Dal prossimo 1° agosto, le aziende saranno obbligate a comunicare ai lavoratori tutti i dettagli sugli aspetti del rapporto di lavoro, dalla tipologia contrattuale, all’inquadramento, alla programmazione dell’orario ordinario di lavoro, alle ferie e ai permessi.
A stabilirlo la direttiva Ue sulla trasparenza, 2019/1152 che sarà recepita in Italia con un decreto legislativo al momento in esame alla Camera e che consentirà al lavoratore di essere messo in condizione di conoscere anticipatamente le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro.
Rispetto alla normativa esistente (decreto legislativo n. 152 del 26 maggio 1997) ci sarà, dunque, in nome della trasparenza, un ulteriore aggravio a carico delle imprese e dei datori di lavoro, che ad oggi devono fornire solo le informazioni essenziali e spesso rimandano alla lettura del CCNL di riferimento.
Cosa prevederà il nuovo decreto
Secondo la nuova disciplina i datori di lavoro dovranno entro 7 giorni dalla firma dovranno comunicare al lavoratore le informazioni tipiche del rapporto, come la tipologia contrattuale, il nome del datore, la sede di lavoro, la data di inizio e fine (nel caso in cui sia a termine), il periodo di prova (se previsto), l’inquadramento del lavoratore (categoria, livello e qualifica ecc.), la programmazione dell’orario ordinario di lavoro.
Il lavoratore dovrà essere, inoltre, informato della durata delle ferie, degli eventuali congedi retribuiti, della formazione aziendale cui avrà diritto, della durata del preavviso e della relativa procedura, degli enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi, del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.
Oltre a queste informazioni, le aziende dovranno fornire informazioni molto dettagliate e complesse nel caso in cui utilizzino sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e informazioni suplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Questi obblighi dovranno essere assolti con il contratto individuale di lavoro oppure con la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A chi si rivolge la nuova disciplina
Sarà estesa la platea degli interessati. La norma riguarderà i contratti di lavoro subordinato a prescindere dalla durata (quindi, sia a tempo determinato, sia indeterminato), dal regime orario (sono inclusi i rapporti part-time e quelli intermittenti) e dall’eventuale triangolazione con agenzie per il lavoro (sono compresi anche i rapporti stipulati nell’ambito della somministrazione di personale).
Saranno soggetti alle nuove regole anche i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli di prestazione occasionale, e forme speciali come i contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e dei lavoratori domestici.
L’obbligo di trasparenza non riguarderà i rapporti di lavoro autonomo, i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di lavoro con durata uguale o inferiore a 3 ore a settimana, le collaborazioni in impresa familiare, il pubblico impiego in rappresentanze diplomatiche, le prestazioni di magistrati ordinari.
Le sanzioni
Nel caso in cui si rispettino gli obblighi informativi previsti dal decreto o nel caso siano effettuati in ritardo o in modo incompleto saranno previste diverse sanzioni. In particolare, la sanzione ordinaria per il datore di lavoro consisterà in una sanzione amministrativa pecuniaria, da 250 a 1.500 euro, per ogni lavoratore interessato, che potrà essere comminata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, previa denuncia da parte del lavoratore e previo accertamento ispettivo.