Il diritto di accesso all’informazione ambientale deve essere garantito. Non puo’ essere condizionato in base all’attuale normativa, all’esistenza di uno specifico interesse dl soggetto richiedente. La Pubblica Amministrazione e’ dunque obbligata ad esibire i dati e le informazioni in suo possesso. A ricordare la portata del diritto di accesso alle informazioni ambientali stabilito dal Dlgs 195/2005 (attuazione della direttiva 2003/4/Ce) è il Tribunale amministrativo della Calabria, che ha ordinato ad un Comune responsabile di non aver permesso ad un privato la consultazione delle informazioni e dei dati richiesti. Il ricorrente titolare di un contratto di somministrazione d’acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria aveva rilevato che l’acqua erogata dai rubinetti del proprio appartamento non possedeva i necessari requisiti di trasparenza e sapore. Il cittadino aveva dunque effettuato richiesta di accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento alla propria utenza idrica, controlli che per legge devono essere effettuati dal Comune per verificare se le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal contatore. Con la sentenza, il Tar ha ricordato che in base all’articolo 2 del Dlgs 195/2005 per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”, tra l’altro, “lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio”. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune di Reggio Calabria di esibire alla ricorrenti le informazioni e i documenti richiesti.
Fonte ANSA