Dopo la condanna a 18 anni di reclusione per il carabiniere Salvatore Rotolo, con l’accusa di omicidio volontario, come sostenuto dalla Procura, dopo 60 giorni dalla lettura della sentenza sono state depositate le motivazioni. Dagli atti di indagine presenti al fascicolo e legittimamente utilizzabili emerge la prova della penale responsabilità di Salvatore Rotolo in ordine ai reati di omicidio doloso di cui al capo a) e di incendio e distruzione di cadavere di cui al capo b), ritenuto assorbito in questi ultimi reati quello di frode processuale di cui al capo c). Premessa. Il materiale probatorio utilizzabile in conseguenza del rito scelto dall’imputato. Prima di affrontare gli elementi da cui si ricava la prova della penale responsabilità del Salvatore Rotolo, occorre premettere che l’imputato ha scelto all’udienza del 27 marzo 2012 di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato semplice o secco.Tale scelta, a fronte del beneficio della riduzione di un terzo della pena inflitta in caso di condanna, comporta per l’imputato una rinuncia al contraddittorio nella formazione del materiale probatorio, in quanto rende utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti del fascicolo contenente i risultati delle indagini svolte dal Pm prima della richiesta di rinvio a giudizio, nonché la documentazione, vale a dire le attività di indagine suppletiva espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. La rinuncia dell’imputato al contraddittorio nella raccolta delle prove incontra, peraltro, il limite dell’inutilizzabilità patologica che concerne le prove la cui assunzione è avvenuta in violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento o in modo tale da pregiudicare gravemente ed insuperabilmente il diritto di difesa dell’imputato.A tal proposito occorre ricordare che nel presente procedimento prima della scelta del rito, la difesa ha sollevato eccezioni di inutilizzabilità relativamente ad alcuni atti di indagine del Pm che, in parte, sono state accolte con l’ordinanza letta all’udienza del 7.12.2011.In particolare, sono stati dichiarati inutilizzabili l’annotazione redatta dal Ten. Di Nunzio in data 11.2.2011 nella parte in cui fa riferimento a dichiarazioni dell’imputato assunte e documentate, nonché alcuni tabulati del traffico telefonico per i quali non erano presenti in atti i relativi decreti di acquisizione emessi dal Pm. Come già indicato nell’ordinanza del 7.12.2011 a cui si rimanda, la documentazione di alcune dichiarazioni dell’imputato rese alla polizia giudiziaria il pomeriggio del giorno in cui si sono verificati i fatti, quando erano già esistenti sospetti a suo carico, e aventi contenuto tale per cui, in ogni caso, si procederà subito dopo all’interrogatorio con le garanzie previste per le persone indagate, è avvenuta in violazione dei divieti posti, a garanzia dei diritti di difesa dell’imputato e, dunque, è affetta da inutilizzabilità c.d. patologica: la relazione di servizio del Ten. Di Nunzio dell’11.2.2011, pertanto, anche a seguito della scelta del rito abbreviato, non è utilizzabile nei limiti in cui fa riferimento a tali dichiarazioni. Quanto, invece, a quei tabulati depositati in difetto del deposito dei relativi decreti, si ribadisce che trattasi di una inutilizzabilità relativa in quanto la violazione non attiene al mezzo di prova in sé, né alle garanzie difensive dell’imputato, ma unicamente alla documentazione delle modalità di acquisizione. Da ciò, dunque, la piena utilizzabilità di tali atti ai fini della decisione. Tale conclusione è tanto più giustificata dalla circostanza che il Pm non ha fatto alcun riferimento a tali tabulati nella sua discussione, mentre la difesa dell’imputato vi ha fatto alcuni accenni ritenendo di trarvi elementi a sostegno delle sue tesi. Ritenere, dunque, l’inutilizzabilità di tali atti, paradossalmente, significherebbe determinare un pregiudizio proprio degli interessi della parte contrapposta a quella a cui si rivolge la sanzione dell’inutilizzabilità. Ciò premesso, si evidenzia fin d’adesso a tal proposito che, pur dovendo prestare la dovuta attenzione agli argomenti difensivi fondati sul traffico telefonico documentato da tali tabulati, non si ritiene che il contenuto degli stessi fornisca alcun elemento in grado di incidere nell’economia della presente decisione. Come si vedrà, infatti, i dati del traffico telefonico rilevanti sono unicamente quelli che concernono le utenze della vittima e dell’imputato nel periodo che va dal 4 al 5 febbraio 2011, oggetto della “anticipazione n.4” depositata dal consulente tecnico del Pm, dott. Armatore all’udienza del 5.10.2011, e relativamente ai quali sono stati ritualmente depositati tutti i decreti di acquisizione emessi in data 9.2.2011 dal Pm. Si aggiunge, infine, per completezza, che il Pm – per una consapevole scelta legata ad indagini in corso nei confronti di ignoti, non ha prodotto la “anticipazione n.3” sempre a firma del dott. Armatore concernente i dati contenuti nelle memorie delle apparecchiature telefoniche e dei computer consegnatigli dalla Squadra Mobile di Agrigento. Sebbene la difesa se ne sia doluta, deve osservarsi che si tratta di una scelta che non può essere sindacata in quanto espressione di un potere esclusivo del Pm di individuare e allegare quegli atti che attengono ai soggetti e all’oggetto del procedimento, escludendo quel materiale che riguarda persone estranee ovvero afferente ad indagini diverse ancora in corso di sviluppo. Ciò vale in particolare alla luce della scelta dell’imputato di procedere con il rito abbreviato “secco”, da cui consegue, come detto, che la decisione viene assunta allo stato degli atti. Si aggiunge che, come si vedrà, la sottrazione alla conoscenza del giudice di tale materiale di indagine non indebolisce minimamente la validità e la solidità dell’ipotesi accusatoria. Il ritrovamento del cadavere di Antonella Alfano. In data 5.2.2011 alle ore 12.15 circa i carabinieri in servizio di pattuglia automontata venivano avvisati dalla centrale operativa della presenza di un’autovettura in fiamme sulla Sp 80ad Agrigento. Sul posto, i militari riscontravano la presenza dell’autovettura “la quale presumibilmente era uscita fuori strada finendo la corsa con la parte anteriore frontale contro un albero”. L’autovettura, una Fiat 600, risultava intestata ad Antonella Alfano e al suo interno vi era un cadavere avvolto dalle fiamme che all’esito degli esami del Dna eseguiti nei giorni successivi risulterà appartenere proprio alla donna. Alcuni minuti dopo il primo intervento del personale del Norm, e precisamente alle ore 12,35, a seguito della segnalazione dell’incendio, interveniva il personale dei Vigili del Fuoco e verso le ore 13,00 sopraggiungeva anche il personale dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento che provvedeva a redigere una relazione allegata in atti. Dai primi accertamenti compiuti dai militari emergeva che il veicolo era finito in una scarpata che, con direzione di marcia Agrigento – SS.640, si trova sulla sinistra subito dopo aver affrontato una curva destrorsa. La strada in quel punto non era delimitata dal guardrail e non si riscontravano segni di frenate o tracce di pneumatico sull’asfalto. Si notavano, però, sul prato della scarpata dei segni di schiacciamento dell’erba dovuti verosimilmente al passaggio della vettura, nonché sullo stesso tragitto delle scalfitture della base di un tronco di un albero e dei segni di pneumatico su due lastre di marmo. L’autovettura era a circa 18 metri dal punto più vicino del ciglio stradale e si presentava completamente distrutta dalle fiamme, a ridosso di un albero che recava segni dell’impatto con l’autovettura. Il cadavere completamente carbonizzato giaceva disteso bocconi con il capo e il torace appoggiato in parte sul telaio del sedile anteriore lato guida e in parte sul cambio; si presentava privo degli avambracci destro e sinistro e dei piedi. Più tardi interveniva sul posto anche la Polizia Stradale che provvedeva a redigere un fascicolo dei rilievi tecnici.Oltre a riscontrare come detto la mancanza di segni di frenata o di scarrocciamento, gli operanti confermavano la presenza di due tracce parallele sul manto erboso indicative del passaggio di un’autovettura. Inoltre, al centro delle predette tracce rinvenivano un ceppo di albero tagliato con una vistosa scalfittura. I verbalizzanti concludevano per una velocità di impatto della autovettura contro l’albero alquanto moderata in considerazione del modesto danno riportato dall’autovettura in seguito all’urto contro l’albero, dell’altezza del gruppo ottico e, inoltre, del fatto che l’erba era stata schiacciata e non trascinata via o strappata. Il carattere simulato dell’incidente. I primissimi accertamenti potevano condurre gli operanti intervenuti ad orientarsi per una causa accidentale del sinistro: si trattava, in sostanza, della perdita di controllo della Fiat 600 da parte della guidatrice a cui era seguita l’uscita dalla sede stradale, l’impatto contro un albero e di conseguenza l’incendio. Essendo, però, emersi alcuni dubbi in proposito – anche, come si vedrà tra breve, per la presenza sul luogo al momento dell’incendio del compagno della Alfano, l’imputato Salvatore Rotolo – si procedette all’autopsia della vittima. L’autopsia, in particolare, avrebbe potuto fornire chiarimenti in ordine alla causa e all’epoca della morte della Alfano: in particolare, poiché un essere vivente che si trova in un ambiente sottoposto a combustione inala il fumo nelle vie respiratorie, qualora la Alfano fosse stata ancora in vita al momento dell’impatto, si sarebbe dovuto riscontrare nei polmoni e nel sangue la presenza di fuliggine e di sostanze derivate dalla combustione. La rilevanza di tale accertamento veniva, però, compromessa dal fatto che all’interno della cavità toraco-addominale e precisamente nel retrobocca, senza alcun segno di impronta dentaria, era posizionata una castagna che chiudeva l’aditus laringeo. La mancanza di fuliggine nelle vie respiratorie e di carbossiemoglobina nel sangue non era, dunque, segno sicuro del decesso della vittima in una fase antecedente all’incendio ma poteva essere conseguenza dell’interclusione delle vie respiratorie derivata dalla presenza della castagna davanti alla laringe, che inoltre poteva spiegare, non solo la mancanza di fuliggine nelle vie respiratorie, ma anche la perdita di controllo da parte del guidatore. Il medico legale nominato dal p.m. osservava in proposito però che la castagna, come detto, non aveva segni di impronta dentaria e non era incuneata, bensì libera davanti all’epiglottide. Altra osservazione rilevante era, poi, relativa ai piedi della vittima – entrambi staccati dal resto del corpo e carbonizzati – in ordine ai quali si constatava la presenza di residui di leggings e di parti di scarpa con tomaia di gomma che emanavano un forte odore di idrocarburi. Si faceva, dunque, concreto il dubbio del carattere simulato dell’incidente nonché di una combustione derivante da un incendio doloso e non dall’impatto contro l’albero.
Al fine di ricostruire la possibile dinamica dell’incidente, il Pm, dunque, nominava quale consulente tecnico, il geom. Pietro Munzone. In primo luogo sulla scorta delle tracce lasciate dagli pneumatici incendiati ricostruiva la posizione di quiete della vettura. Di seguito ricostruiva la traiettoria dell’automezzo in base ai segni degli pneumatici lasciati sull’erba e su alcune pietre, immaginando una linea retta che dal punto d’impatto passasse da tali tracce segnalate in sede di sopralluogo. Il consulente accertava, dunque, che un veicolo proveniente da Agrigento non avrebbe potuto percorrere quella traiettoria perché non era compatibile con nessuna tangente della curva che ragionevolmente poteva essere disegnata da un’automobile che impegnava il tornante a destra posto in prossimità della scarpata. Il geom. Munzone, poi, procedeva a ricostruire la velocità a cui era avvenuto l’impatto contro l’albero considerando la forza di gravità propria dell’autoveicolo, la pendenza, il piccolo tragitto percorso dall’autovettura di rimbalzo dopo l’impatto contro l’albero e, inoltre, l’entità delle deformazioni subite nella parte frontale dell’autovettura. Mediante alcuni calcoli matematici, dunque, concludeva per una velocità al momento dell’impatto pari all’incirca a 50 km/h, valore compatibile unicamente con una partenza da fermo del veicolo al momento di percorrere la ripida scarpata. Sul punto, il geom. Munzone ragionando per assurdo aggiungeva che ad una velocità di percorrenza della strada di appena 50 km/h, l’autovettura una volta priva di controllo si sarebbe scontrata con l’albero ad una velocità di circa 90 km/h, valore del tutto incompatibile con le deformazioni del veicolo , con i danni arrecati all’albero e con il rimbalzo all’indietro di appena 40 cm. In ordine alle cause dell’incendio, poi, premetteva che sull’autovettura in questione, come in tutte le autovetture, esiste un congegno che si chiama “interruttore di flusso”, posizionato sotto la plancia del sedile anteriore destro, che serve a bloccare l’afflusso di carburante al motore in caso di sollecitazioni e vibrazioni. Nel caso di specie, l’interruttore si sarebbe dovuto senz’altro azionare impedendo, dunque, l’attivazione di una combustione del carburante all’esterno del serbatoio. Visionando, poi, il filmato di una televisione locale che riprende i momenti dell’incendio precedenti all’arrivo dei Vigili del Fuoco, evidenziava che le fiamme si erano spente nella parte posteriore del veicolo – laddove è posizionato il serbatoio – e continuavano, invece, nella parte anteriore e in particolare all’interno dell’abitacolo dove era il cadavere. Tale dinamica dell’incendio non era compatibile con un incendio originato nel serbatoio della benzina del veicolo in quanto, stante la completa fusione dei tubi di adduzione della benzina, tale incendio avrebbe dovuto esaurirsi prima nella parte anteriore, distante e non collegata al serbatoio e poi nella parte posteriore. Si accertava, poi, che il sedile anteriore di guida era posizionato a cm. 3,5 sulla guida che regola la distanza dal volante. Ebbene, compiendo un semplice esperimento su una Fiat 600 nuova, verificava che a quella distanza una persona di 1.60 cm come la Alfano non sarebbe riuscita ad azionare i pedali della frizione e dei freni. Riscontrava, ancora, che il blocco di accensione era posizionato sullo “STOP” e non su “Marc.” come sarebbe dovuto essere se il veicolo fosse stato in movimento. Quanto, poi, al posizionamento del cambio sulla terza marcia, ipotizzava che la marcia fosse stata inserita accidentalmente dal corpo privo di vita della vittima durante la corsa verso l’albero. Alla relazione del consulente tecnico era allegata, poi, una relazione del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica concernente la verifica di presenza di idrocarburi su alcuni reperti. Da tali analisi si verificava che alcuni reperti prelevati dall’autoveicolo, in particolare, il blocchetto di accensione dell’autoveicolo, un orologio, un pezzo di stoffa, lo sportello del coperchio benzina ed un mazzo di chiavi, riportavano tutti tracce di idrocarburi e che, inoltre, sia il pezzo di stoffa, che il blocchetto dell’accensione riportavano anche o esclusivamente tracce di gasolio. Sulla scorta degli accertamenti compiuti risultava chiaro, dunque, da un lato che la perdita di controllo dell’autoveicolo non poteva spiegare gli esiti dell’incidente, dall’altro, che vi erano evidenti segni di una messa in scena e che l’incendio era stato appiccato dolosamente cospargendo idrocarburi sul veicolo e sulla vittima. Le conclusioni a cui giungevano i consulenti del Pm erano avversate dai consulenti nominati dalla difesa dell’imputato, l’ing. Luigi Simonetto, l’ing. Tiziano Gomirato, il dott. Alessio Asmundo e il dott. Elio Inserillo. L’ing. Simonetto e l’ing. Gomirato, con due distinti elaborati, contestavano la conclusione del geom. Munzone secondo cui la discesa della scarpata dovesse essere avvenuta partendo da fermo sostenendo, al contrario, che per generare le deformazioni riscontrate sul cofano anteriore sarebbe stata necessaria una velocità ben maggiore di quella calcolata dal consulente del Pm. L’ing. Simonetto, inoltre, affermava che contrariamente a quanto sostenuto dal geom. Munzone era possibile descrivere una linea che passasse per il punto dell’impatto e che costituisse tangente di una possibile traiettoria disegnata dall’autovettura nell’impegnare la curva destrorsa. I consulenti della difesa, poi, contestavano l’affermazione del geom. Munzone secondo cui l’incendio essendosi sviluppato nella parte anteriore non avrebbe avuto causa nella combustione della benzina presente nel serbatoio posto nella parte posteriore del veicolo e in proposito osservavano che l’incendio nell’abitacolo per il tipo di materiali che vi sono presenti ha necessariamente maggiore durata rispetto a quello che si sviluppa per l’accensione della benzina e che, inoltre, è possibile che l’incendio si fosse diffuso dal serbatoio alla parte anteriore del veicolo prima che si fondesse la tubazione di alimentazione del carburante. L’ing. Simonetto evidenziava, altresì, che per la velocità con cui il veicolo ha impattato contro l’albero, calcolata in 21 km/h, era ben possibile che l’interruttore di flusso del carburante non fosse stato azionato. Infine, i due consulenti notavano che la presenza della chiave di blocco sulla posizione di “STOP” e non di “Marc.” poteva ben spiegarsi con movimenti accidentali della chiave che non avrebbero comunque impedito al veicolo di proseguire la marcia e che, al contrario, il solo peso del cadavere sul cambio non valeva a spiegare l’inserimento della terza marcia. Il prof. Asmundo, nelle sue osservazioni controdeduttive alla consulenza del dott. Raffino, contestava alcune deduzioni compiute dal conseulente del Pm in ordine all’orario della morte e alla causale – su cui infra – e, nella situazione di incertezza insuperabile derivante dallo stato di carbonizzazione del cadavere, evidenziava dei “piccoli stravasi ematici recenti e pregressi perivascolari intraparenchimali contigui a numerosi corpi amiloidi” che potrebbero far propendere per una malattia neurodegenerativa ovvero per un’encefalopatia ereditaria “certamente capaci di produrre, anche all’esordio e improvvisamente-inaspettatamente, problemi neurologici in grado di innescare laddove non esattamente approfondite in senso patologico forense qualsivoglia ipotesi omicidiaria ovvero di accidentalità nel determinismo dell’exitus”. Così riportate le osservazioni dei consulenti della difesa, pur apprezzando gli spunti e le ipotesi alternative prospettate dagli esperti – e riservando al prosieguo le considerazioni sulla causa della morte della Alfano – deve rilevarsi in questa fase come gli elementi di fatto, valutati con l’ausilio di conoscenze tecniche incontroverse ed elementari nonché con l’ausilio di considerazioni di buon senso, depongono chiaramente per il carattere simulato dell’incidente. E, infatti, innanzitutto si osserva in merito alla consulenza del geom. Munzone, consulente del Pm, che questi, consapevole della difficoltà di ricostruire con l’ausilio dei soli mezzi scientifici la velocità d’impatto del veicolo, ha adoperato valutazioni di buon senso che possono ritenersi pienamente condivisibili e pienamente rassicuranti. Non si può dire lo stesso dell’elaborato del consulente della difesa, dott. Simonetto. Egli, nello sforzo di confutare le affermazioni della controparte, è giunto inizialmente alla conclusione che il veicolo non fosse uscito di strada da fermo ma alla velocità di circa 30 km/h per impattare contro l’albero alla velocità di 71 km/h e poi, per contraddire il geom. Munzone sulla idoneità degli sbalzi ricevuti dall’autoveicolo ad attivare il blocco dell’adduzione della benzina, alla conclusione di segno diametralmente opposto che il veicolo avrebbe impattato con l’albero alla velocità di soli 21 km/h, dunque, diminuendo e non aumentando la velocità durante la ripida discesa. In realtà, come detto, le osservazioni del geom. Munzone si fondano su considerazioni di buon senso – inteso come esperienza comunemente condivisa – secondo cui per produrre quelle deformazioni e quel limitato effetto di rimbalzo l’impatto con l’albero da parte del veicolo non poteva essere avvenuto ad una velocità particolarmente elevata; tenuto conto, dunque, del forte dislivello della scarpata, con la conseguente accelerazione che determinava sul veicolo in discesa, doveva concludersi che la velocità iniziale prima di percorrere la ripida scarpata dovesse essere molto bassa se non nulla. Al di là della maggiore persuasività delle considerazioni del geom. Munzone in ordine alla velocità del veicolo, si osserva che il carattere simulato dell’incidente si determina soprattutto sulla scorta di altri insuperabili elementi. Innanzitutto non può essere trascurata la circostanza che sul manto stradale non sono state trovate tracce di frenata. Qualsiasi ipotetica causa si voglia attribuire all’incidente in cui sarebbe occorsa la Alfano – e in particolare un improvviso problema respiratorio determinato dalla castagna infilatasi nella glottide – risulta assai difficile comprendere per quale motivo la guidatrice non abbia azionato i freni in maniera da evitare l’uscita dalla sede stradale, tanto più che la velocità assunta dal veicolo su quel tratto stradale non sarebbe potuta essere ragionevolmente molto elevata. Analogamente e per le stesse ragioni è poco comprensibile la mancanza di ogni segno di scarrocciamento. A considerare, poi, l’ipotetica causa della perdita di controllo del veicolo, ovvero la presenza della castagna nella glottide, si osserva che tale castagna è stata rinvenuta perfettamente integra senza impronte dentarie condizione ben difficilmente compatibile con l’ingestione volontaria del frutto. Soprattutto, la castagna era posizionata nella parte iniziale della glottide, nel retrobocca e, dunque, poteva essere facilmente espulsa con un colpo di tosse. Ancor più singolare, poi, la circostanza che la castagna sia rimasta posizionata nel retrobocca, pur non essendovi bloccata, nonostante le sollecitazioni consistenti ricevute a seguito dell’uscita di strada e dell’impatto. A questo riguardo, si deve anche aggiungere che la circostanza molto enfatizzata in sede di discussione dai difensori della presenza di alcune castagne sul luogo dell’incendio non indirizza di per sé per l’acquisto e l’ingestione volontaria del frutto da parte della vittima, in quanto è sicuramente compatibile con la strategia dissimulatoria posta in essere. Altra circostanza chiaramente indicativa della simulazione dell’incidente è data dalla posizione del sedile di guida che, secondo l’esperimento condotto dal geom. Munzone, era posizionato in maniera tale che sarebbe stato impossibile ad una guidatrice dell’altezza dell’Alfano pigiare i pedali. Si tratta di una circostanza di per sé di valore definitivo in quanto dopo l’impatto al più il sedile si sarebbe potuto spostare in avanti e non certo indietro e, inoltre, data la posizione in cui è stata trovata l’autovettura, posta su una pendenza e con la parte anteriore posta in basso, anche a seguito dell’incendio, il sedile si sarebbe potuto spostare in avanti e non viceversa. Anche a questo proposito deve ritenersi inconferente la deduzione difensiva volta ad indebolire questo elemento di prova fondata sul fatto che il sedile di guida era indietreggiato di solo un centimetro in più rispetto al sedile del lato passeggero. E’ evidente che la circostanza che anche il sedile passeggero fosse indietreggiato non ha alcuna refluenza sul ragionamento correttamente svolto dal c.t. del p.m. tenuto conto, tra l’altro, che la vittima era di statura medio-bassa (m. 1,60). Ulteriore elemento di inequivocabile peso probatorio è poi quello relativo alla presenza di idrocarburi sugli indumenti della Alfano e sui reperti recuperati dall’autovettura. E, infatti, è evidente che in particolare sugli indumenti della vittima non si sarebbero dovuti trovare residui di benzina se l’incendio si fosse sprigionato dal serbatoio della vettura. Al contrario tale presenza denuncia chiaramente il carattere doloso dell’incendio. Tale elemento è tanto più importante se si tiene conto poi del fatto che con l’incendio gli idrocarburi tendono a volatilizzarsi e, dunque, la presenza del combustibile sugli indumenti anche dopo il fortissimo incendio sviluppatosi è un’evidenza che non consente interpretazioni alternative a quella della non accidentalità dell’incendio. Non è chi non veda, poi, che la circostanza della presenza di idrocarburi di diversa natura – gasolio e benzina – non è minimamente compatibile con l’ipotesi di un incendio autonomo. Pur dovendosi ritenere gli elementi sopra evidenziati di per sé già abbondantemente sufficienti ad escludere l’incidente autonomo, va, poi ed infine, considerata anche l’assai persuasiva osservazione del c.t. del p.m. secondo cui un impatto avvenuto a circa 50 km/h e in considerazione anche degli sbalzi subiti dalla vettura durante il tragitto della scarpata, avrebbe azionato l’interruttore di flusso e avrebbe impedito lo scoppio dell’incendio. Si tratta di una considerazione, anche qui, supportata dalla comune esperienza che insegna che gli autoveicoli non subiscono tali spaventose conseguenze in conseguenza di impatti anche ben più violenti di quello che ha interessato l’autovettura della Alfano. La responsabilità dell’imputato per la morte di Antonella Alfano. Il Carabiniere P., appartenente alla Stazione di Agrigento, il pomeriggio dell’incidente, alle ore 15 redigeva un’annotazione di servizio in cui rappresentava. Mentre era alla guida del proprio motociclo Piaggio Liberty verso le ore 12,20, percorreva via Papa Luciani in direzione centro città e notava sul margine destro della carreggiata la presenza di un soggetto di sesso maschile che, proveniente dalla sottostante campagna, si avvicinava ad un ciclomotore parcheggiato sul ciglio della strada. Il soggetto indossava un casco protettivo, metteva in moto e si allontanava con direzione di marcia verso la città di Agrigento. Il Carabiniere P. insospettitosi, si portava nel luogo dove l’ignoto soggetto si era messo alla guida del motociclo e da lì, sempre alla guida del motociclo, dava uno sguardo superficiale alla scarpata notando la presenza di un leggero fumo sul fondo della scarpata. Raggiungeva immediatamente il motociclo che si era allontanato, grazie alla maggiore velocità del suo mezzo, e ne memorizzava il numero di targa che era il seguente: 1LEDZ. Sempre su via Papa Luciani e precisamente sul rettilineo, il Carabiniere P. affiancava il suddetto motociclo per guardare in viso il guidatore, ma dopo un attimo, il suddetto girava il volto in direzione opposta. Aveva comunque modo di notare la carnagione rosea e la barba incolta; inoltre, notava che indossava un giubbotto scuro. Dal successivo controllo presso il terminale effettuato presso il vicino Comando e con l’ausilio di un operatore del 112, il Carabiniere P. aveva poi modo di appurare che il motociclo era intestato all’imputato Rotolo Salvatore e in effetti lo scooter contrassegnato dalla targa memorizzata dal Carabiniere P. veniva sequestrato il giorno dopo presso la casa di abitazione del Salvatore Rotolo sita in via De Colursio nr. 32 in c.da S. Biagio ad Agrigento. Il Carabiniere P., ad integrazione dell’annotazione di servizio del 5.2.2011, aggiungeva in data 15.2.2011 che mentre era presso la Stazione dei carabinieri di Villaggio Mosè e stava redigendo la suddetta annotazione, riconobbe, accompagnato dal suo difensore, colui che guidava lo scooter quella mattina. Inoltre, poco più tardi, recatosi presso la Questura di Agrigento, ebbe modo di incontrare nuovamente lo stesso soggetto. Il Carabiniere P. aggiungeva, però, che in entrambe le circostanze il Rotolo indossava un giubbotto chiaro diverso da quello che aveva portato la mattina. Sempre il pomeriggio del 5.2.2011 veniva redatta anche un’ulteriore annotazione dell’Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile di Agrigento, G.C., questi dava atto che quella mattina verso le ore 12 circa si trovava a transitare per via Papa Luciani unitamente al collega C.., in quei frangenti i due notavano transitare uno scooter proveniente da Favara – direzione opposta alla loro – con alla guida un soggetto indossante un giubbotto, pantaloni e un casco neri o comunque scuri. Tale soggetto all’altezza della curva parcheggiava il veicolo sulla destra e, sceso dallo scooter, rivolgeva lo sguardo nella zona sottostante verso un boschetto. Poiché gli operanti si trovavano in movimento e in servizio non avevano modo di prendere nota della targa del motociclo. Notavano, però, che il soggetto aveva la barba incolta chiara o brizzolata. Alle ore 14 circa, i medesimi operanti transitavano nuovamente per via Papa Luciani e verificavano che nello stesso punto in cui avevano visto lo scooter vi era personale dei Vigili del Fuoco e personale dell’Arma dei Carabinieri e apprendevano che era stata trovata un’autovettura incendiata con all’interno un cadavere. In merito all’orario dell’incendio deve evidenziarsi che sono state raccolte le sommarie informazioni di alcuni abitanti del luogo, in particolare G.A., e P.C., i quali hanno confermato di aver visto le fiamme all’incirca verso le ore 12,15-12,30. La madre della vittima Giovanna Saieva, veniva sentita quello stesso pomeriggio, alle ore 15 presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Villaseta. La Saeiva riferiva di aver inutilmente cercato la figlia quella mattina verso le ore 11,30 chiamandola dal suo telefono cellulare avente nr. 328/……. Verso le 12,15, quindi, si era recata con la sua vettura Fiat 600 presso l’abitazione di Antonella, sita in via Stromboli ad Agrigento, località Monserrato. Sul posto bussò più volte ma nessuno rispose e, dunque, ritornò indietro sulla medesima strada che aveva percorso all’andata, quando notò, proveniente dal senso di marcia opposto rispetto al suo, l’imputato, compagno di sua figlia, che sembrava parlasse al telefono e che non rispose al suo saluto, sebbene la Saieva ebbe la chiara impressione che il Rotolo l’avesse vista. A questo punto, insospettitasi, la Saieva prima cercò di contattare il Rotolo telefonicamente senza ottenere risposta e poi si recò nuovamente presso l’abitazione della figlia a Monserrato. Entrò dentro e notò che – oltre al Rotolo che era sudatissimo – c’era Elide, la figlia della coppia di sette mesi, che era ancora in pigiama, ghiacciata con le mani fredde e, inoltre, con il pannolino sporco. Il Rotolo stava preparando la pastina per la figlia e alla sua domanda su dove fosse Antonella rispose di non saperlo. A questo punto, la Saieva ricevette una telefonata dei Carabinieri che le chiesero di portarsi da loro e il Rotolo, anch’egli Carabiniere, concordò con i colleghi un appuntamento presso la Rotonda Giunone ad Agrigento. L’imputato accompagnò, dunque, con la sua vettura la Saieva e durante il tragitto interrogato dalla suocera su cosa fosse successo non seppe dire nulla. La Saieva, inoltre, notò dei segni di graffi sulla parte destra del collo. A tale ultimo riguardo, si osserva che, in effetti, l’imputato, alle ore 18,53 di quello stesso giorno si portava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agrigento dove si refertavano “una crisi d’ansia reattiva” e “ferite escoriate a carico della regione malare destra” riferite dal Rotolo ad aggressione ricevuta “da persona nota”. Al Pronto Soccorso il Rotolo fu assistito da alcuni suoi colleghi ed amici.Infine, in ordine agli spostamenti dell’imputato, si deve osservare che una vicina di casa, C.R., sentita in data 28.2.2011, riferiva di aver notato il Rotolo la mattina del 5.2.2011, verso le ore 12,45 mentre rientrava a casa e trasportava una cesta, senza, però, essere in grado di affermare se all’interno vi fosse la bambina. Così riportati gli elementi principali di prova relativi alla posizione e alla condotta del Rotolo nei frangenti immediatamente precedenti e successivi all’incendio, e riservandosi di approfondire gli ulteriori elementi anche alla luce della consulenza relativa al traffico telefonico, si osserva che da essi si ricava con assoluta logica certezza la responsabilità dell’imputato nell’omicidio di Antonella Alfano. In primo luogo assume un peso probatorio chiarissimo la individuazione sul luogo dell’incendio – e proprio nel momento in cui era iniziato – di un motociclo con la targa intestata al Rotolo e guidata da un soggetto che il Carabiniere P. poco più tardi in Caserma riconoscerà essere proprio l’imputato. Si tratta di una testimonianza sulla cui soggettiva attendibilità non è neanche ipotizzabile un dubbio e, in effetti, si nota che l’imputato, nel corso delle sue spontanee dichiarazioni, sebbene abbia tentato di contestarne la coerenza e la veridicità, non ha neanche provato a fornire un ipotetico movente di un intento calunnioso nei suoi confronti da parte del collega. In effetti, deve evidenziarsi come l’annotazione del Carabiniere porta l’orario delle 15 e che gli accertamenti sulla targa risalgono a più di un’ora prima, dunque, si collocano in una fase in cui non si erano ancora concretizzati seri indizi sul conto del Rotolo e in cui appare assolutamente impossibile immaginare che il Carabiniere P. potesse avere l’interesse e la capacità fantastica di accusare il Rotolo e per di più attribuirgli la presenza sul luogo in sella ad un motociclo. La difesa in sede di discussione – anche sulla scorta delle dichiarazioni spontanee del Rotolo che ha detto di aver fornito personalmente le indicazioni della targa del motociclo agli operanti – ha evidenziato il fatto che non è presente in atti la stampa della ricerca effettuata presso il 112 al Comando dei Carabinieri per risalire al proprietario del motociclo, ipotizzando che tale ricerca non sia mai stata fatta ovvero sia seguita alle informazioni rese dal Rotolo una volta giunto quel pomeriggio presso la Stazione dei Carabinieri di Villaggio Mosè. Senonché la mancanza di tale documentazione non desta alcuna seria ragione di sospetto in quanto risponde alla prassi secondo cui si indica negli atti di indagine il risultato delle ricerche effettuate senza allegare l’eventuale stampa della schermata fornita dal terminale. Quanto all’ipotesi, poi, che il Carabiniere P. nel redigere la relazione di servizio del 5.2.2011 abbia redatto un falso e che, dunque, in realtà, non abbia visto quella targa del motociclo ma l’abbia, invece, indicata sulla scorta di quanto riferito dal Rotolo in Caserma, si osserva che è del tutto priva di concreti elementi che possano renderla minimamente seria in quanto, come detto, nulla lascia prospettare l’esistenza di un interesse del Carabiniere P. a calunniare il collega Rotolo. Sul piano contenutistico si rileva, poi, che la relazione del Carabiniere P. descrive con estrema precisione quanto aveva potuto osservare, le ragioni che lo avevano indotto ad insospettirsi e le condotte del soggetto alla guida del motociclo fino a quando non ne perse le tracce, senza lasciare, dunque, adito a dubbi di sorta sulla correttezza di quanto rappresentato. A riscontro, poi, della estrema affidabilità della annotazione del Carabiniere P., sta quanto osservato poco prima da altri due operanti di polizia si badi: della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e, dunque, in servizio in altra forza di polizia – che stavano percorrendo la stessa strada poco prima e che videro la presenza di un motociclo analogo nello stesso luogo dove più tardi scoppiò l’incendio. Né la affidabilità dell’annotazione di servizio del Carabiniere P. può essere minimamente indebolita dalla circostanza che non sono stati trovati residui di idrocarburi sui manubri dello scooter: e, infatti, senza considerare l’ipotesi (peraltro, come si vedrà, assai verosimile) dell’intervento di un complice, per evitare tale contaminazione del motociclo all’imputato era sufficiente adoperare un paio di guanti al momento di versare il liquido sull’autovettura. In realtà, l’unico aspetto di leggera imprecisione riguarda l’orario delle 12,20 in cui il Carabiniere P. dice di aver notato l’imputato alla guida del motociclo, tenuto conto che tale indicazione oraria non è compatibile, come si vedrà meglio in seguito, con un tentativo di chiamata sull’utenza del Rotolo alle ore 12,18 registratosi in una zona limitrofa a quella coperta dalla cella che interessa via Papa Luciani. Si tratta di una contraddizione con un dato documentale, ma che chiaramente non si presta di certo ad indebolire il significato probatorio della narrazione del Car. P., ma, piuttosto suggerisce di anticipare di pochi minuti (5 o 10 minuti) l’orario dell’incontro con l’imputato. D’altra parte, che tale anticipazione dell’orario di alcuni minuti sia corretta. Risulta che la prima richiesta di intervento pervenne loro alle 12,15 circa dalla centrale operativa che era stata allertata della presenza di un incendio di un’autovettura. E’ chiaro, dunque, che a quell’ora, il Rotolo si doveva già essere allontanato dal luogo dell’incendio. Il Rotolo in sede di spontanee dichiarazioni ha provato ad indebolire il chiarissimo significato accusatorio di tali elementi di prova e lo ha fatto riferendo alcuni particolari relativi al suo motociclo e al suo abbigliamento che non aveva mai indicato prima e che devono in parte definirsi senz’altro menzogneri. L’imputato ha sostenuto, innanzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dal Carabiniere P., quella mattina indossava lo stesso giubbotto chiaro che il Carabiniere P. gli vide addosso il pomeriggio presso la Caserma dei Carabinieri di Villaggio Mosè. Per corroborare la sua affermazione l’imputato ha voluto aggiungere che si trattava proprio di uno dei due giubbotti sequestratigli e in particolare di quello di marca “Combipel”, con parti in pelle, raffigurato nell’elaborato fotografico redatto dalla polizia giudiziaria all’atto della perquisizione e del sequestro del 16.2.2011. Secondo il Rotolo il colore scuro di tale giubbotto che emerge anche da tali fotografie è solo l’effetto ottico derivante dal fatto che gli operanti avevano proceduto a scattare la fotografia controluce: in realtà, il colore dell’indumento è chiaro. Le ardite affermazioni del Rotolo sul punto si rivelano chiaramente menzognere. E, infatti, l’imputato nel tentativo di sostenere le sue affermazioni sulla base degli elementi di prova in atti dimentica non solo il verbale di perquisizione in cui gli operanti danno atto che si tratta di un giubbotto nero con parti in pelle di colore marrone, ma anche il contenuto di una relazione di servizio del 10.2.2011 redatta dal poliziotto R.C., che ha affermato di aver visto verso le ore 9,30 presso gli uffici della Squadra Mobile il Rotolo con addosso un giubbotto nero con la parte superiore di colore marrone compatibile con quello indossato dalla persona notata la mattina del 5.2.2011. Salvo, dunque, a voler prospettare un intento calunnioso anche da parte dell’operante di polizia giudiziria in servizio presso la Questura di Agrigento, non può che affermarsi serenamente – e contrariamente alle affermazioni dell’imputato – che il giubbotto sequestrato di marca “Combipel” è scuro ed è del tutto simile a quello visto indosso alla persona alla guida del motorino quella mattina. L’imputato, poi, ha tenuto a precisare che il suo motociclo aveva un sistema di accensione difettoso e a tal proposito ha richiamato le difficoltà di accendere il motociclo riscontrate in sede di accertamenti tecnici dal consulente; inoltre, a testimonianza del fatto che non fu utilizzato quella mattina, ha fatto presente che il motociclo fu trovato impolverato. L’imputato, infine, ha rilevato che i testimoni individuano la persona alla guida del motociclo con addosso un casco jet, mentre quello sequestrato presso la sua casa di campagna in via De Colursio non è un casco jet; che, inoltre, il suo motociclo diversamente da quello visto dal Carabiniere P. presenta le ruote grandi, ha un ingombrante portapacchi e degli adesivi colorati ben visibili. Ora, in merito si osserva: quanto alla circostanza che il motorino fosse (solo parzialmente) impolverato, che si tratta di aspetto del tutto neutro in quanto l’utilizzo del motociclo non comporta l’eliminazione della polvere che si è accumulata sulla carrozzeria, tanto più che dalle fotografie in atti non emerge che la sella fosse impolverata; quanto alla difficoltà di accensione, che i problemi eventualmente riscontrati in sede di accertamenti tecnici da persone che non avevano mai utilizzato quel mezzo non possono certo indurre a ritenere che li avrebbe avuti anche il proprietario dello stesso abituato ad utilizzarlo; quanto ai segni distintivi del motociclo, poi, che dalle fotografie in atti emerge chiaramente come si tratti di uno scooter assai comune che non presenta alcuna particolarità. E’ vero che nell’annotazione di polizia giudiziria del Carabiniere P. del 5.2.2011 si parla di “ruote piccole tipo scooter” e che in quella a firma dell’Ispettore C. si parla di ruote dal diametro piccolo, ma tale specificazione non ha nulla a che vedere con lo spessore (normalmente) grande degli pneumatici a cui sembrerebbe far riferimento il Rotolo quando parla di “ruote enormi” e, inoltre, si palesa assolutamente veritiera sulla base delle fotografie in atti, da cui si riscontra che il motociclo ha effettivamente delle ruote dal diametro piccolo, peraltro, comuni a moltissimi scooter. Con riferimento, poi, al casco jet a cui si riferisce nella sua relazione di servizio il Carabiniere P., deve notarsi che si tratta di un termine ambiguo in quanto denota genericamente un casco “aperto” ma avvolgente che comunque può presentarsi in fogge molto diverse (tanto che esistono caschi aperti, jet e semi-jet). In ogni caso, il casco sequestrato presso l’abitazione di via De Colursio viene definito espressamente “jet” anche nel verbale di perquisizione e, da quanto emerge dalle fotografie in atti, la sua forma è compatibile con tale denominazione in quanto è un casco aperto che però non è di quelli leggeri, “a scodella”; d’altra parte lo stesso imputato lo descriverà nel corso delle sue dichiarazioni spontanee come un casco aperto molto avvolgente ovvero proprio con le caratteristiche di un casco jet. A proposito del casco, poi, deve anche aggiungersi che in sede di perquisizione in data 16.2.2011, all’interno della casa di via De Colursio, su di un letto è stata rinvenuta una visiera per casco. Si tratta di una circostanza a cui non è stata data alcuna spiegazione da parte dell’imputato e che, invece, depone per l’utilizzo recente del casco e per una successiva attività di modificazione al fine di non renderlo identificabile. Venendo agli adesivi che a detta dell’imputato caratterizzerebbero lo scooter, si osserva che dalle fotografie in atti risulta con tutta evidenza che il motociclo non ha alcun adesivo particolare ma semplicemente la scritta “booster” sulla parte posteriore con le “oo” in evidenza e colorate in rosso. Si tratta, dunque, di caratteristiche del tutto ordinarie che, inoltre, risultano particolarmente compatibili con le indicazioni contenute nella relazione di servizio dell’assistente C. in cui si parla di “qualcosa di rosso o simil colore nella parte posteriore lato sinistro”. Vi è, infine, un ulteriore aspetto evidenziato dal Rotolo che denota chiaramente il preciso tentativo dell’imputato di introdurre circostanze false che possano servire a compromettere il chiaro quadro accusatorio. Ci si riferisce alla affermazione del Rotolo secondo cui non sarebbe stato solito portare la barba incolta. Ebbene, si osserva che la frequenza con cui l’imputato porta la barba incolta si desume agevolmente dalla produzione fotografica e video che lo ritrae in occasione di festività e incontri conviviali con la barba non fatta. Si tratta di un aspetto chiaramente di pochissima o nessuna importanza sul piano probatorio ma che denuncia l’atteggiamento processuale dell’imputato e anche la sua personalità. Dopo aver affrontato le deduzioni dell’imputato volte ad indebolire il peso dell’annotazione del Carabiniere P., va detto, poi, che sembrerebbe contraddire quanto rappresentato dal Carabiniere. Il M. ha premesso di conoscere da tempo il Rotolo in quanto entrambi frequentatori della campagna di Villaggio Mosè in via De Colursio e ha poi riferito di aver scambiato qualche parola con il Rotolo in occasione di un incontro casuale verificatosi verso le 11,00 del 5.2.2011 proprio in via De Colursio, anche alla presenza di un altro vicino di casa, G.V., ha aggiunto, poi, che quando andò via verso le 12-12,15, salutò il Rotolo con un colpo di clacson e sentì il Rotolo rispondere al saluto dalla sua casa di campagna. Si osserva, dunque, che quanto riferito dal M., in ordine alla presenza del Rotolo verso le ore 12-12,15 contraddice quanto afferma il Carabiniere P. che in quello stesso torno di tempo vide l’imputato in via Papa Luciani. Tuttavia è chiaro che una testimonianza resa a distanza di sette mesi dai fatti non può ragionevolmente pretendere di fornire un’indicazione oraria precisa e, dunque, può fondatamente ritenersi che il saluto da parte del M., fosse avvenuto qualche decina di minuti prima o dopo le 12. D’altra parte, come si vedrà, è sufficiente spostare in avanti o indietro tale saluto di venti minuti per avere un dato perfettamente compatibile con quelli ricavati dai tabulati telefonici. Si aggiunge, inoltre, che la dichiarazione del M., è di per sé di assai dubbio peso probatorio non solo perché resa a distanza di sette mesi ma anche perché il vicino si è limitato ad affermare di aver sentito il Rotolo rispondere al suo saluto, senza vederlo. Ritornando, dunque, al tema dell’attendibilità e del peso probatorio delle dichiarazioni del Carabiniere P., si osserva che anche la successiva e casuale identificazione del Rotolo da parte del Carabiniere presso la Caserma deve ritenersi assolutamente affidabile in quanto il Carabiniere P., ebbe modo di vedere il soggetto che andava via dal luogo dell’incendio, prima, per un attimo, in tutto il volto, notando il colorito roseo e la barba incolta, e, poi, di profilo allorquando il guidatore girò il viso dalla parte opposta rispetto al Carabiniere P. A tal proposito le deduzioni difensive che hanno evidenziato la tardività dell’integrazione della relazione di servizio del 15.2.2011 relativa al riconoscimento non sono convincenti in quanto la prima annotazione aveva ad oggetto quanto osservato in via Papa Luciani e, dunque, è del tutto normale che il Carabiniere, sollecitato al riguardo ovvero di sua iniziativa, solo successivamente abbia provveduto a redigere un’integrazione con diverso oggetto vale a dire il riconoscimento del Rotolo effettuato in Caserma e successivamente in Questura. Ciò premesso quanto al valore probatorio degli elementi presi in rassegna, si osserva che è chiaro che l’allontanamento dell’imputato dal luogo dell’incendio e nel momento in cui questo iniziava a divampare, costituisce piena prova di per sé della responsabilità del Rotolo nella messa in scena con cui era stato simulato l’incidente per nascondere la vera causa della morte della vittima carbonizzata. Tale conclusione è infatti l’unica che offra la spiegazione del perché il Rotolo legato da rapporto di convivenza con la vittima si trovasse in quel luogo e soprattutto non abbia chiamato i soccorsi a seguito dell’incidente. Del tutto necessitato sul piano logico è, poi, far discendere da tale conclusione la responsabilità dell’imputato anche nel decesso della vittima e sempre per la insuperabile ragione che una tale condotta volta a dissimulare l’effettiva causa di morte della Alfano da parte del suo convivente non può spiegarsi sensatamente se non attribuendo all’imputato l’omicidio di cui, dunque, tentava di eliminare le tracce. Ferma tale conclusione, si osserva, poi, che tra gli elementi che la confermano indubitabilmente, vi è quello, di natura quasi confessoria, costituito dal referto medico redatto nel pomeriggio del 5.2.2011 presso il Pronto Soccorso e in cui si dà atto che il Rotolo attribuisce alcuni graffi riscontratigli sul viso ad un’aggressione da persona nota avvenuta alle ore 10 circa. Non è chi non vede che riconoscere di aver subito un’aggressione da persona nota nella stessa mattinata in cui si è verificato il decesso della convivente, se non equivale ad un’ammissione in ordine alla responsabilità nella morte della Alfano, è sicuramente un elemento fortissimo che depone con ogni probabilità per l’ipotesi che la donna sia stata uccisa proprio nel medesimo contesto di una colluttazione con l’imputato. L’imputato in sede di spontanee dichiarazione sul punto ha innanzitutto tenuto a precisare che l’orario di tale aggressione non sarebbe stato quello delle ore 10 ma bensì quello delle ore 9,30 circa; inoltre, ha provato a riferire come si sarebbe procurato tali lesioni ad opera della Alfano ma ne è risultato un racconto debolissimo ed inverosimile. Il Rotolo ha premesso che si apprestava ad uscire con Elide per una passeggiata e poi ha proseguito con queste parole che si riportano integralmente: “nel momento in cui ho portato la bambina con me Antonella mi chiese io dove sarei andato quella mattina, in particolare lei voleva sapere se io quel giorno sarei andato in qualche posto frequentato da mamme come San Leone e Viale della Vittoria, perché a lei un po’ gli dava fastidio questo particolare che io potessi andare in quei posti. Allora, prima, nel momento in cui io stavo uscendo, Antonella intorno alle 09,25-9,30, nel momento in cui stavo uscendo, nel modo di uscire con la bimba ho voltato le spalle ad Antonella, allora Antonella mi prese con la sua mano al viso, nella mia guancia destra e mi disse in quella circostanza che… una frase, una frase del tipo che lei era sicura come se io gli nascondessi qualcosa e che me l’avrebbe fatta pagare e che non era sola in questa circostanza”. Le dichiarazioni ora riportate manifestano una chiara inverosimiglianza intrinseca dovuta alla incongruità del comportamento della Alfano, che dopo aver preparato tutto l’occorrente per la piccola Elide,improvvisamente sarebbe stata rapita da un raptus di gelosia, ma anche del comportamento del Rotolo, che non avrebbe avuto la minima reazione di fronte a questa azione aggressiva assai singolare della convivente manifestatasi con i graffi e soprattutto con le minacce (“me l’avrebbe fatta pagare, che non era sola in questa circostanza”). La assoluta implausibilità del racconto dell’imputato fornisce, dunque, un ulteriore elemento per concludere che le lesioni sono conseguite ad una colluttazione. In conclusione, e salvi gli ulteriori approfondimenti, gli elementi sopra evidenziati, di per sé, costituiscono prove estremamente affidabili con una forza rappresentativa chiarissima ed inequivocabile (i segni della colluttazione, la presenza sul luogo dell’incendio) da cui si deduce che Salvatore Rotolo la mattina del 5.2.2011 aggredì violentemente la sua compagna cagionandone la morte. Gli spostamenti della vittima e dell’imputato. Elementi di conferma della responsabilità del Rotolo si ricavano anche dagli ulteriori accertamenti e dalle sommarie informazioni che servono a ricostruire gli spostamenti della vittima e dell’imputato durante quella mattinata. Innanzitutto, in atti è confluito l’elaborato del consulente del Pm, dott. Armatore, che in particolare ha depositato una relazione relativa all’elaborazione del traffico telefonico intercorso sulle utenze in uso alla vittima e al Rotolo tra il 4.2.2011 e il 5.2.2011. Oltre ad indicare le date dei contatti, la durata delle telefonate e gli utenti chiamanti o chiamati, il consulente ha indicato le celle utilizzate dalle utenze cellulari durante le conversazioni e i tentativi di chiamata, nonché il raggio d’azione delle celle che coprono i luoghi di interesse. A tale ultimo proposito si osserva che il consulente ha considerato come luoghi rilevanti: 1) la casa familiare di Monserrato in via Stromboli n.3 dove abitavano il Rotolo, la Alfano e la piccola Elide, sita nella periferia sud-ovest della città di Agrigento 2) la casa di campagna del Rotolo in Villaggio Mosè, via De Colursio, nella periferia sud-est dove è stato trovato il motociclo con la targa indicata dal Carabiniere P., e dove quella mattina il Rotolo è stato visto dai vicini G.V., e D.M., il luogo dove è stato trovato il cadavere della vittima in via Papa Luciani, arteria lunga un paio di chilometri che congiunge, verso est, il centro cittadino con la SS. 640. Con riferimento all’individuazione di tali punti e in particolare con riferimento al rilevamento della casa di via De Colursio deve darsi conto delle dichiarazioni rese dall’imputato all’udienza del 24.5.2012 secondo cui il punto della casa di via De Colursio non sarebbe stato rilevato correttamente dal consulente che si sarebbe posto in una località distante dalla sua abitazione. In proposito, si osserva che le mere dichiarazioni dell’imputato rese poco prima della discussione sono del tutto inidoneee a far sorgere un serio dubbio sulla correttezza dell’operato del consulente del Pm in quanto non si vede per quale motivo il consulente avrebbe dovuto scegliere un posto diverso da quello rilevante. Piuttosto, va notato che il dott. Armatore con riferimento a tale abitazione scatta alcune foto allegate alla consulente e una di queste inquadra un cancello in ferro a due battenti da cui si accede ad una proprietà delimitata da un muretto e da una rete metallica: tali caratteristiche corrispondono perfettamente a quelle riportate nel verbale dei rilievi tecnici eseguiti nella casa di via De Colursio dalla Polizia scientifica in data 8.2.2011. Superata tale obiezione, si osserva che dall’allegato alla consulenza n. 3.10 (ma anche utilizzando l’applicazione Mappoint depositata con la consulenza del dott. Armatore) è possibile apprezzare la distanza tra tali tre punti e in particolare riscontrare che tra l’abitazione familiare di via Stromboli e la casa di campagna del Rotolo di via De Colursio intercorrono poco più di 7 Km, mentre tra la casa di campagna di via De Colursio e il luogo del rinvenimento ve ne sono poco più di 5 (e non 7,5 come erroneamente si afferma nella memoria consegnata all’esito della discussione della difesa dell’imputato). Si nota, altresì, che l’abitazione familiare è collegata alla casa di campagna del Rotolo da una lunga arteria che conduce fino ad una rotonda (Rotonda Giunone), poco distante dall’abitazione di via De Colursio e che, inoltre, dalla suddetta rotonda si diparte la SS. 640 che conduce – come detto, dopo circa 5 km. – a via Papa Luciani, dove è stato trovato il cadavere. Tenuto conto, allora, che il traffico non era intenso perché era un sabato mattina e calcolando un’andatura media (molto) prudenziale di 30 Km/h, si ricava che approssimativamente per giungere dall’abitazione familiare di via Stromboli alla casa di campagna di via De Colursio erano necessari non più di 15 minuti, mentre per arrivare da via De Colursio a via Papa Luciani erano sufficienti circa 10 minuti. Il consulente ha provveduto ad individuare le celle il cui raggio d’azione interessa i suddetti tre punti e che possono essere agganciate dalle utenze cellulari Wind (gestore telefonico dell’utenza cellulare 329/9…. in uso alla vittima) e dalle utenze cellulari Tim (gestore telefonico dell’utenza cellulare 331/3…… intestata all’Arma dei Carabinieri ma in uso all’imputato). In proposito, ha, poi, chiarito che nessuna delle celle che serve ciascuno dei luoghi indicati raggiunge con il suo raggio d’azione taluno degli altri due luoghi di interesse e, dunque, è senz’altro da escludere che l’attivazione di una delle celle sia compatibile con la presenza del telefono cellulare in più di uno dei tre siti. La difesa dell’imputato ha mosso alcuni rilievi critici sulle modalità seguite per individuare il raggio d’azione delle celle e in particolare ha dedotto che sarebbe stato necessario compiere dei rilievi sui luoghi e non accontentarsi delle mappe consegnate dalle compagnie telefoniche. Va osservato in contrario che l’accertamento compiuto dal consulente risulta assolutamente affidabile in quanto condotto sulla base di dati ufficiali rilasciati dalle compagnie telefoniche e non vi sono ragioni per discostarsene. Altra contestazione della validità dell’accertamento tecnico, poi, è stata mossa con riferimento al contenuto dei tabulati forniti dalla Tim relativi all’utenza del Rotolo che limitatamente alle chiamate effettuate con il sistema Umts non contengono il riferimento della cella agganciata. In proposito la difesa ha sostenuto che si tratta di un errore nella trasmissione dei dati da parte della Tim. Deve, però, rilevarsi che lo stesso problema si riscontra in tutti gli altri tabulati della Tim relativamente alle celle impiegate dal chiamante durante conversazioni in cui si utilizzi la tecnologia Umts, sicché deve ritenersi che tale dato semplicemente non fosse disponibile perlomeno al momento della consegna dei tabulati da parte della compagnia telefonica. In ogni caso, richiamato quanto già detto in premessa sulla natura e sulle conseguenze del rito prescelto, deve rilevarsi che, come si vedrà, la mancanza di indicazioni sulla cella impiegata durante le (poche) telefonate effettuate dal Rotolo il 5.2.2011 con il sistema Umts non preclude in alcun modo di trarre dagli altri dati di traffico telefonico evidenze chiaramente corroboranti l’ipotesi accusatoria che, come si è visto, peraltro, si fonda su elementi rappresentativi già di per sé assolutamente tranquillizzanti. Alla luce, dunque, dei dati tecnici che sono a disposizione e che di seguito si passerà in rassegna, l’ipotesi che le informazioni mancanti possano contraddire la ricostruzione sin qui offerta non appare minimamente persuasiva, dovendosi concludere, dunque, nel senso della assoluta superfluità di ulteriore attività integrativa. Ciò premesso, va chiarito preliminarmente che la rilevanza dell’accertamento sulle celle impiegate durante i contatti telefonici per risalire agli spostamenti dei soggetti di interesse è condizionata al presupposto di fatto che l’utilizzatore del telefono in quel momento non lo abbia abbandonato. E’ evidente, inoltre, che poiché il raggio d’azione di una cella si estende per alcuni chilometri il risultato offerto in ordine alla cella agganciata può escludere senz’altro la presenza dell’utenza cellulare in tutte le altre zone, ma non può offrire una risposta in termini di certezza in ordine allo specifico luogo in cui, nell’ambito di tale zona, l’utenza si trovi. Pur tenuto conto di tali limiti, i dati dell’analisi del traffico telefonico forniscono, comunque, dei risultati significativi. Sulla scorta di tali dati è, infatti, possibile individuare i contatti telefonici avutisi sulle utenze dei due soggetti e l’orario a partire dal quale la vittima non ha più risposto alle chiamate. Inoltre, sulla scorta dei dati relativi alle celle utilizzate è possibile per ciascun contatto della vittima o dell’imputato sia escludere con certezza (sulla base della premessa di cui sopra sul raggio d’azione delle celle pertinenti alle zone di interesse) la presenza in tutti o in taluno dei tre luoghi di interesse delle utenze sia esprimersi in termini di possibilità o compatibilità in ordine alla presenza delle utenze in uno di tali luoghi. Infine, sulla base della direzione di irraggiamento delle celle, indicata sui tabulati in gradi (dove 0° è il nord, 90° è l’est, 180° è il sud e 270° è l’ovest) anche quando l’utenza non agganci nessuna delle celle che copre i luoghi di interesse è possibile escludere la sua presenza in luoghi che si trovano in direzioni opposte rispetto a quelle di irraggiamento della cella. Ciò premesso, si constata, così, che la mattina del 5.2.2011 dalle ore 10,29 l’utenza cellulare della Alfano riceve due chiamate provenienti dall’utenza cellulare in uso a R.A., e le celle impiegate sono compatibili con la presenza della Alfano nella propria abitazione di via Stromboli ed escludono, inoltre, la sua presenza sia nell’abitazione di campagna del Rotolo che in via Papa Luciani. Più tardi, alle ore 11,04 e fino alle ore 11,06, l’Alfano riceve un altro tentativo di chiamata dalla R.A., e un SMS e si registra che in questi frangenti la cella impiegata non è più compatibile con la presenza nell’abitazione e, invece, implica uno spostamento in un’altra zona anche in direzione del centro di Agrigento ovvero di Villaggio Mosè. Alle ore 11,44, poi, l’utenza della Alfano riceve un tentativo di chiamata dall’utenza intestata a V.L.,, ma in uso alla madre (nr. 328/0……) e in questo caso la cella impiegata è una di quelle compatibili con la presenza in Villaggio Mosé, via De Colursio, ed esclude senz’altro la presenza in via Papa Luciani ovvero in via Stromboli. Le ulteriori chiamate a partire dalle ore 12,29 vengono tutte deviate verso la segreteria telefonica e non danno indicazioni di interesse in ordine alle celle agganciate. In ogni caso, si registra, però, che l’utenza in uso alla madre della vittima cerca di contattare la Alfano in diverse altre occasioni, alle ore 12,55, alle ore 13,03 fino alle ore 13,16, mentre successivamente si registrano dei tentativi di chiamata provenienti dall’utenza intestata ed in uso a V.L., cognato della vittima, dalle ore 13,32 fino alle ore 13,53. Quanto all’utenza cellulare utilizzata dal Rotolo, si osserva che essa alle ore 9,07 e alle ore 9,33 si aggancia a celle che hanno un raggio d’azione che ricomprende l’abitazione di via Stromboli. Dopo alcune chiamate, tentativi di chiamata e SMS, di cui non si ha l’informazione rispetto alla cella impiegata, concentrati tra le ore 9,49 e le ore 9,53 e relativi verosimilmente a contatti con colleghi dell’Arma (tutte le utenze sono, infatti, intestate al Comando Generale dei Carabinieri come l’utenza in uso al Rotolo), alle ore 10,58 l’utenza del Rotolo riceve un tentativo di chiamata sempre da un’utenza intestata all’Arma e aggancia una cella AG4CU2 posta ad Agrigento centro e diretta verso sud-est che non è compatibile né con la presenza dell’utenza dell’imputato nella sua abitazione né con la presenza nella casa di campagna in via De Colursio anche se, comunque, implica uno spostamento ad est verso il centro cittadino ovvero in direzione di Villaggio Mosè. La stessa cella viene agganciata anche alle ore 12,18 nel corso di un tentativo di chiamata di un’utenza sempre intestata all’Arma dei Carabinieri. Si registrano, poi, altre due brevi telefonate intorno alle ore 12,35 sempre dirette a colleghi militari e rispetto alle quali non si conosce la cella impiegata, e, poi, alle ore 12,46, l’utenza del Rotolo tenta di contattare l’utenza in uso alla Alfano agganciando una cella che è compatibile con la presenza dell’utenza nella campagna di via De Colursio. Alle ore 12,57 si registra un tentativo di chiamata proveniente dall’utenza in uso alla madre della Alfano e alle ore 13,12 si ha una telefonata di più di un minuto tra il Rotolo e l’utenza intestata a sua cugina, B.E., in quest’ultima telefonata utilizza una cella compatibile con la presenza in via Stromboli. Si susseguono, poi, telefonate provenienti da utenze intestate all’Arma dei Carabinieri e al Ministero dell’Interno, nonché da parte dell’utenza intestata ed in uso a V.L., durante le quali l’utenza del Rotolo aggancia prima (alle ore 13,39) la cella di Agrigento che aveva già agganciato alle ore 10.58 e, poi (alle ore 13,41) la cella compatibile con la presenza in via De Colursio. Dall’analisi dei contatti telefonici delle due utenze, dunque, possono trarsi alcune conclusioni difficilmente smentibili. Innanzitutto, dai contatti riscontrati si può desumere che sia il Rotolo che la Alfano, la mattina del 5.2.2011 sicuramente alle 9,30 circa (il Rotolo) e molto probabilmente alle ore 10,30 (la Alfano) si trovavano nella loro abitazione e se ne allontanarono non più tardi delle ore 10,58 (il Rotolo) e delle ore 11,04 (la Alfano). Tale circostanza desumibile dalle celle agganciate, d’altra parte, trova una conferma assai rilevante in quanto riferito dalla R.D.B.,, impegnata come badante nello stesso stabile della coppia Alfano-Rotolo, la quale, sentita una prima volta in data 10 febbraio 2011, ha ricordato con sicurezza di aver visto la Alfano quella mattina mentre stendeva dei panni al balcone della sua abitazione, collocando tale circostanza all’incirca alle ore 9,15 o 9,30. Dall’analisi dei dati di traffico, peraltro, emerge che l’utenza della Alfano pur essendo nella sua abitazione, già dalle ore 10,29 non rispondeva alle chiamate. Il decesso della Alfano è, dunque, ragionevolmente da collocare in ambiente domestico e in un orario successivo alle ore 9,15-9,30 e antecedente alle ore 10,29, momento a partire dal quale la vittima non risponde alle telefonate e agli SMS. Evidentemente si tratta di un altro elemento a carico dell’imputato, da aggiungere a quelli già di per sé schiaccianti sopra evidenziati dal momento che il Rotolo era, oltre alla piccola Elide, l’unica altra persona che quella mattina era a casa e vi si trovava sicuramente alle 9,30 circa. Si aggiunge in proposito che la difesa dell’imputato ha sostenuto che le chiamate delle ore 11,04 e 11,06 ricevute sull’utenza della Alfano non indicano un allontanamento del cellulare dalla via Stromboli in quanto in realtà la cella agganciata (AG020D2, via Taranto, 2, Porto Empedocle) coprirebbe anche via Stromboli. Fermo restando che tale affermazione è priva di riscontri in atti si osserva, comunque, che il dato è pressoché irrilevante in quanto non v’è dubbio che alle ore 11,44 il telefono cellulare della Alfano si aggancia ad una cella posta in tutt’altro luogo e alle 12,00 circa il corpo della vittima è in via Papa Luciani: dunque, non è minimamente contestabile che la Alfano – con ogni probabilità già cadavere – verso le ore 11,00 o poco più tardi si allontanò da casa. Altro elemento importante a supporto della ricostruzione accusatoria è dato, poi, dal contatto (un tentativo di chiamata) tra l’utenza della Saieva Giovanna e l’utenza del Rotolo avvenuto alle ore 12,57. Tale contatto è assai rilevante in quanto, come già anticipato, la Saieva ha detto che una volta andata via dalla casa di via Stromboli dove non aveva trovato nessuno si imbatté nel Rotolo nel senso opposto di marcia nei pressi della Clinica Sant’Anna alla guida della sua autovettura e subito dopo lo contattò senza ricevere risposta. Il tentativo di chiamata delle 12,57, dunque, consente di fissare con un altissimo livello di precisione l’orario in cui il Rotolo fece ritorno alla abitazione di via Stromboli a Monserrato, collocabile in un intervallo di tempo non antecedente alle ore 13. Tale orario, d’altra parte, è sostanzialmente confermato – salvo uno scostamento del tutto comprensibile e tollerabile di circa 15 minuti – da quanto indicato dalla vicina di casa, C.R., sentita in data 28.2.2011, che ha riferito di aver visto dal suo balcone il 5 febbraio verso le ore 12,45 un’autovettura nera che inizialmente le sembrò quella di sua figlia e che si rese conto, poco dopo, essere invece quella del Rotolo, il quale scese dalla sua autovettura portando con sé una cesta per neonati. Collegata a tale circostanza, vi è quindi un’ulteriore osservazione da fare concernente la significativa compatibilità dei movimenti dell’utenza cellulare del Rotolo con i movimenti da via Papa Luciani a via Stromboli così come ricostruibili sulla base di quanto riferito dal Carabiniere P., dalla Saieva Giovanna, dalla C.R., nonché dalla riscontrata presenza quel pomeriggio in via De Colursio dello scooter con la targa memorizzata dal Pellegrino. E, infatti, si osserva che la presenza dell’imputato all’incirca alle ore 12,10 in via Papa Luciani, il tragitto con il motociclo verso la via De Colursio, l’incontro casuale sulla via di casa con la Saieva a bordo della Fiat Punto e la presenza in via Stromboli verso le 13 sono tutte circostanze che trovano un significativo riscontro nel dato relativo alla cella agganciata nel contatto delle ore 12,18 (compatibile con la presenza in una zona a metà strada tra via Papa Luciani e via De Colursio), nel dato della cella agganciata, più tardi, alle ore 12,46 (compatibile con la presenza in via De Colursio), nel dato della telefonata delle ore 12,57 proveniente dalla Saieva Giovanna (compatibile con il tragitto di ritorno verso casa), nonché nel dato relativo alla cella agganciata alle ore 13,12 (compatibile con la presenza nella casa in via Stromboli). Ciò detto, va rilevato, invece, che non risultano compatibili con i chiari risultati dei dati di traffico telefonico alcune delle dichiarazioni rese difensive dai due vicini della casa di campagna del Rotolo, G.V.,, sentito in data 21.7.2011 e D.M., sentito in data 7.9.2011 (e sulle cui dichiarazioni si è già in parte detto), che hanno riferito di aver visto il Rotolo quella mattina nella sua casa di campagna. Il primo, premesso di essere proprietario di una campagna vicina a quella del Rotolo, in via De Colursio ha affermato di aver incontrato l’imputato il 5.2.2011 all’incirca alle ore 9,30 ( in realtà il verbale redatto riporta la seguente indicazione monca: “i fatti descritti si sono svolti in un orario che va tra le ore 9,30 circa”) a bordo della sua autovettura Fiat Punto, mentre percorreva la strada che dalla Rotonda Giunone porta alla loro campagna. La validità di tale ricordo – comunque esternato a distanza di cinque mesi dai fatti – è contraddetta insuperabilmente dai dati di traffico che testimoniano del fatto che a quell’ora il Rotolo si trovava in una zona distante da quella di via De Colursio compatibile con la sua presenza nell’abitazione familiare di via Stromboli. Pertanto, a voler escludere una menzogna, si deve ritenere quantomeno che il G.V., abbia visto il Rotolo in un orario precedente o successivo di venti-trenta minuti, circostanza del tutto compatibile con i dati di traffico. Il G.V., poi, ha riferito di aver avuto modo di incontrare nuovamente il Rotolo, senza essere in grado di indicare l’orario, mentre l’imputato entrava nella sua abitazione di campagna a bordo di una Fiat Panda e in quell’occasione di averne approfittato per offrirgli delle cipolle che il Rotolo accettò ringraziandolo. Il G.V., non ha indicato l’orario ma tale suo ricordo è confermato da un altro vicino di casa D.M.,, sentito a sommarie informazioni difensive in data 7.9.2011. Costui, dopo aver riferito di conoscere da tempo il Rotolo in quanto entrambi frequentavano la campagna in via De Colursio, ha parlato di un incontro con il Rotolo la mattina del 5.2.2011, avvenuto anche alla presenza del G.V., intorno alle ore 11. Come già riferito, poi, il D.M., ha aggiunto che quando andò via verso le 12,00-12,15, salutò il Rotolo con un colpo di clacson e sentì il Rotolo rispondere dalla campagna al suo saluto. In proposito si nota che la presenza del Rotolo nella casa di campagna verso le ore 11,00 non trova contraddizione nei dati di traffico che, infatti, documentano proprio in quell’orario che l’imputato si trovava in una zona intermedia tra la casa di via Stromboli, via Papa Luciani e la casa di campagna. Quanto, invece, alla presenza successiva nella casa di campagna verso le ore 12,00-12,15, si è già detto di come non possa che privilegiarsi la deposizione assai più precisa, tempestiva, autorevole e insospettabile proveniente dal Carabiniere P., secondo cui approssimativamente in quell’orario il Rotolo percorreva con il motociclo la via Papa Luciani. Si ribadisce, poi, che spostando in avanti o indietro il saluto a cui ha accennato il D.M., di circa venti-trenta minuti – operazione sicuramente consentita tenendo conto del margine di inevitabile approssimazione dell’indicazione oraria fornita a distanza di sette mesi dai fatti – si ottiene un dato perfettamente compatibile con quelli ricavati dai tabulati telefonici. Sempre in ordine agli spostamenti di quella mattina deve, ora, darsi adeguato spazio alle dichiarazioni dell’imputato rese all’udienza del 24 maggio 2012, immediatamente prima dell’inizio della discussione. Essenzialmente, il Rotolo ha riferito le seguenti circostanze: la mattina presto si svegliò in compagnia della convivente e di Elide e poco dopo uscì per controllare i lavori di ristrutturazione di un’abitazione poco lontana sita in via Isola d’Elba; verso le 9,20 tornò a casa e poco dopo riuscì nuovamente portando con sé la piccola Elide sistemata in un seggiolino posizionato sul sedile anteriore della Fiat Punto nera (al momento di uscire la Alfano, come già riferito sopra, lo graffiò al viso); decise in quel momento di recarsi in via De Colursio, dove tra l’altro, avrebbe dato da mangiare agli animali lì custoditi; lungo il tragitto, e precisamente nella stradina di accesso alla campagna, si incontrò con G.v.,il suo vicino di casa; entrò a casa portando con sé Elide sistemata dentro l’ovetto che – diversamente dal seggiolino – era sempre conservato nella Fiat Punto; rimase nella sua abitazione fino a circa le ore 10, 20 e, successivamente, si recò in via dei Fiumi presso il vicino negozio di mangime per animali utilizzando una Fiat Panda nera e portando con sé Elide all’interno dell’ovetto; al ritorno incontrò nuovamente G.V., che gli regalò delle cipollette e vide, inoltre, un altro vicino, D.M., verso le 12,05-12,10 si accorse che il suo vicino D.M., se ne andava via e rispose al suo saluto; non prima delle 12,18 (orario in cui fu chiamato dal collega O.P.,),andò via, mantenendo Elide nell’ovetto in quanto dormiva e sistemandola, però, sul sedile anteriore al posto del seggiolino che era stato lì posizionato al momento di uscire da casa la mattina verso le ore 9,30; poiché l’ovetto non era concepito per questo utilizzo andò via ad un’andatura moderata e verso la Clinica Sant’Anna si incontrò con la suocera Saieva Giovanna; pur vedendola non la salutò perché era impegnato a telefono con un suo collega – circostanza provata dalla telefonata delle ore 12,35; a questo punto, verso le ore 12,45 arrivò a casa e alle ore 12,46, già a casa, chiamò il cellulare della Alfano; sopraggiunse la suocera, la quale, inoltre, nello stato di ansia per la mancanza di notizie della figlia, per errore chiamò la sua utenza cellulare; verso le ore 13,25, la suocera ricevette una telefonata dai Carabinieri e da lì il Rotolo intervenuto nella conversazione venne a sapere dell’incidente occorso alla compagna; si accordarono, dunque, per vedersi a Villaggio Mosè alla Rotonda Giunone; Per sostenere la plausibilità di questa ricostruzione il Rotolo ha dovuto fare i conti con diverse circostanze documentali di segno diametralmente opposto provenienti dai tabulati telefonici e in particolare le telefonate delle ore 12,18, delle 12,46 e delle ore 12,57 che sembrano smentire completamente il suo racconto. E, infatti, la telefonata delle ore 12,18 testimonia del fatto che in quel momento il Rotolo agganciava con la sua utenza cellulare una cella che non copriva la sua casa di campagna e, dunque, contraddice la sua affermazione secondo cui si trovava in via De Colursio in quel momento; la telefonata delle 12,46 risulta interessare la cella che copre via De Colursio, e, dunque, non gli consente di sostenere che si trovava in quel momento già a casa in via Stromboli; infine, la telefonata delle ore 12,57, provenendo dalla madre della convivente, non gli consente di sostenere logicamente che entrambi fossero già arrivati in via Stromboli. Per superare questi ostacoli, dunque, il Rotolo ha dovuto affermare che i risultati dei tabulati relativamente alla cella impiegata nella telefonata delle ore 12,18, così come nella telefonata delle ore 12,46 sono errati (alludendo, inoltre, in merito anche ad una forma di deliberazione calunniosa ai suoi danni volta a offrire conferma alle dichiarazioni del Carabiniere P., della trascrizione dell’udienza del 24.5.2012) e, poi, relativamente alla telefonata ricevuta alle ore 12,57, che fu il frutto di un errore nel digitare i numeri da parte della Saieva che in realtà voleva chiamare sua figlia e si trovava già a via Stromboli. Anche con questi aggiustamenti ad hoc del quadro probatorio, però, la versione del Rotolo non regge e si rileva assolutamente inverosimile. E, infatti, innanzitutto risulta del tutto incomprensibile per quale ragione il Rotolo abbia deciso di portare con sé la bimba di 7 mesi per tutta la mattinata, quando a casa c’era la madre che naturalmente sarebbe stata nelle condizioni di offrirle un’assistenza molto migliore. Tanto più che il Rotolo non pensò di accompagnare la piccola per una passeggiata – nonostante la bella giornata di sole di cui ha parlato – ma la portò in una casa di campagna priva pressoché di tutto, a cui si giungeva per una strada sconnessa (che secondo l’imputato necessita addirittura di circa 10 minuti di tragitto) e da dove poi l’avrebbe anche portata in un negozio di mangimi per animali all’interno di una Fiat Panda, sistemata in un ovetto che per stessa ammissione dell’imputato era inidoneo allo scopo. A tal ultimo riguardo, si osserva, poi, che non si comprende la ragione per cui l’imputato pensò di utilizzare una Fiat Panda, con i problemi logistici che ne conseguirono per sistemare la piccola, tenuto conto, da un lato, che la giustificazione offerta dal Rotolo (evitare di sporcare la Fiat Punto con il mangime acquistato), risulta completamente inconsistente e, dall’altro, che, inoltre, la Fiat Punto era già predisposta con il seggiolino ad hoc. Vi è poi un particolare aspetto della versione dell’imputato che merita di essere sottolineato non tanto perché si riferisca ad una circostanza rilevante nella ricostruzione dei suoi movimenti, quanto, invece, perché denuncia anche il chiaro tentativo dell’imputato di sfruttare con il mendacio ogni minima ambiguità del materiale istruttorio. Il Rotolo ha asserito, come detto, che quando ricevette la telefonata delle ore 12,18 si trovava a via De Colursio e, inoltre, ha aggiunto che tale telefonata proveniva dal Car. Papia con il quale come di consueto si sentiva per concordare il viaggio presso il posto di lavoro (la Caserma di Canicattì). In proposito ha ritenuto di poter trovare sostegno in quanto sostenuto nelle dichiarazioni dello stesso Papia che riferiva, sentito a sommarie informazioni in data 24.2.2011, di aver sentito il Rotolo quella mattina e di essere sicuro dell’orario della conversazione (indicato nelle ore 12,17) perché lo aveva controllato sulla memoria del telefonino nei giorni seguenti. Il P., in verità, però, aggiungeva anche che successivamente si era messo a mangiare a casa con del cibo acquistato in una rosticceria e dopo pranzo aveva ricevuto una telefonata dal Rotolo che gli comunicava un impedimento determinato dal mancato ritorno a casa della sua convivente. Dunque, secondo il P.,.le conversazioni erano state due, la prima alle 12,18 in cui risultava il chiamante e la seconda dopo pranzo in cui era il chiamato. Ora, invece, consultando il tabulato delle telefonate che hanno interessato l’utenza del Rotolo ci si accorge che i contatti tra il Papia e il Rotolo sono tre: il primo, alle 12,18, in realtà è un semplice tentativo di chiamata (la durata è di un secondo), il secondo, la prima conversazione vera e propria, si colloca alle ore 12,35 (durata 15 secondi) ed è una chiamata effettuata dal Rotolo e, infine, il terzo è una chiamata sempre del Rotolo che si colloca alle ore 13,23. E’ chiaro, dunque, che il primo contatto con il quale era stato fissato l’appuntamento per andare in Caserma non è quello delle ore 12,18 ma quello successivo delle ore 12,35, ed è chiaro anche che il P., evidentemente è stato tratto in inganno in sede di sommarie informazioni dalla consultazione della memoria del suo telefono che gli indicava alle ore 12,17 una chiamata effettuata ritenendo che fosse quella in cui avevano fissato l’incontro, mentre, invece, si trattava di un semplice tentativo di chiamata a cui era seguita alle 12,35 la conversazione vera e propria a seguito di una telefonata da parte del Rotolo. D’altra parte, il P., non ha indicato altre conversazioni con il Rotolo e ha collocato la conversazione in cui questi disdiceva l’appuntamento in un orario pomeridiano, successivo al pranzo: anche per questo, dunque, non può che ritenersi che la prima conversazione a cui ha fatto riferimento fosse proprio quella delle ore 12.35. Al di là della scarsa rilevanza della circostanza (che, comunque, suggerisce un impedimento o un rifiuto del Rotolo a rispondere al telefono proprio nell’orario delle 12,18 in cui stava allontanandosi da via Papa Luciani), si tratta, come detto, di un evidente indice del tentativo dell’imputato di sfruttare le minime eventuali incongruenze presenti nel materiale probatorio per comprometterne la complessiva coerenza. Sempre in questa strategia, poi, si spiega la circostanza riferita dall’imputato secondo cui il contatto telefonico con la Giovanna Saieva sarebbe avvenuto quando erano entrambi in via Stromboli. E, infatti, in questo modo era possibile al Rotolo affermare di essere arrivato in via Stromboli all’incirca alle ore 12,45 e non, invece, dopo le ore 13. A tal fine, inoltre, l’imputato poteva sfruttare anche le dichiarazioni della Saieva che aveva affermato di essersi recata in via Stromboli per cercare la figlia all’incirca alle ore 12,15, di esservisi allontanata e di aver incontrato casualmente poco dopo il Rotolo sulla via di casa notando che era a telefono. Senonché le dichiarazioni della Saieva devono essere interpretate alla luce di tutti gli elementi di prova e tenendo conto di un margine di approssimazione relativamente agli orari che è assolutamente normale e anzi inevitabile. D’altra parte tale approssimazione si rileva immediatamente nelle dichiarazioni della Saeiva laddove afferma di aver contattato la figlia alle ore 11,30, mentre dai tabulati emerge che si tratta di una telefonata avvenuta alle ore 11,44. In realtà, la Saieva ha indicato alcune circostanze relative alle chiamate effettuate quella mattina che consentono agevolmente di ricostruire l’orario in cui si trovò in via Stromboli con il Rotolo. La Saieva ha detto, infatti, che prima di decidere di andare in via Stromboli aveva già provato a contattare nuovamente la figlia e, inoltre,che poco prima di incontrare il Rotolo quando stava ritornando da via Stromboli e sempre nei pressi della Clinica Sant’Anna aveva provato nuovamente a raggiungere l’utenza della Antonella Alfano. Ora, dai tabulati (dopo la prima telefonata delle ore 11,44) emergono due telefonate, trasferite alla segreteria telefonica, provenienti dalla Saieva e dirette verso l’utenza della Alfano: la prima alle ore 12,29 e la seconda alle ore 12,55. Dunque, tenendo conto di quanto riferito dalla madre della vittima, e cioè del fatto che provò a chiamare la figlia prima di recarsi in via Stromboli e successivamente di ritorno da via Stromboli nei pressi della Clinica Sant’Anna, non può che ritenersi che la prima telefonata delle ore 12,29 sia precedente alla decisione di andare in via Stromboli e che, invece, il secondo tentativo di chiamata delle ore 12,55 sia avvenuto poco prima dell’incontro casuale con il Rotolo. E’ chiaro, dunque, che il successivo contatto telefonico delle ore 12,57 è proprio quello che la Saieva effettuerà appena accortasi della presenza del Rotolo alla guida della sua autovettura che si dirigeva verso casa sempre nei pressi della Clinica Sant’Anna. A fornire, poi, la prova inconfutabile che la Saieva non era a via Stromboli alle ore 12,57 sono sempre gli stessi tabulati telefonici: e, infatti, la cella agganciata dall’utenza della Saieva per effettuare il tentativo di chiamata delle ore 12,57 è la AG122U3 che si trova ad Agrigento centro (Agrigento-Ospedale) ed irradia a 170°, dunque, sostanzialmente a sud (cfr. la direzione di irraggiamento indicata consultando il programma “Arianna” e l’applicazione Mappoint allegata alla consulenza); tale dato testimonia insuperabilmente che la Saieva a quell’ora non era affatto a via Stromboli (che come detto si trova ad ovest rispetto al centro cittadino) come ha sostenuto il Rotolo e, invece, si trovava in una posizione compatibile con quella di chi sta ritornando da Monserrato e si dirige verso est, ad Agrigento ovvero verso la zona di Villaggio Mosè. Resta da chiarire come mai non risultino in quel frangente o poco prima contatti sull’utenza del Rotolo sebbene la Saieva abbia detto di aver notato che l’imputato fosse al telefono. Ebbene, tenuto conto dei chiari risultati dell’analisi dei tabulati, non può che concludersi che il Rotolo in quel momento non era affatto a telefono ma simulava sia per nascondersi alla vista della Saieva sia per evitare di salutare e di fermarsi e, dunque, di dare spiegazioni. D’altra parte, in proposito si osserva che il Rotolo ha ricollegato i contatti telefonici intercorsi mentre incrociava l’autovettura della Saieva a quelli che emergono dai tabulati alle ore 12,35 e che sono indirizzati dall’imputato al P., e ad un altro collega dell’Arma ma non ha saputo spiegare quale ne fosse l’oggetto, soprattutto alla luce del fatto che l’appuntamento con il P., secondo la (insostenibile) versione del Rotolo, sarebbe stato fissato già alle ore 12,18. Si osserva, infine, che la fragilità della ricostruzione degli spostamenti di quella mattina resa dall’imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni, trova un’emblematica conferma nelle stesse deduzioni difensive in ordine alla asserita inaffidabilità della consulenza tecnica del dott. Armatore. E, infatti, come detto, dai tabulati telefonici, nonché dalla consulenza tecnica emerge un tentativo di chiamata proveniente dall’utenza del Rotolo verso l’utenza della Alfano delle ore 12,46 durante il quale l’utenza del Rotolo aggancia la cella AG10D2 che, secondo gli accertamenti compiuti dal consulente, copre proprio la casa di campagna di via De Colursio. La difesa dell’imputato ha contestato tale punto ritenendo che debba escludersi la copertura della casa di campagna di via De Colursio ad opera di quella cella in quanto l’antenna si trova ad Agrigento centro (Piazza Don Minzoni) e, dunque, non potrebbe arrivare ad interessare la zona di Villaggio Mosè. Premesso che la deduzione difensiva non è convincente perché è smentita dai risultati documentali degli accertamenti compiuti e non ha alcun supporto tecnico che la sostenga, si osserva che anche a seguire tale impostazione non potrebbe che concludersi in ogni caso per il carattere chiaramente menzognero delle dichiarazioni dell’imputato secondo cui in quel momento si trovava a casa in via Stromboli. E, infatti, pur ritenendo – contrariamente agli esiti degli accertamenti tecnici – che il raggio d’azione di quella cella non arrivi fino a Villaggio Mosè, non v’è dubbio che essa ha una direzione del tutto opposta rispetto a via Stromboli in quanto si trova nel centro cittadino ed è rivolta a 130°, dunque, a sud-est e non a sud-ovest come sarebbe dovuto essere perché fosse coperta la zona di via Stromboli. Si comprende, dunque, il senso dell’affermazione dell’imputato (peraltro del tutto apodittica e insostenibile) secondo cui le indicazioni dei tabulati e di conseguenza la relazione del consulente su questa telefonata sarebbero semplicemente sbagliate (“la consulenza … sostituirà per un problema, non so per quale motivo, la cella che aggancia in campagna con la cella che aggancia a Monserrato”): qualsiasi tentativo, infatti, di rendere compatibile la sua presenza in via Stromboli con il dato relativo alla cella agganciata dalla sua utenza cellulare alle ore 12,46, è assolutamente insostenibile. In conclusione, può affermarsi che le indicazioni sugli spostamenti dell’imputato e della vittima provenienti dai dati del traffico telefonico e dalle dichiarazioni dei soggetti escussi avallano ancor di più l’ipotesi della morte della Alfano per mano del Rotolo, già da ritenersi provata sulla base degli elementi sopra evidenziati, e nel contempo smentiscono radicalmente la ricostruzione dei fatti offerta dall’imputato. Ciò detto, va pure riconosciuto che anche all’esito dell’analisi del traffico telefonico non è possibile affermare con certezza con quali modalità il cadavere della Alfano sia stato trasportato in via Papa Luciani e sia stata architettata la messa in scena dell’incidente. In proposito devono richiamarsi i limiti già evidenziati che afferiscono inevitabilmente all’analisi del traffico telefonico e, in particolare, deve rilevarsi come non sia affatto da escludere la possibilità che quando l’utenza cellulare della Alfano fu contattata durante quella mattinata, il suo corpo fosse già stato trasportato in altro luogo rispetto al cellulare, tanto più che tale ipotesi è resa maggiormente verosimile dagli accorgimenti che il Rotolo ha adottato per cercare di occultare il delitto commesso. Infine, la presenza di due veicoli in via Papa Luciani – quello distrutto dalle fiamme con il cadavere della Alfano e il motociclo alla guida del quale era il Rotolo – nonché lo stesso utilizzo da parte dell’imputato per i suoi spostamenti di un motociclo, rendono assai plausibile l’ipotesi prospettata anche in imputazione dal Pm che l’imputato si sia servito di un complice che lo abbia aiutato a trasportare il cadavere e ad incendiare l’autovettura ovvero ad allontanarsi dal luogo del finto incidente prima di ritornarvi per appiccare il fuoco. In ogni caso, gli insuperabili elementi di dubbio sulle modalità di esecuzione della messa in scena di via Papa Luciani non inficiano la granitica prova della responsabilità del Rotolo in ordine all’omicidio della Alfano desumibile come già detto dalle seguenti circostanze: 1) il suo allontanamento dal luogo dell’incendio al momento in cui stavano per sprigionarsi le fiamme; 2) le ferite al volto da lui stesso riferite ad un’aggressione ricevuta da parte di persona a lui nota verificatasi quella stessa mattina; 3) i dati del traffico telefonico che risultano fortemente indizianti del verificarsi del decesso della Alfano all’interno delle mura domestiche e che, inoltre, risultano pienamente compatibili sia con la presenza del Rotolo in via Papa Luciani verso le ore 12,00 sia con gli spostamenti successivi all’incendio così come desumibili dalle dichiarazioni orali e dalle attività di polizia giudiziaria immediatamente successive ai fatti. Il fallimento della relazione affettiva della coppia. L’imputato nelle sue spontanee dichiarazioni nulla ha detto in ordine allo stato dei suoi rapporti affettivi e familiari eppure dagli atti emerge chiaramente che prima dell’omicidio la relazione della Alfano e del Rotolo si stava progressivamente e irrimediabilmente dissolvendo. In atti, in particolare, è presente un documento di grande rilevanza costituito dagli appunti scritti da Antonella Alfano su alcuni fogli di un block notes, redatti per lo più nel mese precedente alla sua tragica morte, i quali rappresentano un quadro nitido dello stato compromesso della relazione con il Rotolo e contengono anche un’amara rievocazione dei comportamenti offensivi subiti soprattutto ad opera della di lui madre, ma anche ad opera dell’imputato sin dai tempi della gravidanza. Prima di riportare il contenuto di tali appunti, deve pure osservarsi che vi sono anche scritti che risalgono a periodi precedenti e coevi alla nascita della bambina. Alcuni sono contenuti sempre nei fogli sequestrati, altri sono stati depositati dalla difesa all’udienza del 2.12.2011. Tali scritti documentano il sentimento di amore della Alfano nei confronti del compagno e, inoltre, poiché alcuni costituiscono trascrizioni degli SMS spediti dal Rotolo alla compagna fino ai primi mesi del 2010, testimoniano anche il sentimento manifestato in passato dall’imputato nei suoi confronti. Già a quell’epoca, peraltro, nelle considerazioni della Alfano si leggono dei timori che poi si riveleranno fondati sull’incompatibilità di carattere tra i due, nonché accenni ad “incomprensioni” e alla sensazione che il compagno continuasse “ad essere solo” (“se in una cosa io non ci vedo chiaro tu la fai ugualmente perché per te è giusto così e devi farlo lo stesso perché la testardaggine fa parte del tuo carattere”, appunto del 6.3.2010, cfr. produzione difensiva del 2.12.2011) e non comprendesse di avere una nuova famiglia (“spero che col tempo ti renderai conto che siamo una vera famiglia e a tutti gli effetti e bisogna prendere decisioni insieme”. Venendo, quindi, agli appunti immediatamente precedenti ai fatti del 5.2.2011, si osserva che nello scritto che riporta la data del 4 gennaio 2011, Antonella Alfano esordisce dicendo che è molto tempo che non scrive e poi inizia ad esporre le sue paure relative al rapporto con il suo compagno, iniziate dopo la nascita di Elide (“sembra che non ci capiamo più…da quando ho partorito una stupenda bimba “Elide”, ho conosciuto un altro uomo tutto diverso da quello che ho frequentato tempo fa: freddo e distaccato”); Antonella si assume una parte della responsabilità definendosi “più scontrosa, più aggressiva e meno dolce come se mi dovessi difendere ancora da qualcuno” sebbene con l’imputato potrebbe sentirsi sicura (“dimenticando che oggi sono al sicuro, un uomo buono che non mi picchierà o tenterà di soffocarmi: Salvo, Salvo,Salvo…Perdonami non riesco più ad essere la donna che ero prima, ma sono convinta che sia solo questione di tempo, questione di capirsi un po’ di più: l’unico dubbio di non avere è che ho tanto sentimento e tanta dolcezza da regalare a quest’uomo”); poi prosegue lamentandosi di non riuscire più a dialogare con il compagno, di non sentirsi capita, di non essere partecipe della sua vita e di essere sempre sola (“io sono troppo apprensiva, troppo premurosa, troppo camurrosa, e a lui così non piaccio, Sono sempre a pulire casa e a lui così non piaccio sono troppo aggressiva e musona e a lui così non piaccio come posso piacergli di più”). Di seguito accenna a comportamenti sgarbati del suo compagno nei confronti di sua madre e al fatto di essere stata lasciata sola dal compagno la prima settimana successiva alla nascita di Elide nonostante avesse avuto una crisi emorroidale. Poi dice che Salvo non la apprezza per quello che fa soprattutto per la bambina (“lo so che non sono l’unica a fare tutto questo, ma io da un giorno che ballavo, mamma che mi curava, spensierata subito sono diventata io mamma ad accudire la mia bimba: sono io pronta a lasciare tutto per lei e sarò per lei sempre pronta per Elide”) e conclude con una nuova manifestazione di disponibilità verso il suo compagno: “ebbene sappi che non c’è solo amarezza ma ho tanto amore da offrire e vorrei regalarlo a te se lo accetterai e saprai coglierlo ma anche tu togli questo scudo”. Nelle successive lettere si riscontra, però, che vi è sempre meno spazio per l’affetto e domina, invece, un sentimento di amarezza e di risentimento per la consapevolezza della fine della relazione. Il 24.1.2011, Antonella scrive di aver trascorso da sola il compleanno: “oggi è il mio 34° compleanno: fortunatamente sono abituata a trascorrere i miei compleanni sola, in malinconia, senza la persona che mi ama, ma fortunatamente ho una meravigliosa creatura che riempie il mio cuore e le mie giornate: ma è inutile che io mi nascondi dietro un dito, sono ugualmente insoddisfatta e infelice. Non capisco perché tutta questa ostilità lui è il primo uomo che mi tratta e ferisce così il mio orgoglio, il mio essere donna, sono sicura che se dovesse fare una scelta tra due amori, me e la sua famiglia, non sarei mai io la sua scelta. Secondo lui sua mamma non sbaglia mai, per lui rappresenta l’essere perfetto ma anche nelle minime cavolate”. Di seguito accenna alla solidarietà incondizionata che il suo compagno manifesta nei confronti della madre nonostante le offese che la donna le rivolge continuamente da un anno e mezzo; scrive che non le fa mai complimenti o carezze e, infine, pur ribadendo il suo amore, conclude dicendo di non sentirsi amata (“che tristezza, mi sento ferita, mi sento morire: non mi sento amata”). Il 30 gennaio 2011 la Alfano riporta un episodio avvenuto a casa della suocera, dove il compagno aveva chiesto provocatoriamente alla madre se sapesse la ragione per cui Antonella non volesse venire da lei: “lo sai perché lei non vuole venire qui? Perché? risposi io e sua madre: “noi siamo sporchi e iddi chiddi puliti – noi abbiamo le ragnatele – tu non le cambi il pannolino ad Elide…”; Antonella, dunque, dice di aver conosciuto finalmente Salvo “un grande mammone”, e di avere “tanta rabbia” e che il suo compagno “sta perdendo sua figlia e non lo sta capendo” (la Alfano continua scrivendo: “per me hanno chiuso, hanno sbagliato tanto”). Infine, racconta di un ulteriore sgarbo della suocera che l’aveva rimproverata di non “trattare” suo figlio. Questa affermazione la aveva fatta andare via dalla loro casa in preda all’ira, replicando alla madre dell’imputato che si sarebbe dovuta rivolgere a Salvatore ovvero ad un avvocato se avesse voluto vedere la figlia e ricordandole, inoltre, che per il figlio dava l’anima. Antonella, dunque, scrive di essersi resa conto a distanza di due giorni da questo fatto di “aver fatto l’ennesimo buco nell’acqua” ma, comunque, dice che fortunatamente è abituata “ad affrontare la vita sola” (“e anche questa volta non ho assolutamente paura”). Infine, scrive le seguenti frasi: “mi fai pena, tu e lei pure…tua figlia porta solo il cognome, oltre a non vederti mai, perché non ci sei mai, non è ancor oggi dopo quasi otto mesi sul tuo stato di famiglia: mia figlia Elide non ha bisogno di uno come te, come voi”. La testimonianza più chiara della rottura definitiva, dunque, si ha in un breve appunto che per ragioni logiche deve ritenersi ancora successivo a quello del 30 gennaio (e in effetti il foglio è ancora attaccato al block-notes al contrario di quelli finora analizzati). Lo si riporta integralmente: “sei superficiale, assente, avaro, freddo, eeee falsooooo Povero mammulino, mi fai tenerezza perché non ti rendi conto che non avrai mai l’amore di tua figlia se non rispetterai me spero che ti entri subito in testa che di mamma ce ne è solo una per carità Ma la moglie, il rapporto di coppia e la tua famiglia nuova è al 1° posto prima di qualunque cosa Burduni ti odio”; e poi a margine è scritto: “ho tolto tutte le foto perché come non sei mai a casa, non ti voglio neanche guardare in foto, almeno che sei morto”. Sulla scorta di quanto scritto di proprio pugno dalla vittima, non vi possono essere dubbi, dunque, sulla circostanza che nei giorni immediatamente precedenti ai fatti la situazione familiare era oramai seriamente compromessa. Questo è ciò che emerge, d’altra parte, da quanto riferito dalle persone vicine ad Antonella. Antonella Saieva, cugina della vittima, l’aveva frequentata spesso nell’anno precedente e aveva ricevuto alcune confidenze. In particolare, aveva saputo dalla Alfano che il suo compagno non era quasi mai presente a casa e le diceva spesso che andava in campagna inducendole il sospetto che la tradisse, timore confermato dalla circostanza che la Alfano aveva notato che il Rotolo riceveva degli SMS dalla sua ex fidanzata. Inoltre, il Rotolo era scostante e in un’occasione la Antonella Saieva, in compagnia della cugina, poté constatare che l’imputato alla guida della sua autovettura per strada li incontrò casualmente ma non si fermò né li salutò. Altra circostanza da menzionare attiene ad un accenno fattole dalla Alfano nel novembre 2010 nel mentre le riferiva di un incidente stradale che le era capitato. La Alfano in quel contesto le disse che “se le fosse successo qualcosa la bambina doveva andare a vivere con la madre o con la sorella”. La madre della vittima ha confermato che il rapporto di sua figlia con l’imputato non era sereno e ha aggiunto che il Rotolo “non le parlava quasi mai e la manteneva emarginata” e il cognato, V.L., ha detto che Antonella invidiava la loro vita familiare e si lamentava del fatto che “il compagno non c’era mai in casa”. La sorella Rossana poi, ha confermato il quadro descritto sopra e ha aggiunto che Antonella già a dicembre 2010 le aveva confidato di non avere più rapporti sessuali con il compagno e che era costretta a badare da sé a tutte le incombenze relative alla casa e all’accudimento di Elide. Assai significativo in merito, poi, è il resoconto offerto da R.A., che, come detto sopra, quella mattina aveva cercato invano di contattare più volte la Alfano e che ha riferito di aver stretto un rapporto di amicizia con la vittima. La R.A., ha detto che il 3.2.2011 andò a trovare Antonella la quale era molto abbattuta perché aveva avuto un’accesa discussione con il Rotolo che andava avanti da diversi giorni e che aveva ad oggetto i rapporti con la madre dell’imputato. Inoltre, la R.A., ha fatto riferimento a comportamenti ossessivi riferitile dalla Alfano e posti in essere dall’imputato nei suoi confronti: in particolare, “sembrava che la spiasse in continuazione” e ostacolava i rapporti di amicizia della donna con altre ragazze. Altro elemento chiaramente indicativo della situazione di fibrillazione lo fornisce, poi, il contenuto di un SMS spedito dal Rotolo all’indirizzo della compagna la sera precedente ai fatti, contenuto nella memoria del suo telefonino sequestrato e di cui si dà atto nella “anticipazione n.4” della c.t. del dott. Armatore. Il Rotolo, alle ore 23,03, mentre si trovava ad una cena con colleghi di lavoro a Canicattì, scrive il seguente messaggio: “se stai cercando di farmi stancare sappi che 6 sulla buona strada”. La morte della vittima come esito voluto della condotta violenta dell’imputato. Sulla scorta degli elementi di prova finora valutati e del materiale ulteriore che di seguito si passerà in rassegna si ricava la conclusione che non solo la morte di Antonella Alfano fu conseguenza della condotta violenta dell’imputato, ma che, inoltre, fu esito voluto della sua azione. Sul punto è bene premettere che in realtà l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale, cioè della morte avvenuta contro la volontà dell’aggressore, costituisce, già di per sé, un’eventualità improbabile. Essa, infatti, implica il verificarsi di un decorso causale anomalo determinato da un fattore estraneo alla condotta dell’aggressore e a causa del quale sarebero derivate conseguenze mortali nonostante la contraria volontà dell’agente: già il fatto, dunque, che in atti non vi è alcuna traccia che deponga per il verificarsi di un tale decorso causale anomalo deve senz’altro condurre a ritenere che la morte verificatasi sia stata l’esito normale e, dunque, atteso della condotta violenta dell’aggressore . Ma, al di là di questa precisazione preliminare, deve rilevarsi, in ogni caso, che non solo l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale è per sua natura poco probabile in presenza della prova della condotta aggressiva posta in essere dall’agente, non solo non trova nessuna concretezza negli elementi istruttori, ma, per di più, è anche smentita da significative evidenze che convergono nel senso di attribuire al Rotolo una piena adesione psicologica sia in ordine alla condotta violenta assunta che all’esito mortale che ne è scaturito. Innanzitutto, a denotare un atteggiamento di piena adesione rispetto all’evento realizzatosi da parte dell’imputato, stanno gli stessi elementi di prova fin qui considerati: in questo senso va evidenziato in particolare l’atteggiamento di lucidità e di chiara indifferenza (se non di disprezzo) verso la vittima dimostrato dall’imputato sia nei momenti immediatamente successivi all’aggressione, sia nella realizzazione della messa in scena. Non può, infatti, essere trascurato il fatto che se il Rotolo non avesse inteso uccidere la compagna, dopo averla colpita e trovandola agonizzante, avrebbe dovuto chiedere immediatamente aiuto al 118 o, semplicemente e istintivamente, ai suoi vicini di casa. La mancanza di qualsiasi richiesta di aiuto costituisce, dunque, un dato indiziario assai significativo in ordine alla presenza del dolo omicidiario. Anche la lucidità dimostrata dall’imputato dopo la morte della donna induce ad attribuire al reo una piena e razionale disponibilità verso l’evento di reato realizzatosi, in quanto la spregiudicata strategia dissimulatoria risulta sostanzialmente incompatibile con l’atteggiamento psicologico di afflizione morale e di panico quale sarebbe stato ragionevole attendersi in chiunque non avesse quantomeno accettato di determinare quella estrema offesa. Né di fronte a tali elementi relativi alle condotte del reo immediatamente successive all’aggressione può essere sufficiente obiettare che l’imputato avrebbe agito in questo modo in quanto intendeva sfuggire alle conseguenze del crimine commesso. Pur non potendosi negare il peso di una tale spinta motivazionale non può, però, trascurarsi, da un lato, che la mancanza di ogni richiesta di aiuto da parte dell’imputato testimonia della preferenza attribuita sin da subito alla propria libertà piuttosto che alla vita della propria compagna e, dall’altro, che il lucido e spregiudicato piano volto a nascondere le tracce del delitto suggerisce una deliberazione criminale perfettamente consapevole già al momento in cui veniva esercitata la violenza contro la donna. Va poi ricordato che l’imputato, pur non avendo mai usato violenza contro la sua compagna in passato, era pienamente avvertito delle tecniche di offesa alla persona grazie alla lunga esperienza professionale di cui è prova in atti. Dalla documentazione proveniente dagli uffici di appartenenza del Carabiniere – e che testimonia senza dubbio della sua professionalità – si ricavano elementi che valgono, in particolare, ad attribuirgli il possesso di un’evidente capacità di fronteggiare situazioni violente e di affrontare personalmente i pericoli. Si segnala in particolare l’encomio solenne del 25.1.2004 in cui si dà atto che l’imputato “libero dal servizio e in abiti civili, occasionalmente presente a tentativo di rapina in danno di distributore di carburanti, sebbene disarmato, con ferma determinazione e coraggio e disprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare i due malviventi, riuscendo, dopo violenta colluttazione a disarmarne uno della pistola e costringendoli a fuggire ed ad abbandonare la refurtiva”. Si segnala, sempre in questo senso, poi, la presenza dell’imputato nei ranghi del 186° Reggimento paracadutisti della “Folgore” che partecipò alla missione di pace in Somalia nel 1993. Si tratta di episodi e attività evidentemente meritevoli ma che testimoniano di doti caratteriali e fisiche assai coerenti con l’ipotesi della convinta deliberazione omicidiaria posta in essere strumentalizzando le proprie conoscenze professionali e che, invece, stridono con l’ipotesi di un impiego maldestro della forza ovvero di una mancata valutazione delle possibili conseguenze dell’azione violenta. Tanto più che dal materiale probatorio emerge chiaramente come l’imputato fosse dotato di un carattere estremamente calmo: emblematiche in questo senso sono le battute della Alfano, registrate in un video girato dall’imputato, e che la vittima scherzosamente rivolge alla sua bambina che tiene sulle gambe: “papà ha solo un pregio … che è calmo”. Anche sotto l’aspetto caratteriale, dunque, la prospettazione di una violenza incontrollata e da cui sarebbero derivate conseguenze inattese costituisce ipotesi priva di sostegno probatorio e assai remota. E’ chiaro, piuttosto, che gli elementi di prova raccolti convergono tutti nel senso di un atteggiamento dell’imputato di piena adesione rispetto all’evento morte realizzatosi: se è vero, infatti, che il carattere estremamente calmo e riflessivo dell’imputato conviveva con una consapevolezza di tipo professionale nell’uso dei mezzi di offesa alla persona e che l’imputato non ha cercato alcun aiuto per la sua compagna nei momenti immediatamente successivi all’aggressione e anzi ha posto in essere subito dopo una strategia dissimulatoria estremamente lucida e complessa, espressione, perlomeno, di chiara indifferenza rispetto alla vita della vittima, non può che concludersi, allora, in difetto di concreti elementi in contrario, che l’evento morte verificatosi in seguito alla sua aggressione sia stato una conseguenza voluta della condotta violenta posta in essere quella mattina. Va aggiunto, poi, a maggior conforto di quanto detto finora, che gli elementi di prova in atti consentono per via indiziaria anche di individuare nel soffocamento la particolare modalità di azione mediante la quale è stata determinata la morte della donna, modalità chiaramente del tutto incompatibile con la mancanza del dolo omicidiario. A tal proposito rileva innanzitutto il fatto che, per quanto si desume dalle dichiarazioni dei vicini di casa nonché della R.D.B., impiegata nello stabile come badante, quella mattina l’esecuzione della condotta omicidiaria non fu segnalata da urla o gemiti da parte della vittima.












