Il testo del provvedimento interministeriale è stato firmato dai ministri competenti ed è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Serve per applicare le sanzioni previste per la mancata applicazione dei costi minimi dall’articolo 83 bis della Legge 112/2008.
Questo decreto interministeriale dovrebbe completare l’applicazione della normativa che riguarda i costi minimi della sicurezza, promossa dalle associazioni degli autotrasportatori e duramente contrastata da quelle della committenza. L’articolo 83 bis della Legge 112/2008 esclude dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali e dagli appalti pubblici di beni e servizi le imprese che non applicano i costi minimi nei confronti dei trasporti stradali in conto terzi. Ma finora non è stato pienamente applicabile perché mancavano i provvedimenti che regolano l’applicazione concreta di tali sanzioni.
Il primo articolo del decreto stabilisce che l’esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali dura un anno per tutti (a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene notificata la sanzione), mentre la durata dell’esclusione dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi dipende da quanto la tariffa pagata all’autotrasportatore è minore rispetto al costo minimo fissato dall’Osservatorio: fino al 10% l’esclusione è di 30 giorni, dal 10% al 20% sale a 60 giorni, mentre se è superiore si arriva a 90 giorni. Però, se nei confronti del medesimo autotrasportatore si rilevano casi d’irregolarità superiori al 50%, la durata dell’interdizione viene raddoppiata. E se l’impresa ripete l’infrazione nei tre anni successivi, il periodo d’interdizione sarà raddoppiato (rimenando però in un massimo di 180 giorni). Gli effetti dell’esclusione iniziano dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del provvedimento.
Il secondo articolo del decreto precisa la procedura per applicare tali sanzioni. Sulla base delle segnalazioni di chi effettua i controlli su strada o delle stesse imprese di autotrasporto (che devono presentare una valida documentazione), la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del ministero dei Trasporti avvia entro 90 giorni la pratica, acquisendo la documentazione, anche attraverso un contraddittorio tra le parti. La Direzione può anche procedere d’ufficio se ha notizia di violazioni dell’83 bis. Se commina la sanzione, la Direzione invia al ministero dei Trasporti una relazione, che contiene anche una proposta per la sanzione, altrimenti archivia il caso. In caso di sanzione, il ministero pubblica sul suo sito web l’elenco dei destinatari delle sanzioni.

Intanto, il sottosegretario ai Trasporti, Guido Improta, ha attaccato il fermo dell’autotrasporto proclamato da TrasportoUnito dal 28 maggio al 1° giugno 2012, ritenendolo “assolutamente ingiustificato”. Inoltre, nell’audizione tenuta alla nona Commissione della Camera, l’esponente del Governo ha chiarito che l’Esecutivo “non intende assolutamente dialogare con quelle persone che si pongono fuori dalla legalità e neppure con le associazioni che potrebbero avallarle”. Il sottosegretario si riferiva al recente fermo delle bisarche, che è stato attuato da Bisarche Italiane, associazione di categoria nata nell’ambito proprio di TrasportoUnito.