IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE SALVATORE PUCCIO DEL GRUPPO CONSILIARE CANTIERE POPOLARE,
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1 commi 639 e 705, Legge 27/12/2013 n.147 (cd. Legge di Stabilità per l’anno 2014), è stata istituita la IUC (nuova imposta unica comunale) a decorrere dal 2014.Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dall’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d’ immobile, escluse le abitazioni principali ad eccezione degli immobili di lusso, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a carico dell’utilizzatore;
CONSIDERATO che, con separata proposta di deliberazione veniva proposta l’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI) e della tassa dei rifiuti (TARI);
VISTO che, il Regolamento per l’applicazione del tributo dell’ IMU è stato approvato con Delibera Consiliare n. 35 del 22/10/2012 e che il Regolamento sui servizi indivisibili (TASI) è’ stato approvato con Delibera Consiliare n. 57 del 09/09/2014, e con Regolamento approvato nel 2014 (non ricordo la data ) è stata approvato il Regolamento TARI;
VISTO l’Art. 9-bis, D.L: 28/03/2014, n. 47, modificato dalla Legge 23/05/2014, n. 80, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa” ha disposto che:
a decorrere dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta
l’ IMU mentre la Tasi e la Tari sono applicate per ciascun anno in misura ridotta di 2/3.
RILEVATO tutto ciò
PROPONE
Per le motivazioni in premessa esposte;
1) di variare il Regolamento IMU all’Art. 9 – Unita immobiliari possedute da anziani o disabili iscritti AIRE, comma 2 “ Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata di variare il Regolamento TASI all’ Art. 11 – Riduzioni, Comma 1, lettera d), “abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 50%, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1, comma 5” e del Regolamento TARI all’Art. inerente tale presupposto per i residenti esteri (AIRE) già pensionati con quando previsto dall’Art. 9-bis, D.L: 28/03/2014, n. 47, modificato. dalla Legge 23/05/2014, n. 80, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa” ha disposto che:
a decorrere dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l’IMU, mentre la Tasi e la Tari sono applicate per ciascun anno in misura ridotta di 2/3.
Certi della Vs cortese attenzione di portare in Consiglio Comunale quando propostoVi, dopo aver avuto da chi di competenza i pareri legittimi e finanziari, porgo cordiali saluti .
FIRMA
(SALVATORE PUCCIO)

















