La disciplina fiscale delle cripto-attività in Italia è stata riscritta nel 2023, modificata dalla manovra successiva e confermata da quella in corso. Il risultato è che regole diverse si applicano a operazioni compiute in anni diversi.

Questo produce una confusione ricorrente. Chi cerca informazioni trova indicazioni corrette ma riferite a periodi d’imposta differenti, e le applica all’anno sbagliato.


Distinguere i due calendari, quello dell’operazione e quello della dichiarazione, è il primo passo per capire cosa si applica alla propria posizione.

Perché la definizione precede il trattamento

La domanda su cos’è una criptovaluta ha anche una risposta normativa, e non coincide con quella tecnica.

La disciplina fiscale utilizza la nozione di cripto-attività, che è più ampia e include categorie con trattamenti differenti. La classificazione di ciò che si detiene determina sia l’aliquota sia gli obblighi dichiarativi, quindi non è un dettaglio terminologico.

Gli elementi da chiarire sono quattro:

  • Quali operazioni generano un evento fiscalmente rilevante
  • Quale aliquota si applica in funzione della data di realizzo
  • Quali obblighi di monitoraggio valgono anche in assenza di guadagni
  • Come si trattano le minusvalenze

I due calendari da non confondere

La distinzione tra anno dell’operazione e anno della dichiarazione è la fonte principale degli errori.

Una ricostruzione della materia lo chiarisce così: per le plusvalenze ottenute nel 2025, da inserire nella dichiarazione presentata nel 2026, la tassazione è al 26% senza più applicare la soglia di 2.000 euro dei regimi precedenti, con obbligo di monitoraggio tramite il quadro RW, mentre per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026, e quindi dichiarate nel 2027, l’aliquota ordinaria sale al 33%.

Ciò che conta è la data di realizzo, cioè il momento in cui l’operazione viene compiuta, non quello in cui si presenta la dichiarazione.

Da qui deriva un effetto che vale la pena conoscere: due operazioni identiche, compiute a distanza di pochi giorni a cavallo del 31 dicembre 2025, seguono aliquote diverse. Non per una scelta di chi opera, ma per l’anno in cui la vendita è stata perfezionata.

Cosa cambia per le operazioni dal 2026

Le novità in vigore riguardano tre aspetti distinti e vanno considerate insieme.

Una guida pubblicata da un quotidiano finanziario riepiloga così il quadro: aliquota al 33% sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, in precedenza 26%, con eccezione al 26% solo per gli E-Money Token in euro conformi al Regolamento MiCAR, eliminazione definitiva della franchigia dei 2.000 euro con ogni plusvalenza tassabile anche di pochi euro, inclusione delle cripto-attività nel calcolo dell’ISEE e piena operatività della direttiva DAC8 con comunicazione automatica dei dati da parte degli exchange.

L’effetto dell’eliminazione della soglia

È la modifica con l’impatto più ampio, perché cambia la platea interessata più che l’importo dovuto.

In precedenza chi realizzava guadagni contenuti non aveva obblighi. Oggi anche una plusvalenza di poche decine di euro comporta la compilazione del quadro dedicato e il versamento dell’imposta. Per chi accumula con versamenti periodici di importo ridotto, il numero di adempimenti cresce in misura sproporzionata rispetto alle somme in gioco.

Lo scambio automatico di informazioni

La stessa fonte segnala che gli exchange dell’Unione comunicheranno i dati all’amministrazione finanziaria. Questo non modifica il calcolo dell’imposta, ma rende verificabile ciò che prima era sostanzialmente autodichiarato.

La conseguenza pratica è che la coerenza tra quanto dichiarato e i dati trasmessi dalle piattaforme diventa un elemento da gestire attivamente.

Resta però una parte di informazioni che nessun intermediario può trasmettere. Le posizioni detenute su wallet non affidati a terzi non passano da alcun soggetto obbligato alla comunicazione, e l’onere dichiarativo rimane interamente in capo a chi le detiene.

Gli obblighi di monitoraggio

Un punto spesso frainteso riguarda chi non ha venduto nulla.

L’obbligo di indicazione nel quadro dedicato al monitoraggio è distinto da quello di dichiarare eventuali plusvalenze. Riguarda la detenzione, quindi sussiste anche in assenza di operazioni e anche quando il valore è diminuito.

Va ricordato inoltre che, secondo la disciplina italiana sulle categorie di reddito, le minusvalenze da cripto-attività si compensano con plusvalenze della stessa natura e non con risultati di strumenti appartenenti ad altre categorie.

Cosa comporta in pratica

  • Tracciare ogni operazione, inclusi gli scambi tra cripto-attività diverse
  • Conservare la documentazione su prezzi, date e trasferimenti tra wallet
  • Distinguere le operazioni per anno di realizzo, data l’aliquota differenziata
  • Verificare la classificazione di stablecoin e token, che possono seguire regimi diversi
  • Considerare l’effetto sull’ISEE, se rilevante per la propria situazione

Il secondo punto è quello che richiede più disciplina. Ricostruire a posteriori costi di acquisto e trasferimenti interni è considerevolmente più oneroso che registrarli man mano.

Una precisazione necessaria

La materia è in evoluzione e presenta aspetti interpretativi ancora aperti, in particolare sulla classificazione di alcune categorie di token e sul trattamento di operazioni non riconducibili a una semplice compravendita.

Quanto descritto riporta il quadro come risulta dalle fonti citate e non sostituisce una valutazione professionale sulla situazione individuale, che resta necessaria soprattutto in presenza di operatività articolata o di posizioni pregresse non dichiarate.