Come si ricorderà il sindaco di Grotte Paolino Fantauzzo aveva emesso un’ordinanza con la quale era stato fatto divieto assoluto alla società Girgenti acque di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità.L’operazione di distacco degli allacci dalla rete fognaria aveva generato una situazione di grave pericolo per la salute pubblica, tale da costringere il Sindaco ad adottare un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica.Avverso l’ordinanza sindacale proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia la Società Girgenti Acque; si costituiva in giudizio il Comune di Grotte, in persona del Sindaco pro tempore Paolino Fantauzzo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino , per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino, rigettava il ricorso proposto da Girgenti Acque; ma quest’ultima proponeva appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per chiedere la riforma della sentenza del TAR, previa richiesta di sospensione dell’esecutività . Anche in grado di appello si è costituito in giudizio il Comune di Grotte, in persona del Sindaco Paolino Fantauzzo,sempre rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello, previa reiezione della richiesta cautelare. In particolare l’Avvocato Rubino ha sostenuto che la scelta della società ricorrente di voler procedere al distacco delle utenze morose attiene unicamente ad una forma di tutela dei propri crediti; e che il distacco degli allacci dalla rete fognaria determinando l’inagibilità degli immobili interessati avrebbe dovuto implicare altresì per l’Amministrazione Comunale l’immediato sgombero degli edifici, fatto questo causativo di un diffuso allarme sociale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla salvaguardia delle esigenze igienico-sanitarie, ha respinto la richiesta cautelare avanzata da Girgenti Acque di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. Pertanto, nelle more del giudizio di merito davanti al CGA, nessun distacco dall’allaccio fognario potrà essere operato da Girgenti Acque per morosità .
La Società Girgenti Acque, a seguito all’Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa tiene a precisare quanto segue.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa nella fase cautelare ha preferito non decidere nel merito del diritto rivendicato dalla Girgenti Acque S.p.A. , si ricorda che in altri procedimenti aveva già sancito il principio che il Sindaco non può intervenire nel rapporto contrattuale tra Utente e Gestore nelle situazioni di morosità, né tale intervento può essere giustificato da ragioni igienico sanitarie, quando l’utente deliberatamente sceglie di non volere il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).


La Girgenti Acque, confida nella possibilità che tali principi possano essere fatti valere nel giudizio di merito.

La Società, in forza della Convenzione sottoscritta con il Consorzio d’Ambito AG9 del 27/11/2007, gestisce le utenze allacciate alle reti idriche e fognarie fornendo congiuntamente e inscindibilmente i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Appare doveroso precisare che il punto 2.6.6. del Regolamento di Utenza, non si riferisce esclusivamente al distacco derivante dalla morosità dell’utente ma, altresì, alla possibilità dell’Ente Gestore di considerare “risolto il contratto di fornitura del servizio idrico integrato”, qualora la predetta morosità perduri nel tempo, nonostante i vari solleciti e diffide ad adempiere, inviate all’utente.

In tal caso a fronte degli avvisi di disdetta correttamente eseguiti dal Gestore si configura in maniera ineludibile la responsabilità per fatto e colpa dell’utente.

E’ indubbio che sia l’attivazione del servizio (e del contratto) che la sua interruzione (per disdetta volontaria dell’utente o per risoluzione d’ufficio per inadempimento) riguarda, l’erogazione idrica e l’erogazione dei servizi fognari.

A tal proposito si riporta testualmente quanto previsto al titolo 3 del Regolamento, che disciplina il servizio di “smaltimento di acque reflue”.

Punto 3.1.1 “Fornitura del servizio di smaltimento di acque reflue” il servizio è di norma associato a quello di somministrazione di acqua fornita da reti del Gestore; in tal caso, l’insieme dei due servizi costituisce il ‘Servizio Idrico Integrato’” (cfr. ultimo capoverso). Quindi, l’insieme dei servizi di acquedotto e fognatura costituiscono il Servizio Idrico Integrato.

punto 3.3.4 “Intestatari delle utenze” si legge: “Pertanto, in tutti i casi nei quali il Gestore provveda sia al servizio di acquedotto che a quello di smaltimento di acque reflue, il contratto di smaltimento si profila come una integrazione, dovuta, di quello di somministrazione d’acqua, (cfr. 2° capoverso), quindi, tanto anche a dimostrazione che la cessazione del contratto per le utenze domestiche o ad esse assimilate, comporta la cessazione di ogni servizio (acquedotto e fognario).

Punto 3.5.6 “Fatturazione, esazione. Obblighi dei gestori temporanei di acquedotti”, si legge: “Alle utenze di acque reflue domestiche o assimilate si applicano i canoni che risultano moltiplicando le tariffe ordinarie di fognatura e depurazione per il volume di acqua fatturato dall’ente acquedottistico fornitore, eventualmente sommato con prelievi provenienti da fonti autonome. Per le utenze del S.I.I. si emetterà pertanto una bolletta unificata, contenente la somma degli importi dovuti per le tariffe A,F,D. A questa bolletta unificata si applicano tutte le disposizioni riguardanti la fatturazione, l’esazione, la morosità previste al par. 2.6.6.”. (cfr. 1° capoverso).

Punto 3.5.7 “Obblighi del Gestore e dell’Utente. Infrazioni, penali”, prevede per la connessione abusiva alla rete fognante e l’immissione abusiva di reflui l’applicazione di specifiche sanzioni: “Alle eventuali connessioni abusive di scarico di acque nere domestiche o assimilabili o di acque bianche si applicano la multa ed i risarcimenti di cui alla Tab.N”.