acqua2Tutto da rifare nel braccio di ferro tra Tre Sorgenti e Ato Idrico. Il ricorso presentato dal Consorzio Acquedottistico di Canicattì al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque che intimava la consegna degli impianti alla Girgenti Acque non è stato indirizzato al giusto destinatario. La Corte di Cassazione infatti ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tar a decidere sulla questione. Le sezioni unite della Suprema Corte, condividendo la tesi del legale dell’Ato idrico, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale stabilendo che il processo dovrà essere incardinato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Il Tribunale con sede a Roma ha competenza sia in qualità di organo giurisdizionale ordinario di secondo grado che in qualità di organo giurisdizionale amministrativo. Nel primo caso decide sugli appelli proposti contro le sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche in materia, ad esempio, di demanialità delle acque e limiti dei corsi, e di diritti relativi alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica; in generale si tratta di questioni concernenti diritti soggettivi. Nel secondo caso, invece, decide sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche, lesivi di interessi legittimi. La decisione degli ermellini potrebbe rappresentare un precedente giurisprudenziale che darebbe nuova linfa alla battaglia delle amministrazioni comunali della provincia di Agrigento schierate contro la privatizzazione dell’acqua. Secondo l’avvocato Girolamo Rubino, che ha patrocinato l’Ato idrico infatti, “è presumibile che anche gli altri ricorsi, proposti dai comuni dell’agrigentino davanti al Tar contro i provvedimenti di consegna degli impianti, finiranno sul tavolo del Tribunale superiore delle acque pubbliche.