I giudici della Corte dei conti della sezione giurisdizionale della Sicilia, presieduti da Anna Luisa Carra, hanno condannato l’insegnante a risarcire il ministero dell’istruzione con 56 mila euro. Il procedimento è iniziato dalla notizia di danno erariale trasmessa dalla dirigente dell’istituto comprensivo Pestalozzi di Catania che segnalava che la docente avesse attestato falsamente, nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, il possesso di titoli di studio previsti quale requisito necessario per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

L’insegnante dichiarava di possedere per le classi di concorso Filosofia e Scienza umane e Italiano e Storia le lauree in Lettere e Filosofia con il voto di 100 su 110 e la laurea in Filosofia e Storia con il voto 94 su 110. Grazie a queste dichiarazioni l’insegnante era stata assunta a tempo determinato per il 2021, 2022 e 2023. La procura contabile diretta da Pino Zingale le ha contestato un illecito erariale di 56 mila euro per la falsa attestazione del possesso di plurimi titoli. Secondo la difesa l’errore era da attribuire al Caf che aveva predisposto la dichiarazione telematica. Un errore di compilazione in buona fede visto che l’insegnante è in possesso dei titoli abilitanti come la laurea in Scienze degli Studi e la laurea in Scienze pedagogiche. Titoli comunque equipollenti rispetto a quelli richiesti.

“Risulta accertato e ampiamente provato che l’insegnante – si legge nella sentenza – ha svolto i due suddetti incarichi di insegnamento nella classe di concorso A-22 della scuola secondaria di I grado oggetto di causa senza essere in possesso del necessario titolo di accesso, avendo la stessa dichiarato falsamente in entrambe le domande Gps il conseguimento della laurea in Lettere e Filosofia quale titolo di accesso alla classe di concorso per italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado oltre ad avere dichiarato falsamente nella domanda Gps del 2022 di possedere la laurea in Filosofia e storia quale titolo di accesso concorso A-19″. Secondo la Procura regionale da tale mancanza del necessario titolo di accesso ne sarebbe derivato un danno erariale quantificato in misura pari alle retribuzioni lorde erogate”. La condanna è di primo grado e potrà essere appellata.