Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, sez. seconda, Presidente: Cosimo di Paola , Estensore Anna Pignataro e Primo Referendario Giuseppe La Greca, con Ordinanza collegiale ha accolto l’stanza di sospensione, presentata con ricorso dagli Avv.ti Luigi Fazio Gelata e Salvatore manganello, di un provvedimento della Prefettura di Agrigento e di un Parere del Ministero dell’Interno che negava ad un cittadino (in passato sottoposto a misura di prevenzione) il nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida sull’erronea interpretazione dell’art. 120 del codice della strada, e secondo i quali sarebbe necessario ottenere la riabilitazione prima di poter chiedere il nuovo documento alla guida.
In particolare, il TAR di Palermo ha ribadito il recentissimo orientamento giurisprudenziale secondo cui una volta venuta meno la misura di prevenzione, al cittadino deve essere rilasciato il nulla osta per la nuova patente di guida senza che possa essere richiesto alcun provvedimento riabilitativo (la cui richiesta dovrebbe essere fatta decorsi cinque anni) in mancanza di un collegamento normativo tra l’art. 120 del codice della strada e l’istituto penalistico della riabilitazione.
Il TAR di Palermo ha imposto, quindi, alla Prefettura di Agrigento ed al Ministero dell’Interno di riesaminare entro trenta giorni il provvedimento impugnato sulla base dei motivi prospettati nel ricorso dall’Avv. Luigi Fazio Gelata e dall’Avv. Salvatore Manganello ed adottare, quindi, il nulla osta richiesto.
Spetterà al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Agrigento conformarsi alle censure avanzate dal ricorrente a pena di ulteriori azioni esecutive.