Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha deciso di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Palermo per le decisioni che questa ha preso su intercettazioni di conversazioni telefoniche del presidente in merito all’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia.
“Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – si legge in una nota – ha oggi affidato all’avvocato generale dello Stato l’incarico di rappresentare la presidenza della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione da sollevare dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo per le decisioni che questa ha assunto su intercettazioni di conversazioni telefoniche del capo dello Stato; decisioni che il presidente ha considerato, anche se riferite a intercettazioni indirette, lesive di prerogative attribuitegli dalla Costituzione”.
“Alla determinazione di sollevare il confitto – prosegue la nota – il presidente Napolitano è pervenuto ritenendo ‘dovere del Presidente della Repubblica’, secondo l’insegnamento di Luigi Einaudi, evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell’occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”.
Secondo quanto si legge nel decreto del capo dello Stato, anziché chiedere immediatamente al gip la distruzione delle intercettazioni di Napolitano, i pm – illegittimanente, secondo il capo dello Stato – intendono sottoporle ai difensori “ai fini del loro ascolto”, e, dopo il contraddittorio, rimetterle alla valutazione del giudice.
“La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – è scritto nel decreto – dopo aver preso cognizione delle conversazioni, le ha preliminarmente valutate sotto il profilo della rilevanza e intende ora mantenerle agli atti del procedimento perché esse siano dapprima sottoposte ai difensori delle parti ai fini del loro ascolto e successivamente, nel contraddittorio tra le parti stesse, sottoposte all’esame del giudice ai fini della loro acquisizione ove non manifestamente irrilevanti”.
Per l’esattezza, le intercettazioni cui partecipa il presidente della Repubblica, anche se indirette, “non possono essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte”, si legge nel decreto, che cita l’art. 90 della Costituzione e la legge 5 giugno 1989, n. 219.
Nel decreto è scritto che “salvi i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento di accusa, le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché indirette o occasionali, sono da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione”.
Già nel 1993 un presidente della Repubblica, in quel caso Oscar Luigi Scalfaro, fu intercettato. Ne scaturì una serie di polemiche e una discussione in Senato in cui l’allora ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick, dovette rispondere all’interpellanza presentata dal senatore a vita Francesco Cossiga. Una vicenda che ricorda il conflitto di attribuzione sollevato dall’attuale capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nei confronti della Procura di Palermo.
E’ stato il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, a ricordare ai cronisti quella vicenda. “Non è vero che è la prima volta che capita – ha ribadito -. L’episodio in cui fu coinvolto Scalfaro è molto simile”. L’intercettazione di una conversazione telefonica di Scalfaro, venne alla ribalta il 27 febbraio 1997, quando ‘Il Giornale’ pubblicò il testo di quel colloquio (registrato dalla guardia di finanza il 12 novembre 1993 tra il presidente e l’allora amministratore delegato della banca popolare di Novara, Carlo Piantanida), depositato tra gli atti del procedimento per la bancarotta della Sasea, a Milano.
Immediata fu la replica del procuratore Francesco Saverio Borrelli: “Le parole pronunziate sono del tutto prive di qualsiasi rilevanza penale, è spiacevole che il nome del Presidente della Repubblica compaia in una intercettazione, peraltro del tutto legittima, fatta su altra utenza”.
“Nella vicenda delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche di Scalfaro in seguito al fallimento della Sasea – disse Flick al Senato -, i magistrati non hanno violato alcuna norma, anche se la procedura seguita non appare in linea con i principi della Costituzione a tutela del Presidente della Repubblica”.
Flick non ravvisò nella condotta dei magistrati “aspetti di macroscopica inosservanza delle disposizioni di legge o di loro abnorme interpretazione”. Sottolineò però che esiste nel nostro ordinamento un “assoluto divieto di intercettazione telefonica” nei confronti del presidente della Repubblica a tutela delle sue prerogative. Tuttavia questo principio “è frutto di un’interpretazione sistematica e non trova riferimenti letterali nella normativa codicistica”.


















