L’imprenditore empedoclino P. P., titolare di una ditta di autotrasporti, aveva presentato alla prefettura di agrigento un’istanza al fine di essre inserito negli elenchi dei custodi giudiziali di veicoli sequestrati. Avendo ritualmente prodotto tutta la documentazione prescritta e non avendo ottenuto riscontro l’imprenditore empedoclino invitava la Prefettura di Agrigento a voler esitare l’istanza presentata. Essendo rimasto privo di riscontro anche un atto di invito notificato a mezzo di ufficiale giudiziario l’imprenditore empedoclino proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di inserimento negli elenchi dei custodi giudiziali di veicoli sequestrati.

Il Tar Sicilia Salermo sez. 1, ritenendo fondato e meritevole di accoglimento il ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Marino ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura ordinando alla stessa di pronunziarsi entro trenta giorni sull’istanza avanzata dall’imprenditore empedoclino e condannando la Prefettura anche al pagamento delle spese processuali liquidate in euro mille oltre Iva e Cassa di previdenza forense.