
Nel gennaio del 2022, nel corso di richiamo vaccinale anti-Covid 19, R.E., queste le iniziali dell’imprenditore agrigentino, allora di anni 54, si sottopose, come da indicazioni Ministeriali, alla somministrazione della terza dose del Vaccino Anti Covid 19 (Moderna).
A distanza di pochi giorni dalla somministrazione, nel febbraio 2022, manifestò, in forma acuta e febbrile, una grave neuropatia disimmune che nell’arco di poco tempo, posta diagnosi di sindrome di Guillain-Barré, lo condusse sulla sedia a rotelle.
Ritendendo, quindi, di avere subito un danno irreversibile a causa della somministrazione del vaccino Anti-Covid, l’agrigentino, con l’assistenza dell’Avv. Angelo Farruggia, si era rivolto al Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione e somministrazione di sangue infetto.
Tuttavia il Ministero della Salute, sulla scorta del Giudizio espresso dalla C.M.O. di Messina, aveva negato il riconoscimento dell’indennizzo, sostenendo che i dati della letteratura scientifica disponibili, sostanzialmente i Report AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), non consentivano di stabilire l’associazione causale tra la somministrazione del vaccino Moderna e l’infermità neurologica a base autoimmune insorta nel soggetto vaccinato (sindrome di Guillain-Barré).
Il provvedimento di diniego è stato impugnato dal soggetto danneggiato, con l’assistenza dell’Avv. Angelo Farruggia, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento che, al termine del giudizio durato circa due anni, e che ha visto contrapposti il soggetto danneggiato al Ministero della Salute e l’AIFA, con l’Avvocatura di Stato, con sentenza del 15 settembre 2026, ha invece ritenuto fondata la domanda e condannato il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo previsto dalla legge, ossia un assegno bimestrale vitalizio, aprendo peraltro le porte a ulteriori benefici economici.
Questo il commento dell’Avv. Angelo Farruggia, del Foro di Agrigento:
“”La pronuncia della Sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento rappresenta una pronuncia di particolare importanza per i principi che con essa si affermano. Il Giudice, infatti, pur partendo da un approccio rigoroso al tema dei danni da vaccinazione anti-Covid 19, ha affermato che l’assenza di una prova scientifica assoluta, peraltro difficile da raggiungere nella materia, sia per la complessità della diagnosi che per la scarna letteratura scientifica disponibile, non può valere ad escludere il nesso di causalità, quando la convergenza degli elementi clinici e temporali del caso concreto, sotto il profilo logico, induce a ritenere più probabile la sua esistenza.
“la mera successione temporale tra vaccinazione e insorgenza della malattia, scrive il Giudice, non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il nesso causale; per converso, neppure la mancanza di una legge scientifica universale o di un dato epidemiologico univoco consente, per ciò solo, di escluderlo. Occorre, piuttosto, verificare la complessiva convergenza degli elementi disponibili nel caso concreto, avuto riguardo alla compatibilità temporale e clinica dell’evento, alla plausibilità biologica, alla continuità fenomenica e all’esame differenziale delle possibili spiegazioni eziologiche alternative”.
La decisione, sottolinea l’Avv. Angelo Farruggia, nel contesto delle poche pronunce finora emesse, tra le quali quelle dei Tribunale di Torino, ASTI, Napoli e Venezia, costituisce un precedente destinato ad assumere particolare rilievo nel panorama nazionale, in quanto, consolida un’importante apertura in sede giurisdizionale al riconoscimento dei danni da vaccinazione Anti-COVID 19.
Tengo a ribadire ancora una volta, riferisce il legale, che non si tratta di una “condanna ai vaccini” in generale né alla vaccinazione anti-Covid 19 in particolare, atteso che i vaccini restano strumenti importanti e talora fondamentali di tutela della salute pubblica.
Fatta questa imprescindibile premessa, occorre accendere i riflettori sul tema dei danni da vaccinazione anti-covid.
Il legislatore ha previsto, con la legge 210/92, un’importante sistema di tutela indennitaria in favore dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, che in qualche modo viene vanificato da un atteggiamento assai restrittivo assunto dal Ministero della Salute in sede di riconoscimento del nesso di causalità materiale tra la vaccinazione e gli eventi avversi. Nesso che quasi sistematicamente viene negato in sede amministrativa in quanto per il suo accertamento, si ritiene in base a precise direttive ministeriali, ad opera delle Commissioni Mediche Ospedaliere si riferimento ad algoritmi elaborati per orientare le scelte di campagna vaccinale e che mal si prestano ad accertare il nesso di causalità nei singoli casi concreti, spesso caratterizzati da patologie rare e persino difficili da inquadrare.
Le singole pronunce dei Tribunali, se restituiscono, a distanza di anni, dignità e giustizia al singolo caso, non possono tuttavia sostituire una risposta di sistema. Serve un impegno concreto delle Istituzioni per prendersi cura di chi è stato danneggiato, sia in termini di supporto diagnostico e terapeutico che indennitario.
Chi si è sottoposto alla vaccinazione, lo ha fatto, dietro invito delle istituzioni sanitarie, non solo nel proprio interesse ma anche nell’interesse della collettività.













