Il Tar di Palermo ha accolto il ricorso di un imprenditore agricolo che era stato escluso da un finanziamento dell’Inail per un errore nella compilazione della domanda.
Nel marzo 2021 l’Inail aveva avviato una procedura per la concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature con soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti. Il finanziamento era previsto nella misura del 50% della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40%, per la generalità delle micro e piccole imprese. P.G., ventottenne di Naro (Agrigento), rappresentante legale dell’azienda agricola di famiglia, aveva partecipato al bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%. Nell’agosto 2021 l’Inail aveva autorizzato il finanziamento, ma nel gennaio del 2022 aveva comunicato la riduzione dal 50 al 40% – “in quanto la ditta del signor P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni”.
Per un mero errore la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la qualifica era riferibile al solo P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).
La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40% della spesa.
Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta di P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.
Quindi P.G., rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022 aveva presentato ricorso al Tar di Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.
In particolare, secondo gli avvocati Rubino e Gatto, “l’errore di compilazione effettuato dal signor P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50% e 40%) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande”.
Nell’udienza del 6 marzo scorso il Tar di Palermo, condividendo le tesi difensive degli avvocati, ha accolto il ricorso di P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anzichè limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.
Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta.