Riceviamo e pubblichiamo la risposta da parte dell’Ass. Faldetta al nostro articolo sui permessi dai ai portatori di Handicap utilizzati impropriamente.
Aggiungiamo alle esaurienti motivazioni dell’Ass. Faldetta che il problema esiste. Vogliamo inoltre sottolineare che la richiesta da parte di un pubblico ufficiale del certificato che autorizza il fruitore, specialmente se deambulante, non lede alcun diritto alla privacy, in quanto rientra nelle normali azioni di controllo da parte di un pubblico ufficiale.
A tal proposito al fine di evitare disinformazione pubblichiamo integralmente il testo legislativo che regolamenta la norma per il rilascio del contrassegno per invalidi
Il Decreto Ministeriale – Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici – 8 giugno 1979, n. 1176 “Approvazione del contrassegno da rilasciare, dai comuni, agli aventi diritto in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384” stabilisce che: “Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo […]. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale”.
Tale agevolazione, riconosciuta sulla base delle effettive capacità motorie, (e non in base alla percentuale d’invalidità) consente la libera circolazione:
· nelle aree pedonali
· nelle aree verdi
· nelle corsie preferenziali
· nelle vie riservate ai mezzi pubblici e nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) previa comunicazione di max. 5 targhe delle vetture utilizzate per attraversarla.
· durante le giornate di blocco del traffico (per esempio il giovedì o la domenica).
A tale riguardo sono stati istituiti nuovi provvedimenti per la circolazione e sosta.
L’articolo 4 bis, dell’ordinanza comunale ai sensi del D.L. n.285 (“Autorizzazione speciale alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”) specifica che:
1) le autorizzazioni e le corrispondenti facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, riconosciute e garantite alle persone detentrici dello speciale contrassegno previsto dal DPR del 24 luglio 1996 n.503 (regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dal DPR del 16 dicembre 1992 n.495 /regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono disciplinate con ordinanza comunale ai sensi del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285
2) è vietato avvalersi indebitamente delle suddette facoltà con veicoli che espongono lo speciale contrassegno invalidi, i quali non siano condotti dallo stesso disabile titolare dell’autorizzazione ovvero non siano al servizio diretto ed attuale dell’invalido titolare del contrassegno medesimo
3) è vietato esporre impropriamente lo speciale contrassegno invalidi al di fuori delle condizioni di suo utilizzo legittimo
4) fatta salva l’applicazione delle specifiche sanzioni previste in materia di circolazione stradale, chiunque, in violazione dei commi 2 e 3, fa uso indebito o improprio dello speciale contrassegno invalidi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
5) il contrassegno è immediatamente ritirato dall’agente che ne ha accertato l’uso indebito o improprio ed inviato, entro cinque giorni, all’ufficio comunale competente il quale ne dispone la sospensione per un periodo di due mesi decorrenti dall’avvenuto ritiro. Nel caso di ulteriore accertamento delle medesime violazioni l’autorizzazione è revocata
6) lo speciale contrassegno invalidi esposto sul veicolo, nonostante sia scaduto di validità, è immediatamente ritirato dall’agente preposto al controllo ed inviato, entro cinque giorni, all’ufficio comunale competente il quale provvederà al rinnovo qualora ne permangono i requisiti di rilascio
Nelle zone in cui il parcheggio è proibito, tale permesso ha esclusiva validità temporanea, non autorizza la sosta a tempo indeterminato. Alla persona disabile è consentita la sosta solo per il tempo necessario alla discesa dall’automezzo.
Nelle aree di parcheggio a pagamento non custodite, delimitate con le strisce blu, la normativa prevede che vi debba essere almeno un parcheggio riservato (delimitato da strisce gialle) ogni 50 posti.
Il contrassegno (di colore arancione) ha validità massima di cinque anni, trascorsi i quali è possibile rinnovarlo.
Il contrassegno può essere esposto coprendo i dati anagrafici del titolare, ma lasciando in evidenza il numero identificativo e la scadenza.
Per quanto ci riguarda pubblichiamo integralmente la nota pervenutaci, con in aggiunta le Note Della Redazione in corsivo e tra parentesi),e ribadiamo che il problema esiste al di là di qualsiasi burocratica spiegazione
Risposta dell’Ass. Faldetta
In relazione all’articolo redazionale “Indagate su questa vergogna” pubblicato su codesta testata il 13 ottobre 2009, nel quale si segnala l’uso illegittimo di contrassegni per portatori di handicap, si precisa quanto segue:
Ø Tali contrassegni (permessi per il parcheggio) vengono rilasciati dalla locale Polizia Municipale dietro richiesta accompagnata da attestato rilasciato dal competente ufficio della A.U.S.L. locale; spetta esclusivamente a tale ufficio la verifica del possesso dei requisiti di legge; (vedi punto 5: il contrassegno è immediatamente ritirato dall’agente che ne ha accertato l’uso indebito o improprio NDR)
Ø Periodicamente la Polizia Municipale esegue controlli per verificare il permanere dello stato di diritto; nei primi sei mesi di questo anno, tale controllo ha permesso il ritiro (con riconsegna del contrassegno) di n. 40 permessi su un totale di 300, perché i titolari erano deceduti o erano cessate le cause della disabilità;
Ø La casistica di utilizzo del contrassegno è ampia e gli agenti di P.M., anche quando dovessero notare un guidatore deambulante scendere da un autoveicolo che reca esposto il contrassegno, non possono inquisire l’interessato perché lederebbero il suo diritto alla privacy; (???????????????????? (Ci chiediamo: quindi significa che un poliziotto o piuttosto un vigile urbano, vedendo scendere saltellando dall’auto un signore che espone impropriamente l’autorizzazione, non può chiedergli di mostrargli il certificato ed eventualmente denunciare l’illecito? Quindi se io sono ubriaco un pubblico ufficiale non può chiedermi documenti perchè lede la mia privacy?) NDR )
Ribadendo che i controlli sull’effettivo possesso dei requisiti spettano al competente ufficio della A.U.S.L., si fa presente che chiunque è a conoscenza di abusi in tal senso può denunciare il fatto alle autorità di Polizia.
F.to L’Assessore alla Viabilità
Arch. Carmelo Faldetta













