Con sentenza pubblicata giorno 2 Gennaio, il Tribunale di Agrigento si è pronunciato su un’interessante vicenda, che risale al Settembre 2012, quando veniva acquistata una Ford Kuga da S.C., difeso dall’Avv. Elisabetta Fragapane.
Poco meno di un mese dopo la consegna, l’auto cominciava a manifestare un grave vizio di fabbrica: in occasione delle prime forti piogge autunnali, si verificavano infiltrazioni d’acqua al suo interno, a causa di un difetto nei sigilli inferiori.
L’Officina Autorizzata Ford, intervenuta gratuitamente in applicazione della garanzia che copriva il veicolo appena acquistato, verificava che nelle saldature si era creata una “bolla”.
L’autoveicolo subiva un vero e proprio allagamento in breve tempo, pertanto veniva ricoverata in officina una prima volta dal 15 Ottobre al 3 Novembre 2012, periodo durante il quale al proprietario veniva fornita la vettura sostitutiva, sempre a cura e spese della Ford.
La macchina, dopo la riparazione, veniva riconsegnata al proprietario, ma dopo qualche mese si manifestavano anche puntini di ruggine su tutta la carrozzeria, molto evidenti perché la vettura, tra l’altro, era di colore bianco metalizzato.
Trattandosi di vizi di fabbrica incontestabili, la Ford offriva in riparazione, sempre gratuitamente, la totale riverniciatura del veicolo.
Ma il proprietario non accettava questa offerta, partendo dal presupposto per il quale non era assolutamente certo che il veicolo potesse tornare, dopo la riverniciatura, nelle perfette condizioni in cui avrebbe dovuto versare il veicolo nuovo al momento dell’acquisto.
Pertanto, S.C. chiedeva che gli venissero applicate le garanzie di legge, in base alle quali egli aveva diritto alla sostituzione del veicolo.
Ma la Ford non accoglieva questa richiesta, sorprendentemente, verosimilmente per non creare un “pericoloso” precedente.
Dopo aver tentato in tutti i modi di risolvere pacificamente la vicenda, S.C. era costretto a citare in giudizio il Fornitore Ford Italia e la Concessionaria Venditrice Blu Star di Villaggio Mosè, spinto a tale scelta anche dal fatto che altri clienti Ford, che lamentavano lo stesso problema alla propria macchina, avevano già fatto riverniciare la propria autovettura, ma pure in quei casi la ruggine era ricomparsa.
Nel decidere la controversia, il Giudice ha ritenuto di favorevole accoglimento quanto sostenuto dall’Avv. Elisabetta Fragapane, in ordine alla responsabilità che ricade sia in capo al Titolare tedesco del “marchio”, che in capo al Fornitore italiano, che in capo al Venditore agrigentino, tutti tenuti a garantire che la cosa venduta fosse immune da vizi che ne diminuissero in modo apprezzabile il valore.
La domanda di sostituzione dell’automobile è stata accolta perché questa forma di tutela è prevista espressamente dalla legge per casi come quello in esame, in cui, dopo pochissimi giorni dall’acquisto, la cosa venduta aveva registrato significative anomalie, riscontrate inconfutabilmente anche dal Perito nominato dal Giudice.
Anomalie che, tra l’altro, venivano riconosciute dalla stessa Ford, inizialmente nel momento in cui riparava la vettura la prima volta in garanzia e successivamente nel momento in cui, in giudizio, non ha contestato le risultanze della perizia disposta dal Tribunale, in cui è stato accertato, tra l’altro, che la ulteriore riverniciatura proposta dalla Ford non sarebbe stata risolutiva, perché il difetto si sarebbe potuto ripresentare, come è ricomparso in casi analoghi.
Inoltre, la Ford è stata condannata al risarcimento dei danni subiti da S.C. per i disagi “causati dalla ridotta efficienza del mezzo e dalla mancata disponibilità dell’autovettura” nel periodo in cui era in riparazione, con intuibili fastidi provocati anche dal fatto che costui nel corso dei cinque anni trascorsi aveva utilizzato con sempre minore serenità d’animo un veicolo che costui aveva acquistato riponendo massima fiducia nell’ “Industria Automobilistica di rilevante e prestigioso marchio” quale era la Ford.
Ford Italia e la Blu Star di Agrigento sono state anche condannate in solido tra loro a rifondere le spese di lite sostenute da S.C., nonché al rimborso delle spese di CTU, che – in prima battuta – erano state sostenute da S.C., in quanto parte istante.