La Banda Minima Garantita, indicata anche con la sigla BMG, è la velocità minima garantita dai gestori di rete anche quando si verificano congestioni sulle infrastrutture di connessione. In altre parole è un valore espresso sul contratto che gli operatori sono tenuti a rispettare per offrire, anche in caso di disservizi, un livello minimo di connettività ai propri clienti. Questo valore è utile per scegliere la migliore delle proposte tra le numerose offerte internet casa a disposizione dei consumatori ed è garantito da AGCOM, soprattutto quando si verificano disservizi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Definizione della banda minima garantita

Le compagnie telefoniche operanti sul mercato sono obbligate ad assicurare una velocità ADSL minima per il trasferimento e per la ricezione dei dati. Queste due velocità sono note come upload e download e sono le voci che caratterizzano le offerte internet sul mercato. Tali valori devono essere garantiti a prescindere dalle questioni tecniche che riguardano le infrastrutture del gestore e i device utilizzati dai consumatori.

In realtà non tutti sanno che la velocità di connessione e, quindi, di trasmissione e ricezione dei dati, è influenzata da molteplici fattori tra cui la tipologia di connessione che scegliamo di adottare. A questa si aggiungono i servizi web consultati, i software utilizzati sui nostri device, la qualità della linea telefonica e persino il numero di utenti connessi in quel preciso momento.

Di conseguenza la velocità di connessione minima garantita diventa il discriminante principale grazie al quale optare per il gestore più performante, dal momento che, per legge, tale valore si caratterizza come una soglia al di sotto della quale si configura un disservizio.

La delibera di AGCOM

La BMG è misurata in kilobit al secondo e viene comunicata al cliente in fase di attivazione del contratto. Quando questo non avviene è sempre possibile chiedere chiarimenti al proprio operatore prima di concludere l’accordo.

A stabilire tale diritto per i consumatori è la delibera n. 244 di Agcom, grazie alle quale sono state definite le caratteristiche di un contratto di fornitura di rete a norma. Nel contratto devono essere sempre stabiliti velocità massima, ADSL minima e tempi di latenza, in modo tale da offrire al cliente la massima trasparenza circa le reali prestazioni dell’operatore.

La BMG, tuttavia, è variabile e, quindi, ogni operatore ha un diverso valore al di sotto del quale, per delibera AGCOM, è tenuto a rispettare la decisione del cliente di passare ad altro operatore. Questo deve avvenire senza costi di penali e dopo il riscontro tecnico di uno speed test eseguito a distanza di 12 ore sulla propria linea.

In caso di esito negativo, ovvero quando la velocità minima sia inferiore a quella stabilita nel contratto, il cliente può recedere senza costi da sostenere e, soprattutto, può anche avere diritto ad un risarcimento dalla compagnia telefonica. La segnalazione può essere inviata in forma scritta, formalizzata con PEC o raccomandata, e prevede che la compagnia debba attivarsi entro 45 giorni di tempo, trascorsi i quali sarà tenuta a risarcire il cliente con un indennizzo.