Riceviamo e integralmente pubblichiamo le precisazioni dell’avvocato Calogero Meli su di un articolo di cronaca apparso ieri su CanicattiWeb:

Stimato Direttore,
nell’interesse della D.ssa Giuseppina Brancato imputata nel procedimento penale cui fa riferimento l’articolo pubblicato in data 12.11.2011 sulla Vs. testata giornalistica, ritengo opportuno intervenire, per salvaguardare l’oggettività del diritto di cronaca in cui credo profondamente, al fine di operare delle precisazioni che ove conosciute ai lettori, i quali per ovvi motivi sconoscono il contenuto dei documenti processuali, attribuirebbero una portata diversa al fatto storico per come ivi rappresentato.
La notizia, di certo pubblicata in relazione a come a Voi presentata, riferisce del fatto che dopo qualche ora dal primo fenomeno emorragico (gli atti  parlano di “piccolissime perdite di sangue”), la Sig.ra Taglialegami ebbe una “fortissima emorragia e tornò in ospedale dove il nuovo medico di turno la sottopose ad immediato taglio cesareo”. Dall’esame della documentazione contenuta nel fascicolo del PM risulta, invero, che la paziente dopo essere stata sottoposta ad un primo tracciato i cui valori erano nella norma (tracciato effettuato dall’ostetrico di turno alla presenza della D.ssa Brancato), veniva inviata a casa; ritornava dopo un paio d’ore e, in tale occasione, non veniva immediatamente sottoposta a taglio cesareo: veniva, infatti, dapprima visitata dal “nuovo medico”  e sottoposta ad ecografia ostetrica, ed entrambe gli esami non evidenziavano nulla di patologico, per essere poi, sottoposta, ad un nuovo tracciato, la cui fase iniziale (otto/dieci minuti) non mostrava grosse alterazioni, alterazioni che iniziavano in seguito. Solo dopo la paziente veniva sottoposta ad intervento le cui conseguenze sono, purtroppo, note.
Posto quanto sopra, premetto che non è mia intenzione invadere il mezzo giornalistico per sostenere il diritto di difesa della mia Rappresentata, nel pieno convincimento che la celebrazione di un processo salvaguardi appieno il suo diritto di difesa ben potendosi  dimostrare la sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione. Ritengo, però, in ogni caso di dover manifestare una riflessione: nel momento in cui viene pubblicata una notizia di cronaca relativa a fatti che riguardano soggetti per i quali, fino a prova contraria, vige un principio generale di presunzione di innocenza, sancito dal nostro ordinamento Giudiziario, sarebbe forse auspicabile procedere ad  profondo accertamento sul fondamento della oggettività della notizia, che dovrebbe, a mio modo di vedere, essere spersonalizzata e priva di enfasi: in caso contrario, ad una prima lettura, si potrebbe orientare il giudizio del lettore che, in questo modo, verrebbe fuorviato e indirizzato piuttosto che a prendere atto della notizia di cronaca ad esprimere giudizi sui suoi protagonisti, che verrebbero in questo caso individuati non come “protagonisti” di un fatto di cronaca ma come “responsabili ed autori” di un fatto-reato il cui fondamento dovrà ancora essere accertato.
Certo che verrà compreso il senso del mio intervento, La saluto distintamente.
Avv. Calogero Meli