Oggetto:isole ecologiche informatizzate
Il sottoscrittoFalcone Fabiocapogruppo delMovimento Cinque Stelle,presenta la seguenteinterrogazione a risposta orale e scritta.

PREMESSO


che lecosiddetteisole ecologiche avrebbero dovuto rappresentare un miglioramento per la raccoltadifferenziata permettendo ai cittadini di poter conferire correttamente i rifiutisenza limitazioni né diorario né di giorno attraverso un sistema di raccolta posto in diversi siti della città conriconoscimento informatico del cittadino
VISTE le interviste rilasciate dal Sindaco e dall’Assessore all’ambiente che annunciavano in termini disoddisfazione e progresso per la cittàl’installazione di tali strutture illustrandone i vantaggi ed il funzionamento
VISTI inumerosi reportage effettuati dal giornalista Cesare Sciabbarràprevia accurata documentazionevideo e fotografica pubblicata sui social e altri media che certificavano senza tema di smentita ilfallimento totale di questa iniziativaCONSIDERATOche purtroppo queste cosiddetteisole ecologiche non hanno mai funzionatocorrettamentetrasformandosi invece in delle discariche di rifiuti a cielo aperto offrendo agli occhi del cittadino opeggio del forestiero uno spettacolo veramente indecoroso, pregiudizievole per la stessa saluteumana e per l’inquinamento ambientale

 

TUTTO CIO’ PREMESSO VISTOE CONSIDERATO, SI INTERROGA LA S.V. AL FINEDI CONOSCERE IN FORMA SIA VERBALE CHE SCRITTA

1.Qual è il motivo per cui tali isole ecologiche successivamente all’installazionesono stateprivatedel sistema informatico, facendo venire meno la loro funzione principale e chi ha preso taledecisione?2.Quante isole ecologiche avrebbero dovute essere allocate all’interno della nostra città inbase agli accordi e quante effettivamente ne sono state installate?3.Quali provvedimenti sono stati intrapresi dall’amministrazione visto il risultato negativoderivante dalla installazione delle isole ecologiche?

Con osservanza Canicattì,01/02/2021
FABIO FALCONE

 


 

Oggetto: Interrogazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e sui parcheggi destinati ai disabili.

Il sottoscritto Falcone Fabio capogruppo del Movimento Cinque Stelle, presenta la seguente interrogazione a risposta orale e scritta.

PREMESSO –

che la Costituzione della Repubblica italiana all’art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino.La concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare tutta un serie di diritti, nonché per integrarsi nell’ambiente sociale. -che l’Amministrazione comunale deve garantire questi diritti fondamentali, operando affinché il territorio ed i suoi edifici pubblici siano fruibili ai disabili. -che ad oggi la normativa in tema di rimozione degli ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, che pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi anche la loro libertà di spostamento in modo autonomo, non è garantita. In particolare tale situazione è stata evidenziata da alcune vicende riguardanti persone con disabilità che si muovono in sedia a rotelle, non solo ma anche da anziani e donne gravide che recandosi presso gli uffici sono impossibilitati a muoversi in autonomia a causa del persistere della presenza di barriere architettoniche. In alcuni casi, come ad esempio alla Badia, la rampa non è messa ben in vista ed è priva di segnalazione.

VISTO -che i marciapiedi della nostra città sono spesso occupati dai mastelli per la raccolta differenziata o anche dalle sedie poste fuori dai locali o ancora peggio occupati dalle auto in sosta; -che spesso vi sono abitazioni “circondate” da marciapiedi senza scivoli o con tratti di strada con i più svariati ostacoli.

CONSIDERATO –

che la L.118 del 30 marzo 1971, seguita da altre sempre molto precise ed evolute, ad integrare e aggiornare la normativa in materia. Art. 27.(Barriere architettoniche e trasporti pubblici)“Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.”-che la L. 41/86 (articolo 32, comma 21 e comma 22) obbliga Comuni e Province a predisporre Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (i cosiddetti PEBA), entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, pena il commissariamento in materia da parte delle Regioni.-che la L. 13/89 e D.M. 1989 diviene obbligatorio in ambito progettuale ed edilizio, attuare quanto disposto dalle specifiche norme, in particolare:gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità del singolo individuo e di coloro che sono portatori di riduzione o di assenza di capacità motoria o sensoriale, sia temporanea che permanente; gli ostacoli che impediscono o limitano la comoda e sicura fruizione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per qualsiasi soggetto, in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi. Ricordo che 3 sono i principi fondamentali Visitabilità – Accessibilità – Adattabilità -che il DM 236/1989 prevede al punto 8.2.3.:”Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.”Successivamente, la Legge Quadro 104/92 aveva ampliato la materia di competenza, stabilendo (articolo 24, comma 9), che «i piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986» dovessero essere «modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alle rimozioni della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate». -che il DPR 503/96, Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici:

Art. 4 Spazi pedonali:“I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.” Art. 5 Marciapiedi: “Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2 e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.” Art. 7 Scale e rampe:“Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.”Art. 9 Arredo urbano: “Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.” Art.10 Parcheggi: “Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.”In sostanza, il PEBA è lo strumento che la legge italiana impone agli Enti Locali per rendere totalmente accessibili alle persone con disabilità gli spazi pubblici sia a livello edilizio che urbano. Esso prevede un preciso rilievo delle barriere presenti negli edifici e nei percorsi urbani, individuando le possibili soluzioni con una stima di massima dei costi: si configura in tal modo la fase preliminare delle progettazioni degli interventi, nonché la definizione di esigenze prioritarie. Gli Amministratori sono pertanto tenuti a rimuovere le barriere architettoniche secondo una programmazione e non in maniera contingente e occasionale.

INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

1.Potete metterci a conoscenza del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche PEBA predisposto dal Comune di Canicattì? 2.Desideriamo sapere se tutti gli uffici pubblici comunali sono idonei e conformi alla fruizione degli utenti diversamente abili, nonché anziani e donne gravide. 3.Desideriamo avere la mappatura dei posteggi dei diversamente abili, la loro quantità e la loro visibilità e segnalazione specifica. Inoltre la quantità dei posteggi rosa. 4.Come intendete risolvere i molteplici ostacoli delle diverse vie principali di Canicattì, intralciate da mastelli messi ben in evidenza, da auto parcheggiate su marciapiedi, da Dehors irregolari, da ponteggi perenni che occupano suolo pubblico e di tutte le segnaletiche stradali allocati non tenendo conto delle misure minime 90 cm per il passaggio di persone, carrozzelle e sedie a rotelle? (viale Regina Margherita,Viale della Vittoria, circonvallazione Giglia e tante altre).

Con osservanza Canicattì, 12/01/2021
FABIO FALCONE