G.G. di 25 anni di Agrigento aveva partecipato al concorso per l’assunzione di 500 agenti nella polizia penitenziaria ma era stato giudicato non idoneo per la presenza di un tatuaggio nel braccio sinistro. Il giovane agrigentino si sottoponeva pertanto ad un intervento chirurgico di asportazione del tatuaggio presso il presidio ospedaliero san giovanni di dio di agrigento e chiedeva di essere nuovamente sottoposto a visita per l’accertamento dei requisiti psico- fisici in seconda istanza davanti l’apposita commissione ministeriale. Ma la commissione in seconda istanza giudicava nuovamente non idoneo il giovane agrigentino a causa della presenza di cicatrici chirurgiche nell’avambraccio sinistro . Il concorrente a questo punto ha proposto un ricorso davanti al tar del lazio, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, contro il Ministero della Giustizia, per l’annullamento, previa sospensione, del giudizio di non idoneità formulato dalla commissione ministeriale; veniva prodotta agli atti del giudizio dall’avv. Rubino una certificazione sanitaria rilasciata da un dirigente medico dell’unità operativa di chirurgia generale del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento attestante che le cicatrici in questione non erano nè aderenti nè antiestetiche e che la funzionalità dell’arto era nella norma. Il Tar del Lazio, Sezione 1 quater, Presidente il dr. Elia Orciolo, Relatore il Consigliere Dr.ssa Maria Ada Russo, condividendo le censure formulate dell’avv. Rubino secondo cui le cicatrici possono costituire cause di non idoneità solo allorquando sono infossate e alterano l’estetica o la funzione, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di esclusione dalla procedura di arruolamento.














