E’ stata condannata dal tar la Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento. Il sig. P.P. di 55 anni di Lampedusa avendo acquistato un immobile diruto inoltrava alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento una richiesta di autorizzazione paesaggistica al fine di procedere alla demolizione e ricostruzione secondo i vigenti parametri edilizi. La soprintendenza inoltrava una richiesta di integrazione documentale che veniva tempestivamente riscontrata dall’interessato ma non adottava entro sessanta giiorni dalla ricezione dell’integrazione documentale alcun provvedimento espresso ; circostanza questa che induceva l’interessato a ritenere reso in senso favorevole il parere di competenza della soprintendenza ai sensi dell’art. 46 della legge regionale n. 17 del 2004 (cd. “silenzio- assenso”). La Soprintendenza,circa un anno dopo la ricezione dell’integrazione documentale, preannunciava l’adozione di un parere sfavorevole alla realizzazione delle opere atteso che sull’area interessata dall’intervento edilizio sarebbe stato in corso un procedimento volto all’imposizione di un vincolo archeologico di inedificabilità assoluta. L’ interessato a questo punto ha proposto un ricorso davanti al tar Sicilia Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, contro la soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, lamentando l’illegittimità per tardività del parere sfavorevole espresso sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, nonché l’ulteriore illegittimità del medesimo parere laddove fondato su disposizioni non ancora vigenti al momento della presentazione della richiesta. Il tar Sicilia Palermo sez. prima, presidente facente funzioni e relatore Nicola Maisano, ritenendo fondati i motivi di ricorso formulati dagli avvocati ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai difensori, condannando la soprintendenza anche al pagamento della spese di giudizio inerenti la fase cautelare, liquidate in mille euro. Pertanto il Comune di Lampedusa e Linosa dovrà riesaminare il provvedimento repressivo nella more adottato alla luce della statuizione resa dal tar Sicilia in sede cautelare