Esasperata dalla situazione creata dalla società “’Enel Energia”, una signora di Canicatti’ ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. La signora, residente a Canicattì, aveva ripetutamente lamentato ad Enel Energia S.p.a. l’erronea fatturazione dei consumi ed inoltre, in data 16 luglio, aveva richiesto una verifica di lettura del contatore dove i tecnici hanno confermato una dispersione di corrente elettrica.
Dopo le segnalazioni la signora ha ricevuto una fattura di 484 euro riferita ai mesi di: luglio – agosto e settembre, periodo in cui la signora non era residente nella casa dove è attiva l’utenza in questione. Dopo innumerevoli contestazioni, inviate via Fax, l’Enel non ha ma mai risposto ed ha inviato alla signora un preavviso di sospensione dell’energia elettrica costrigendo la stessa a pagare nonostante la cifra risultasse esagerata per un consumo domestico.
Nonostante i ripetuti contatti telefonici , l’Enel Energia S.p.A. l’altro ieri ha inoltrato una nuova bolletta di 471,17 euro , sempre riferita ad un consumo domestico di 3 Kw, ed inoltre ha continuato imperterrita a minacciare la sospensione e la risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica e a diffidare la cliente a procedere al pagamento di somme.
La signora, ha nuovamente inviato un fax all’azienda spiegando che la somma è assurda per una utenza domestica. Adesso, per evitare che lei e la sua famiglia, dove vive anche una bambina di 4 anni, rimangano senza energia elettrica proprio in questo periodo in cui le condizioni meteo sono molto sfavorevoli, si è rivolta ai media nazionali affinchè risolvano quest’assurdo caso.
Secondo la legge vigente, le società energetiche non possono minacciare la sospensione della fornitura di gas ed elettricità per pretendere pagamenti se è pendente un reclamo del consumatore. Cosa che invece, nel caso specifico, ha fatto Enel Enegia S.p.a.
Se un consumatore contesta per iscritto una fattura elettrica o per il gas l’azienda deve sospendere i termini di scadenza del pagamento fino a definizione del reclamo, poi se la fattura è corretta si paga o si attende la nuova fattura rettificata! Il fornitore non può minacciare di sospendere la fornitura! Se lo fa va denunciato all’Antitrust!
Lo stabilisce il Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittima ogni minaccia da parte del gestore di sospendere la fornitura di energia elettrica, a fronte del rifiuto del consumatore/cliente di pagare fatture che lo stesso aveva previamente contestato, perché errate, esorbitanti, in ogni caso superiori al consumo.
L’impresa ha in altre parole sempre l’obbligo di adottare un canone di diligenza professionale che tenga conto sia delle regole del Codice del Consumo (art. 18) che dei principi generali di correttezza e di buona fede previsti dal Codice Civile.
“Detto semplicemente, minacciare il distacco della fornitura per pretendere il pagamento di una fattura oggetto di verifica è scorretto!”
L’utente infatti, si è rivolta alle associazioni di consumatori ed ha denunciato l’accaduto all’Autorità di Vigilanza, richiedendo l’intervento sulla vicenda anche delle Autorità locali.
L’ estate scorsa, la stessa situazione si è verificata , sempre a Canicattì, ai danni di un centro Fitness che si è visto sospendere l’energia a causa di una fattura che era oggetto di contestazione. Anche in quel caso, Enel energia ha staccato la corrente causando disagi enormi all’attività lavorativa in questione.













