Non  incorre in nessun reato chi  espone sul cruscotto della propria automobile il contrassegno per gli invalidi intestato ad altri. Lo chiarisce la sentenza n. 45328, del 6 dicembre 2011 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione che Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, riporta all’attenzione.
Nel caso di specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva proposto ricorso a seguito della declaratoria del non luogo a procedere in relazione all’indebito utilizzo di un permesso invalidi da parte di due imputate in ordine ai reati sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.) perché i fatti non sussistono, da parte del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.
Gli ermellini dopo aver fatto un excursus sui due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, ha aderito all’impostazione stabilita  dalla sentenza della stessa sezione della Corte, con la sentenza n. 35004/10, precisando la necessità di dover escludere il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull’auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all’articolo 494 del codice penale.
I giudici del Palazzaccio hanno quindi ritenuto concludere escludendo l’integrazione dei reati contestati e statuendo che il comportamento dei soggetti è riconducibile ad un mero illecito amministrativo anche perché l’art. 188 del Codice della Strada al quarto e nel quinto comma stabilisce le ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’uso improprio dell’autorizzazione.