Esasperata dalla situazione creata dall’Enel, una signora di Canicatti’ ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. La signora, residente a Canicattì, aveva ripetutamente lamentato ad Enel Energia S.p.a. l’erronea fatturazione dei consumi ed inoltre, aveva richiesto una verifica di lettura del contatore protocollata correttamente dall’operatore telefonico ma mai effettuata dall’azienda.
Dopo le segnalazioni ha ricevuto una fattura di 1.484 euro riferita ai mesi di: luglio – agosto e settembre, periodo in cui la signora non era residente nella casa dove è attiva l’utenza in questione. Dopo innumerevoli contestazioni, inviate via Fax, l’Enel non ha ma mai inviato il tecnico incaricato per la verifica del gruppo di misura che probabilmente risulta essere malfunzionante.
Nonostante i ripetuti contatti telefonici , l’Enel Energia S.p.A. ha continuato imperterrita a minacciare la sospensione e la risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica e a diffidare la cliente a procedere al pagamento di somme. L’azienda, ha anche avviato le procedure di distacco ignorando le motivazioni addotte dall’utente.
La signora, nonostante la somma assurda per una utenza domestica, ha dovuto pagare quanto richiesto rivolgendosi allo stesso tempo ad un legale.
Secondo la legge vigente, le società energetiche non possono minacciare la sospensione della fornitura di gas ed elettricità per pretendere pagamenti se è pendente un reclamo del consumatore. Cosa che invece, nel caso specifico, ha fatto Enel Enegia S.p.a.
Se un consumatore contesta per iscritto una fattura elettrica o per il gas l’azienda deve sospendere i termini di scadenza del pagamento fino a definizione del reclamo, poi se la fattura è corretta si paga o si attende la nuova fattura rettificata! Il fornitore non può minacciare di sospendere la fornitura! Se lo fa va denunciato all’Antitrust!
Lo stabilisce il Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittima ogni minaccia da parte del gestore di sospendere la fornitura di energia elettrica, a fronte del rifiuto del consumatore/cliente di pagare fatture che lo stesso aveva previamente contestato, perché errate, esorbitanti, in ogni caso superiori al consumo.
L’impresa ha in altre parole sempre l’obbligo di adottare un canone di diligenza professionale che tenga conto sia delle regole del Codice del Consumo (art. 18) che dei principi generali di correttezza e di buona fede previsti dal Codice Civile.
“Detto semplicemente, minacciare il distacco della fornitura per pretendere il pagamento di una fattura oggetto di verifica è scorretto!”
L’utente infatti, si è rivolta alle associazioni di consumatori ed ha denunciato l’accaduto all’Autorità di Vigilanza, richiedendo l’intervento sulla vicenda anche delle Autorità locali.












