La sig.ra C. A. da diversi anni è titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare sito nel Lungomare Nettuno del Comune di Porto Empedocle.

Nel dicembre 2011, in vista della scadenza della propria concessione demaniale marittima la titolare ha presentato istanza per il rinnovo.

Il procedimento di rinnovo in questione, dopo un articolato e complesso iter amministrativo è rimasto pendente per diversi anni.

Frattanto, durante tutto il complesso iter amministrativo per il rinnovo della predetta cdm, la concessione demaniale si è prorogata d’ufficio fino al 31.12.2020 mediante i provvedimenti del Legislatore in sede di conversione in legge del D.L. 113/2016.

Inoltre, la titolare dello stabilimento in questione nel mese di agosto 2020, ha presentato ulteriore richiesta per l’estensione della validità della concessione demaniale marittima fino al 31.12.2033 ai sensi della L.R. n. 24/2019.

Tuttavia, l’Amministrazione demaniale, nel settembre 2020, dopo più di nove anni di impasse, ha comunicato il rigetto della domanda di rinnovo della concessione demaniale richiesto nel lontano 2011, asserendo talune difformità rispetto al progetto approvato.

A questo punto la Ditta ha presentato ricorso gerarchico contestando le ragioni del diniego.

Successivamente, la stessa Amministrazione demaniale, senza nemmeno attendere la definizione del ricorso gerarchico, ha intimato la chiusura dello stabilimento balneare in questione e la riduzione in pristino dei luoghi.

Avverso l’ordine di sgombero ed il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, la titolare dello stabilimento balneare, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’, Lorena Tacci, ha promosso impugnativa innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensiva.

In particolare gli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, hanno dedotto l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione demaniale per non aver tenuto conto della formazione della proroga d’ufficio della concessione demaniale e della violazione del principio di proporzionalità.

Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, ha accolto la domanda cautelare ritenendo che: “a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione sia all’avvenuta proroga ex lege della concessione demaniale in capo alla ricorrente sia alla probabile violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità nell’applicazione del provvedimento sanzionatorio tenuto conto anche del fatto che il provvedimento gravato è stato emesso senza un previo aggiornato sopralluogo in sito”.

Il sede di merito, il TAR Palermo, ritenendo fondate le censure proposte dagli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e condanno l’Amministrazione demaniale al pagamento delle spese del giudizio.

In particolare il TAR Palermo, ha stigmatizzato la condotta dell’Amministrazione regionale che è rimasta sostanzialmente interne per oltre 9 anni rispetto alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale, incassando nel frattempo i canoni annuali.

Inoltre il Giudice Amministrativo, chiamato a vagliare anche la legittimità del meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali fino al 2033, alla luce delle recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha chiarito che “a seguito dei provvedimenti, normativi e amministrativi, regionali e statali, l’originaria concessione demaniale di cui era titolare la Sig.ra C. … sia comunque prorogata ex lege fino, quantomeno, al 31 dicembre 2023, in attesa delle relative gare per la successiva assegnazione”.

Per effetto del pronunciamento del TAR Palermo la sig. C.A. potrà, dunque, continuare a mantenere il proprio stabilimento balneare fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino all’espletamento delle procedure di assegnazione delle assegnazioni delle concessioni demaniali scadute, mentre l’Amministrazione regionale dovrà pagare le spese processuali liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.