Il problema della sosta non è nuovo in città. Purtroppo i cittadini, a causa dei pochi spazi, sono costretti a ricorre a mille espedienti per posteggiare la propria macchina. Strisce blu a non finire e guai a sbagliare l’indicazione dell’orario di fine parcheggio.
Se si osservano attentamente le vie del centro, a partire da via capitano Ippolito fino ad arrivare al corso principale via regina .Margherita (via Piave, via Capitano Maira, via Tenente colonnello La Carrubba etc) non si può fare a meno di notare come davanti ai negozi sorgono, giorno dopo giorno, indisturbati: vasi di piante, paletti rossi, sedie e ogni altro mezzo che possa impedire il posteggio di un’autovettura.
Gli ausiliari del traffico sono sempre pronti a redigere un bel verbale, proprio come è accaduto ieri mattino in via capitano Ippolito dove sono stati redatti ben 15 verbali per mancata esposizione delle “Park card”.
Giusto, se si commette un’infrazione bisogna essere multati no??? Certo, ma chi svolge il delicato compito di sorvegliare che tutto sia in regola, deve anche tener conto delle eccezioni, non può solamente redigere i verbali ai fini di incrementare le casse dell’azienda per cui lavora.
Va anche sottolineato che la competenza degli ausiliari del traffico si ferma alle sole “strisce blu”, non possono elevare altre contravvenzioni relative ad infrazioini varie al codice della strada.
Il regolamento della S.I.S. S.r.l., la ditta vincitrice dell’appalto che controlla tutti i parcheggi a pagamento della città, prevede un breve tempo di grazia di circa cinque minuti, durante i quali non si è obbligati al pagamento della sosta. Il trasgressore inoltre, ha anche il diritto di rilasciare al momento dichiarazioni a sua discolpa e l’ausiliario ha il dovere di riportare integralmente tali dichiarazioni nel verbale, non può rifiutare di trascriverle nel verbale e dovrà riportarle fedelmente così come raccolte, anche non condividendone il contenuto.
Tali omissioni determinano la inesistenza non solo tecnica ma anche giuridica, per cui il verbale non ha la rilevanza connessa alla dichiarazione che certifica e che quindi è incompleta.
Detto ciò non voglio assolutamente screditare il lavoro degli ausiliari ma vorrei che si ponesse maggior attenzione ai modi con cui vengono contestate le infrazioni. Tante volte il cittadino non si altera per la multa in se ma per le risposte, date o mancate, che gli vengono date.
Il regime messo in atto in questi ultimi anni dalla pubblica amministrazione contro gli utenti privati della strada, ha un obiettivo ben preciso: quello di far cassa ad ogni costo , togliendo al cittadino ogni realistica possibilità di difesa. Già il pagamento a fondo perduto per un ricorso al gdp, scoraggia in partenza molti malcapitati. In uno stato di diritto, tutti i cittadini dovrebbero godere degli stessi diritti.
Di seguito tutti i vizi che comportano l’annullamento di un verbale:
VERBALE NON SOTTOSCRITTO
Il verbale notificato risulta incompleto perché manca della sottoscrizione del verbalizzante.
Detta sottoscrizione costituisce conditio sine qua non della efficacia del verbale, dato che il modello previsto dall’art. 383/4 Regolamento di esecuzione del CdS lo impone e la mancanza di essa fa ritenere del tutto inesistente la notifica ed il verbale, non potendo considerarsi un modulo a stampa, equipollente a quello imposto, costituendo la disciplina del CdS una disciplina rigida, tipica delle leggi speciali e che non ammette ricorsi analogici e quindi equipollenti (Cass. 2341/89).
VERBALE INCOMPLETO: manca dell’indicazione del fatto.
Il verbale notificato risulta fondamentalmente incompleto perché manca della indicazione specifica del fatto commesso cui viene ricollegata una norma.
La semplice indicazione della norma violata non è sufficiente ad individuare la violazione che si assume commessa.
VERBALE INCOMPLETO: mancano elementi di riscontro dell’infrazione.
Il verbale redatto in difformità di legge è incompleto e/o inesatto e non indica gli elementi di riscontro della infrazione. In ogni caso l’indicazione è scorretta mancando:
1. del lato della via in cui si sarebbe effettuata la sosta e del corrispondente numero civico;
2. dell’ora di scadenza o inizio del tagliando esposto
In ogni caso siamo al di fuori del modello previsto dall’art. 383/4 del Regolamento del CdS.
Il verbale di conseguenza non costituisce contestazione della infrazione, dato che deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, di cui fa parte integrante, non solo la via ma anche il punto esatto ed il lato della carreggiata nonché l’indicazione del numero civico corrispondente.
VERBALE INCOMPLETO: non indica i motivi della mancata contestazione immediata.
Il verbale non precisa la causa della mancata contestazione immediata della infrazione che per i veicoli in movimento è condizione essenziale per l’applicazione della sanzione..
Il richiamo nel processo verbale a detta norma. Senza specificare almeno uno dei motivi previsti, non soddisfa l’esigenza di legge che impone al verbalizzante di indicare il fatto specifico occorso ed in funzione del quale non è stata contestata l’infrazione.
VERBALE INCOMPLETO: manca dichiarazione interessato.
Il verbale non indica la causa della mancata iscrizione delle dichiarazioni del verbalizzato all’atto della costatata infrazione, condizione essenziale per l’applicazione della sanzione.
Il trasgressore ha il diritto di rilasciare al momento dichiarazioni a sua discolpa e l’agente ha il dovere di riportare integralmente tali dichiarazioni nel verbale.
Di conseguenza tale omissione ne determina la inesistenza non solo tecnica ma anche giuridica, per cui il verbale non ha la rilevanza connessa alla dichiarazione che certifica e che quindi è incompleta.
VERBALE INCOMPLETO: non contestuale all’infrazione.
Il verbale non è contestuale alla infrazione contestata e neppure risulta redatto nella immediatezza della violazione. La possibilità di redigerlo in un secondo tempo, vige solo per i casi per casi speciali, quando sussistono mezzi di rilevazione automatica con caratteristiche predeterminate e riconosciute. Quindi non è il caso in esame che non indica situazioni particolari che renderebbero possibile il differimento della verbalizzazione.
VERBALE INCOMPLETO: non leggibile in tutto o in parte.
Il verbale è in gran parte materialmente illeggibile: nella indicazione dei fatti, degli accadimenti, delle sanzioni, del luogo, dei tempi, dei modi e delle prescrizioni. In quanto tale deve ritenersi completamente nullo e devono ritenersi inefficaci le sanzioni comminate e le prescrizioni imposte.
Infatti non è possibile produrre motivi di difesa atteso che non si comprende il contenuto della contestazione riportata nel verbale illeggibile.
VERBALE INCOMPLETO: non imputa un fatto ma trascrive una norma.
Il verbale non contesta un fatto specifico ascrivibile al conducente o al responsabile in solido, ma riproduce il dettato imposto dalla norma riportandone le parole senza precisare la violazione specifica commessa, cioè il fatto, trasportando la prescrizione stessa nel verbale, in maniera non idonea a configurare l’infrazione.
E’ altresì nullo il verbale che riporta un fatto senza citare la norma del CdS violata.
VERBALIZZAZIONE DIFFERITA: senza indicare le cause.
La redazione di un verbale di contravvenzione deve essere contestuale alla constatazione della infrazione contestata in quanto deve contenere le eventuali osservazioni dell’interessato ed una copia di esso deve essere consegnato al trasgressore ed un’altra copia dello stesso verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, se non presente al momento della contestazione.
Di conseguenza la redazione successiva del verbale deve essere giustificata e contenere le cause di detta verbalizzazione differita.
VERBALE NULLO: senza motivazioni.
L’obbligo della motivazione della contestazione che esiste per ogni atto amministrativo è rafforzato dal CdS che parla di necessità di estremi precisi e dettagliati della violazione.
La mancanza di tali requisiti nel verbale, che peraltro possono essere desunti anche per relationem, ne inficiano la validità.
VERBALE NULLO: per contestazioni contraddittorie.
Tutto il procedimento sanzionatorio appare afflitto da una serie di constatazioni contraddittorie che fanno venire meno le contestazioni nel momento stesso in cui vengono formulate, sicché viene meno istantaneamente la causa della contestazione.
La contraddittorietà emerge dal verbale nel caso concreto quando si attesta un fatto che è:
a) equivoco;
b) alternativo;
c) dubbio;
d) una valutazione.
Tali contestazioni non impongono alcuna necessità di querela di falso del verbale impugnato ma possono essere contraddette da testimonianze contrarie.
NULLO IL VERBALE: redatto da agente senza qualifica.
Il verbale non indica la qualifica del verbalizzante e, quindi, dallo stesso non si evince la idoneità giuridica dell’agente alla contestazione della infrazione.
Trattandosi di un elemento costitutivo del procedimento di infrazione che deve ritenersi di conseguenza incompleto, sì che viene meno la condizione essenziale per l’applicazione della sanzione. I servizi di polizia stradale, individuati dall’art, 11 del CdS spettano infatti solo agli agenti individuati dal successivo articolo 12 del CdS.. Tale omissione ne determina la inesistenza non solo tecnica, ma anche giuridica, per cui il verbale non è tale.
NULLO Il VERBALE: redatto da agente fuori della zona di competenza.
Dal verbale non si evince la qualifica tecnico-giuridica del verbalizzante, atta alla supposizione ab initio della idoneità dello stesso, a redigere il verbale ed il rapporto in considerazione del territorio su cui sarebbe avvenuta l’infrazione, fuori dal Comune.
In effetti la semplice indicazione di essere agente non lo abilita alla constatazione dell’infrazione che deve accompagnarsi alla indicazione di essere:
a) agente del traffico;
b) funzionario o agente di polizia giudiziaria;
c) in possesso della idoneità aggiuntiva, se agente sussidiario.
NULLO IL VERBALE: redatto da ausiliario fuori della zona attribuita a ditta di dipendenza.
L’accertamento fatto e il verbale redatto da ausiliario del traffico e, quindi, da soggetto che controlla la sola zona di aggiudicazione del servizio della società di dipendenza non è idoneo.
L’ausiliario che lo ha redatto, non dipendente della società aggiudicataria del servizio, e quindi non abilitato neppure in via sussidiaria, rende inefficace l’accertamento ed il verbale.
La legge n. 127/97, “Bassanini”, consente la nomina di ausiliari del traffico tra i dipendenti della società gestrice e la zona a questa assegnata, mentre il verbalizzante non assume tale qualifica.
AGENTE FUORI SERVIZIO; non può elevare una contravvenzione.
Sebbene non appaia evidente, l’agente fuori servizio non può sanzionare un comportamento scorretto dell’automobilista. Poiché l’art. 57 del Codice Penale restringe la qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria al periodo di servizio per gli agenti di polizia municipale ne consegue l’impossibilità degli ausiliari e di tali agenti di sanzionare comportamenti, oltre gli orari di servizio.
Il caso è diverso se a sanzionare il comportamento è un agente diverso dato che la legge consente l’esercizio delle funzioni in qualsiasi circostanza, anche se ciò non significa che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento.












