A.V. di 38 anni , studentessa della Facoltà di Medicina presso l’Università degli Studi di Palermo, pur avendo sostenuto 29 esami , conseguendo ottime votazioni, per circa sette anni non ha sostenuto esami per ragioni di salute, pur continuando a pagare le tasse di iscrizione all’università. La studentessa nel maggio 2012 apprendeva formalmente da parte dell’Università degli Studi di Palermo di risultare decaduta dalla qualità di studente della Facoltà di Medicina e chirurgia , ai sensi dell’art. 26 del regolamento Didattico di Ateneo, non avendo superato alcun esame per cinque anni consecutivi. La studentessa ha allora proposto un ricorso giurisdizionale davanti al Tar sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento del provvedimento di decadenza dallo status di studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia adottato dall’Università deli Studi di Palermo, nonchè per l’annullamento e/o la disapplicazione dell’art. 26 del Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo, nella parte in cui dispone che lo studente fuori corso decade dallo status di iscritto qualora non abbia superato alcun esame per cinque anni consecutivi. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. In particolare  nel ricorso proposto davanti al tar sicilia gli avvocati Rubino e Impiduglia  hanno censurato  l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione dell’art. 149 del testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore,secondo cui “coloro i quali non sostengono esami per otto anni consecutivi debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate” ; donde l’illegittimità del regolamento d’ateneo ,laddove prevede una ipotesi di decadenza ulteriore rispetto a quelle oggetto della normativa primaria statale, e la conseguente illegittimità derivata del provvedimento di decadenza adottato nei confronti della studentessa di medicina trentottenne. Il Tar Sicilia Palermo sez. 1, Presidente F.F. il Dr. Giovanni Tulumello, Relatore la Dr.ssa Maria Cappellano, ritenendo fondata la censura formulata dagli avvocati Rubino e  Impiduglia in ordine alla  violazione dell’art. 149 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di decadenza impugnato, dichiarando  illegittima la norma di cui all’art. 26 del Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo, e condannando l’Università di Palermo anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro duemila, oltre iva e cassa di previdenza forense. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar Sicilia la studentessa trentottenne potrà continuare a sostenere gli esami presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di palermo.