Il 29 feb scorso abbiamo pubblicato la notizia che ad un dipendente del Comune di Canicattì è stato consentito il diritto di accesso al proprio fascicolo personale, ma gli è stato negatato il diritto ad estrarne copia. Il diritto all’accesso e ad estrarne copia è previsto dal 1° comma dell’art. 29 del D.P.R. 3.5.1957 n.686 – “gli atti inseriti nel fascicolo personale di cui l’impiegato può prendere visione e chiedere copia” svariate sentenze del Consiglio di Stato e di vari Tar non fanno che confermare il diritto del dipendente da tale norma. Come già detto un delegato del dipendente ha diffidato ad adempiere entro 3 giorni , a rilasciare n.5 documenti specificatamente chiesti e contenuti nel fascicolo personale, il Sindaco, il Dirigente e il responsabile del procedimento. Poichè, NON HA SORTITO L’EFFETTO SPERATO, il dipendente si è visto costretto a notificare al Comune ricorso avverso diniego di accesso agli atti diretto al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – PALERMO per ordinare al Comune al rilascio di alcune copie contenute nel fascicolo personale, con vittoria di spese. Sarà il Tar ad esaminare il ricorso e decidere in merito.













