I commercialisti vincono la battaglia sul diritto di sciopero: da ieri è entrato in vigore il codice di autoregolamentazione sulle astensioni collettive delle attività svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili. Ad accendere il semaforo verde per il codice presentato dalle associazioni nazionali di categoria Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico, è stato il parere positivo espresso dalla Commissione di Garanzia. «Prima del vialibera della Commissione – scrive in una nota il coordinamento unitario delle sigle sindacali di categoria – ai commercialisti, diversamente da altre categorie professionali, era preclusa la possibilità di incrociare le braccia per far sentire le proprie ragioni nei riguardi dei principali interlocutori – amministrazione pubblica e autorità politiche – in risposta a condotte che possono comprimere e svilire, più di quanto non sia stato già fatto finora, il ruolo sociale del professionista economico-contabile».
Il coordinamento delle sigle sindacali sottolinea pure che «la categoria si è dotata di uno strumento concreto ed efficace, il cui obiettivo non è certo limitato, come nel caso di altre forme di autoregolamentazione, alla promozione e all’attuazione di azioni di protesta puramente simboliche».
Concretamente, l’accordo ha individuato e sancito i livelli minimi di servizio da garantire comunque al contribuente, oltre ai tempi della protesta con le finestre temporali stabilite dal legislatore.
Il professionista deve comunicare preventivamente alla clientela le modalità di effettuazione dello sciopero, dell’apertura al pubblico durante l’astensione, nonché le prestazioni indispensabili che sono comunque garantite: almeno due ore di apertura giornaliera; predisposizione e consegna delle buste paga, dell’F24, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma.
La proclamazione dell’astensione compete alle associazioni sindacali, che devono darne comunicazione almeno 15 giorni prima alle istituzioni interessate alla protesta: dalla Commissione all’Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Demanio, Giustizia Tributaria, Anci, Unioncamere, ministeri di Grazia e Giustizia, Economia e Finanze, Lavoro.
La comunicazione al pubblico va data almeno cinque giorni prima dall’astensione.
Per superare le perplessità espresse dalla Commissione di garanzia sulla compatibilità dello sciopero nei giorni delle scadenze fiscali, i sindacati hanno puntato sull’informazione del contribuente, che può pagare o inviare autonomamente le deleghe e i modelli fiscali. Resta il fatto che il professionista non può rifiutarsi di elaborare e consegnare al suo cliente i documenti per ottemperare in modo corretto agli obblighi tributari. Se il cliente non si attiva, il mancato rispetto dei termini sarà collegato con l’esercizio dello sciopero da parte del professionista e non verrà sanzionato.
GdS











