tribunale-newIl Dr. D.I. di 29 anni di Agrigento,praticante avvocato,  figlio di un noto avvocato del Foro di Agrigento, ha partecipato alle prove scritte relative all’esame di idoneità per l’esercizio della professione di avvocato -Sessione 2015, presso la Corte d’Appello di Palermo.Gli elaborati relativi alle prove scritte sostenute dal candidato agrigentino sono stati corretti dalla terza Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Lecce, che ha assegnato agli elaborati medesimi un voto complessivo pari a 80 punti,  insufficiente ai fini dell’ammissione alla prova orale; ma il mero voto numerico attribuito alle prove del candidato agrigentino non appariva condivisibile, in assenza tra l’altro di osservazioni specifiche inerenti i vari punti degli elaborati, e privo di qualsiasi motivazione. Pertanto il praticante agrigentino proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di non ammissione alla prova orale, lamentando, tra l’altro, una grave forma di eccesso di potere per carenza di motivazione, laddove la sottocommissione non si era peritata in alcun modo di indicare le motivazioni a sostegno della valutazione negativa operata, limitandosi all’attribuzione di un mero voto numerico.Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, per chiedere il rigetto della richiesta cautelare avanzata dagli avvocati Rubino e Impiduglia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, Presidente ff Harald Simonetti, Relatore il Consigliere Alessandro Corbino, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia ha accolto la richiesta cautelare avanzata dagli stessi difensori, ed ha disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova sottocommissione, entro novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza cautelare, con opportune garanzie circa l’anonimato degli elaborati.  Pertanto, se in esito alla ricorrezione la nuova sottocommissione designata attribuirà al ricorrente un voto complessivo sufficiente ai fini dell’ammissione alle prove orali, quest’ultimo potrà sostenere le prove orali degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato nei prossimi mesi, nell’ambito della corrente sessione d’esami.