Una importante pronuncia in materia di prevenzione antimafia arriva dal TAR Lazio, Sezione Prima Ter, che con ordinanza pubblicata il 27 agosto 2026 ha disposto la sospensione dell’efficacia di un’informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti di una società operante nel territorio agrigentino, mantenuta rigorosamente anonima nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso provvedimento giudiziario. La società è stata assistita dagli avvocati Giovanni Puntarello, Marcello Consiglio e Riccardo Costa.
Il Collegio, pur senza anticipare il giudizio definitivo sul merito della controversia, ha ritenuto che la vicenda, per la sua complessità e peculiarità, meritasse un approfondimento nella successiva fase di merito e, soprattutto, ha ritenuto “apprezzato favorevolmente il periculum” prospettato dalla società, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato.
La vicenda nasce da un procedimento originariamente avviato dalla Prefettura di Agrigento e successivamente sfociato nell’adozione, da parte della Struttura per la Prevenzione Antimafia, dell’interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice antimafia.
Uno dei principali profili contestati dalla difesa ha riguardato l’assunzione, da parte della società, di quattro lavoratori originari di Favara, alcuni dei quali legati da rapporti familiari a Francesco Caramazza, indicato negli atti investigativi come soggetto riconducibile alla criminalità organizzata.
Secondo la ricostruzione posta dall’Amministrazione a fondamento dell’interdittiva, la pressoché contestuale assunzione dei quattro lavoratori e la loro successiva permanenza nell’organico aziendale avrebbero costituito un elemento sintomatico di una possibile influenza esterna sull’impresa.
La difesa ha però evidenziato come tale ricostruzione non trovasse riscontro in concreti elementi di pressione o condizionamento. I lavoratori risultavano incensurati e, soprattutto, secondo quanto rappresentato negli atti difensivi, la loro assunzione trovava una spiegazione esclusivamente lavorativa: il rapporto preesistente con alcuni di loro aveva portato l’amministratore della società, nel periodo di forte incremento delle commesse legato al Superbonus, ad avvalersi di ulteriori lavoratori indicati dagli stessi dipendenti.
La difesa ha pertanto sostenuto che il mero rapporto di parentela con un soggetto controindicato non potesse trasformarsi automaticamente in un indice di infiltrazione mafiosa, richiamando il principio secondo cui il vincolo familiare, da solo, non determina alcuna presunzione di pericolo di infiltrazione.
L’altro elemento centrale dell’interdittiva riguardava i rapporti commerciali intrattenuti dalla società con due imprese alle quali erano stati affidati, nell’ambito di un appalto aggiudicatosi dall’Ufficio del Commissario Straordinario per la depurazione della Regione Siciliana, rispettivamente il nolo a freddo di mezzi e la fornitura di calcestruzzo.
Anche su questo punto la difesa ha evidenziato una circostanza ritenuta decisiva: al momento dei subaffidamenti entrambe le imprese risultavano regolarmente iscritte nella white list della Prefettura di Agrigento.
La successiva emersione di collegamenti di tali imprese con soggetti controindicati, secondo la prospettazione difensiva, non poteva essere automaticamente retroproiettata sulla società che si era rivolta a loro quando esse risultavano formalmente inserite negli elenchi delle imprese sottoposte positivamente ai controlli antimafia.
Particolarmente significativo viene ritenuto anche il fatto che la scelta del fornitore di calcestruzzo fosse stata dettata da ragioni oggettive di carattere logistico: l’impianto utilizzato era infatti il più vicino al cantiere e, secondo quanto accertato dagli stessi Carabinieri, l’unico impianto operativo nel comune in cui aveva sede il cantiere di lavoro.
Non solo. Il valore complessivo delle forniture e dei lavori affidati alle due imprese rappresentava appena il 3,21% del valore complessivo dell’appalto, pari a 4,35 milioni di euro, per un ammontare di circa 139.837 euro al netto dell’IVA.
La difesa ha inoltre valorizzato il comportamento successivo dell’impresa: dopo essere stato sentito dai Carabinieri e appreso che le due società potevano presentare possibili controindicazioni, l’amministratore aveva interrotto il rapporto con uno dei fornitori, adottando dunque una condotta improntata a prudenza e cautela.
Il principio del “più probabile che non” e il divieto di fondare l’interdittiva sul mero sospetto
Il ricorso degli avvocati Puntarello, Consiglio e Costa ha insistito, in particolare, sulla necessità che un’interdittiva antimafia non possa essere costruita sulla semplice sommatoria di circostanze equivoche, ma debba poggiare su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo, secondo il criterio del “più probabile che non”, a dimostrare un concreto rischio di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa.
Secondo la tesi difensiva, nel caso concreto mancavano invece elementi capaci di dimostrare un effettivo condizionamento: nessuna pressione sarebbe emersa in relazione alle assunzioni e nessuna sollecitazione della criminalità organizzata sarebbe risultata dalle attività investigative in relazione ai rapporti di lavoro. Analogamente, i rapporti con i fornitori sarebbero stati episodici e riconducibili a normali esigenze imprenditoriali.
La difesa ha quindi sostenuto che non fosse sufficiente il mero sospetto, richiamando l’orientamento secondo cui l’azione amministrativa deve individuare specifici elementi di fatto, singolarmente o nel loro complesso, realmente sintomatici del rischio di collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione del TAR assume inoltre rilievo perché arriva al termine di un articolato lavoro difensivo condotto dagli avvocati Giovanni Puntarello, Marcello Consiglio e Riccardo Costa, che hanno contestato la ricostruzione amministrativa proprio sul terreno della concretezza degli indizi, della loro effettiva capacità dimostrativa e della necessità di distinguere un rapporto familiare o commerciale meramente occasionale da un effettivo fenomeno di condizionamento mafioso.
Resta ora attesa la decisione di merito, alla quale il TAR ha rimesso l’ulteriore valutazione della complessa vicenda.












