I giudici del consiglio di Stato hanno accolto il ricorso di una concorrente ad un concorso che aveva presentato tutti i documenti, ma si era dimenticata di sottoscrivere la domanda caricata in upload. La partecipante al concorso assistita dall’avvocato Santi Delia ha contestato la scelta dell’amministrazione secondo cui la domanda priva di sottoscrizione era da considerarsi non presentata e da qui l’esclusione. Il Tar Lazio aveva confermato la scelta dell’ente pubblico e confermata l’esclusione.
La sentenza
“La richiesta – si legge nelle sentenza di primo gradi – sottoscrizione serviva a ricondurre al candidato la paternità di quanto dichiarato nella domanda, vincolando il dichiarante alle informazioni rese”. Il Consiglio di Stato, ha accolto l’appello affermando che “l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza”.
Specificava, inoltre, che i bandi di concorso non possono, in maniera netta, escludere a priori l’istituto del soccorso istruttorio. Una tale clausola “non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza consentire di potere integrare la domanda”.












