Singolare processo nell’aula penale del tribunale di via Livatino che vedeva imputata una donna, M.R.G, queste le sue iniziali, imputata per mancato mantenimento del marito e del figlio.  Il giudice monocratico di Canicattì, dopo aver valutato gli atti in camera di consiglio, ha emesso il dispositivo contenente la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. I fatti si riferiscono ad alcuni mesi addietro. Dopo la separazione, i giudici del  tribunale di Agrigento avevano deciso che il figlio della coppia, contrariamente a quanto avviene di solito, fosse affidato al padre. Quest’ultimo fece subito richiesta di mantenimento alla moglie che avrebbe dovuto contribuire alla crescita del figlio versando una quota mensile. A seguito del rifiuto di questa richiesta, l’uomo denunciò la ex moglie con l’accusa di mancato mantenimento. L’imputata infatti, si sarebbe rifiutata di versare i mezzi di sussistenza al marito e al figlio giustificando la sua scelta con il fatto di non avere reddito. In sede di separazione giudiziale, era stato disposto che l’uomo si occupasse della crescita del figlio. Il marito accusava la ex moglie di essersi disinteressata, per un periodo di tempo abbastanza lungo,  delle esigenze del figlio  e di conseguenza dell’ex consorte  omettendo di versare i contributi necessari al mantenimento della famiglia. L’uomo si rivolse ai  Carabinieri  sporgendo la singolare denuncia.  L’uomo accusava la  ex moglie di aver tenuto una condotta contraria alla morale della  famiglia sottraendosi agli obblighi genitoriali  e alla qualità di coniuge. Il giudice,  dopo la camera di consiglio, ha emesso il dispositivo contenente la sentenza di assoluzione.