In un emendamento presentato al testo è prevista anche la modifica della Legge regionale 21 ottobre 2020 n. 24 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. Nello specifico, in relazione al distanziometro, nel testo si specifica che “non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria” delle slot e Vlt. L’emendamento solleva, inoltre, le rivendite di generi di monopolio da qualsiasi requisito di distanza minima.

La Sicilia, con l’approvazione di tale misura, diventa ufficialmente la quinta regione d’Italia ad escludere i tabaccai dalle misure riguardanti il distanziometro dopo Abruzzo, Campania, Calabria e Marche. Riporta l’Agenzia Agimeg.


Ecco il testo integrale dell’emendamento:

All’art. 6 della Legge regionale 21 ottobre 2020 n. 24, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti commi: “9bis – Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 o 88 TULPS non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) nonchè per le sale giochi dotate di licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 86 TULPS, per le sale scommesse, le sale Vlt, le sale Bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 88 TUPLS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità
dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lettere a) e b).”

“10. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1, i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all’articolo 3, comma 3, lett. b) del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo)”.

“Sulla base del principio di tutela degli investimenti esistenti ed al principio di tutela della libertà di impresa sancito dall’art. 41 della Costituzione non può essere considerata nuova installazione il cambio della titolarità degli esercizi già dotati di licenza di Pubblica Sicurezza. La mutazione della titolarità non attiene infatti ad un requisito oggettivo come il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili ma ad un requisito solo soggettivo il cui controllo ricade comunque tra i poteri dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il presente emendamento racchiude pertanto la “ratio” che il mero cambio di titolarità dell’attività per tutti gli esercizi già dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 o 88 TULPS (bar, tabacchi, sale giochi, sale scommesse, sale Vlt, sale Bingo) esistenti alla entrata in vigore della legge non venga considerato “nuova installazione” precisando che il soggetto che acquisisce deve comunque avere i requisiti soggettivi di P.S. e rientra comunque nel potere dell’autorità controllarne la sussistenza. Precisiamo infine che si verte in tema di apparecchi debitamente autorizzati con nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, collegati alla rete telematica e disciplinati dall’art.110 TULPS nonché dai decreti attuativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, viene sottolineato nella Relazione Tecnica che accompagna l’emendamento.

“L’obiettivo che si propone è quello di sollevare le rivendite di generi di monopolio da qualsiasi requisito di distanza minima, così come previsto dall’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 24/2020, (pari a 300 e 500 metri dai luoghi reputati sensibili, rispettivamente per i comuni con una popolazione inferiore e superiore a 50.000 abitanti), per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS nonché per l’installazione dei corner per la raccolta delle scommesse. Tale deroga si basa, in primo luogo, sulla considerazione che tale tipologia di esercizio commerciale, che opera in forza di una concessione statale diretta, tanto per la vendita e la distribuzione dei prodotti da fumo, quanto per la raccolta del Gioco del Lotto in esclusiva, è già sottoposta a rigidi e precisi parametri di distanza che ne regolano istituzione ma anche trasferimento di sede (vedi decreto MEF 21/02/2013, n. 38). Per tale motivo subordinare le tabaccherie a ulteriori distanze minime per l’offerta dei predetti giochi sarebbe un controsenso oltre ad essere eccessivamente pregiudizievole considerato che, contrariamente alle altre tipologie di esercizio, non hanno libertà di dislocazione. Nel salvaguardare l’offerta di gioco presso una delle reti più sicure e affidabili del nostro paese, ossia quelle delle tabaccherie, la soluzione proposta rappresenta la sintesi ottimale tra la tutela della salute dei cittadini, con la prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo patologico e la tutela delle attività economiche legali che raccolgono il gioco. Il tutto, a scapito della criminalità, non solo quella organizzata, da sempre interessata a questo importante comparto dell’economia. Per tale motivo sempre più regioni stanno decidendo di adottare questa soluzione, in particolare la Calabria, la Campania, l’Abruzzo e, da ultimo, le Marche (rispettivamente: Legge regionale Calabria 26/04/2018, n. 9, art.16, comma 4; Legge regionale Campania 02/03/2020, n. 2, art. 13, comma 3; Legge regionale Abruzzo 07/12/2020, n. 37, art.10, comma 7; Legge regionale Marche 27/07/2023, n. 13, art. 6). In linea più generale, per meglio inquadrare la loro funzione di garanzia e l’estrema affidabilità che possono vantare, si evidenzia che, come già accennato, i tabaccai sono concessionari esclusivi del servizio di vendita dei tabacchi lavorati per conto dello Stato nonché per la raccolta del Gioco del Lotto, e in tale funzione hanno sviluppato un’estrema professionalità nella gestione di tutti i giochi, compresi gli apparecchi da intrattenimento e le scommesse di cui si discute. Le tabaccherie sono, per l’unica forma giuridica ammessa, ditte individuali. Il titolare ha l’obbligo di gestire personalmente la tabaccheria ed è personalmente responsabile nei confronti dello Stato e dell’Amministrazione finanziaria. Questi può avvalersi dell’aiuto di due coadiutori (parenti) e da assistenti (non legati da vincoli di parentela) che comunque non possono sostituirlo se non per le brevi assenze, e per l’operato dei quali mantiene comunque la responsabilità diretta. La titolarità della licenza tabacchi, peraltro, è costantemente assoggettata al monitoraggio e al controllo di tutti gli organi di controllo (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e soprattutto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (che è altresì l’ente regolatore del comparto del gioco in Italia) che può revocarla in ogni momento a fronte di una qualsiasi irregolarità nella gestione della rivendita. La gestione della tabaccheria, infatti, è puntualmente disciplinata dal Capitolato d’oneri sottoscritto con il contratto d’appalto per la licenza che all’art.16, con specifico riferimento alla materia dei giochi, dispone che “è possibile in ogni caso procedere alla revoca (della licenza tabacchi) anche per la prima violazione qualora riguardi una legge che comporti una sanzione penale o amministrativa in materia di giochi. La revoca immediata è comunque disposta nei casi di rinvio a giudizio per i reati di esercizio abusivo di gioco riservato allo Stato, esercizio del gioco d’azzardo, esercizio abusivo di gioco non d’azzardo e comunque attività che comportino l’utilizzo di apparecchi o congegni non conformi alla vigente normativa”. L’esercizio della rivendita e l’assegnazione della concessione stessa, inoltre, sono subordinate al conseguimento dell’idoneità professionale tramite superamento di un corso di formazione obbligatoria dell’ADM, erogato per il tramite delle associazioni di categoria, il cui programma prevede anche un approfondimento sul gioco, lato normativo-regolamentare. A integrazione del corso, è previsto anche un modulo denominato “Distinguere il gioco ludico da quello patologico” che affronta la tematica dei DGA dal punto di visto medico-psicologico per riconoscere e intervenire sulle situazioni di rischio. In ultimo preme rilevare che la salvaguardia dell’offerta legale di gioco nel canale delle tabaccherie rappresenta anche un valido ostacolo alla diffusione del gioco illegale e irregolare. L’eccessiva restrizione della rete di raccolta, infatti, rischia di avvantaggiare la criminalità, organizzata e non, che da sempre strizza l’occhio al gioco guardando ad esso come una grossa fonte di guadagno”, conclude. cdn/AGIMEG