Il Piano Regolatore Generale di Favara finisce sotto la scure del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA). Con una sentenza che mette fine a un lungo contenzioso, i giudici amministrativi hanno confermato la tardività dell’approvazione del PRG da parte della Regione Siciliana, restituendo di fatto la destinazione edificabile a diverse aree della città.

La vicenda risale al febbraio 2015, quando il Commissario ad acta adottò lo strumento urbanistico classificando come zone C3 (edificabili) i terreni situati a Est di via Berlinguer e nell’area tra via Progresso e via Mattarella.


Tuttavia, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (ARTA) era intervenuto a gamba tesa, ritenendo il piano “sovradimensionato”, aveva declassato quelle stesse aree da C3 a V1 (verde attrezzato), azzerando di fatto le aspettative edificatorie dei proprietari.

Contro il colpo di spugna regionale è scattato il ricorso dei privati, assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. I legali hanno imperniato la difesa su un punto di diritto invalicabile: il mancato rispetto dei termini cronologici e lo sconfinamento dei poteri di controllo della Regione.

Secondo la tesi difensiva, accolta pienamente dal CGA nell’udienza del 16 dicembre 2025, l’Amministrazione regionale avrebbe agito fuori tempo massimo. La legge (art. 4 L.R. n. 71/1978) fissa infatti in 540 giorni il termine perentorio per l’approvazione, una scadenza ampiamente superata nel caso di Favara.

Il verdetto dei giudici amministrativi non lascia spazio a dubbi: “Le modifiche introdotte dalla Regione sono state dichiarate illegittime per tardività”.

Per effetto della pronuncia, i terreni dei ricorrenti perdono la qualifica di “verde attrezzato” e recuperano la destinazione edificabile C3 prevista originariamente nel 2015.

Una decisione che segna un punto fermo sulla certezza del diritto amministrativo in Sicilia: i poteri di controllo della Regione non possono trasformarsi in una discrezionalità senza tempo.