Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Pietro Grasso
Ai Capi Gruppo di Camera e Senato
Oggetto: Petizione.
Signori Presidenti,
chi Le scrive sono dei cittadini dello Stato Italiano, lavoratori precari da 27 anni, dei quali 16 da co.co.co., di cui al D.M. 66/2001 scuola; cittadini condannati alla povertà di cui nessuno si occupa dalla politica, alle istituzioni; cittadini che è tale per scelta e volontà dello Stato, che indifferente sta portando 900 famiglie italiane alla soglia della povertà. Sono lavoratori ai quali sono negati i diritti elementari della dovuta e piena contribuzione previdenziale nell’ambito del rapporto di lavoro.
Chiediamo a Voi tutti, di valutare quali sono le ragioni di opportunità politica e qual è il fondamento giuridico che impedisce ogni forma di soluzione alla vergognosa precarietà che i lavoratori co.co.co. sono costretti a subire da 16 anni da parte di uno Stato che all’interno di un sistema d’interessi calpesta e si fa beffa ripetutamente ed irresponsabilmente di 900 lavoratori. Nega infatti loro la piena copertura previdenziale, ed impedisce l’accesso ai ruoli nell’amministrazione nella quale prestano il loro servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che di fatto è una pura subordinazione camuffata da un contratto di collaborazione.
Quale colpa hanno i lavoratore per trovarsi oggi in queste condizioni? Perché gli è stato impedito ripetutamente dall’apparato burocratico, per 16 anni, di partecipare ad un pubblico concorso del personale ATA di cui al T.U. 297/94?
Dove sta il fondamento giuridico che legittima queste condizioni?
La Costituzione ci dice che alla Pubblica Amministrazione si accede per concorso e ai co.co.co. questo per 16 anni è stato negato, pur lavorando nella scuola statale con mansioni e funzioni ATA assegnate con Decreti Ministeriali e Interministeriali, Circolari Ministeriali, ecc…
Signori Presidenti il nostro rapporto di lavoro ha una veste formale di co.co.co. ma, nella sostanza, è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Quindi sotto le mentite spoglie di contratti co.co.co. si cela, invero, un autentico contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Infatti il servizio prestato non è a progetto, non essendo individuato nel contratto nessun tipo di progetto – al raggiungimento del quale deve essere necessariamente preordinato il contratto – ma solo lo svolgimento di attività (funzioni e mansioni) ATA tipiche di un dipendente di ruolo.
I co.co.co. sono inseriti all’interno dell’organizzazione della scuola e dell’organico di diritto, tant’è che tra i criteri ed i parametri per la determinazione degli organici di diritto del personale amministrativo nei Decreti Interministeriali e le Circolari Ministeriali, succedutesi nel tempo, con i quali il MIUR ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici di diritto del personale amministrativo, è prevista una riserva dei posti pari al 50% in favore del personale co.co.co., ed inoltre, qualora per ragioni di organico si verificassero ipotesi di soprannumero, il personale co.co.co. verrebbe messo in mobilità secondo le regole del personale ATA di ruolo (non precario), andando a ricoprire il posto vacante in organico presso altra istituzione scolastica secondo le regole del personale ATA di ruolo, così come previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo del personale ATA di ruolo (anche da ultimo, con nota del 21 marzo 2016, i co.co.co. sono stati invitati a presentare le proprie richieste ai fini della mobilità).
Se si trattasse di autentici co.co.co, tutto ciò non potrebbe avvenire, sia perché la prestazione dovrebbe cessare con il raggiungimento degli obiettivi progettuali (neppure indicati in contratto), sia perché un progetto non potrebbe avere alcun carattere di continuità presso un altro istituto scolastico, dovendo essere imprescindibilmente legato alla singola istituzione scolastica che lo ha stipulato. Inoltre un lavoro a progetto non è inserito nell’organizzazione funzionale ed amministrativa dell’istituzione scolastica, nel normale svolgimento di attività ATA.
Un lavoro a progetto non comporta obblighi di soggezione quali, per esempio, visite fiscali, obbligo di timbrare il badge, obbligo di recupero delle ore di servizio, l’imposizione di un orario di servizio, l’obbligo delle ferie nei periodi prefestivi.
Un lavoro a progetto non ha una retribuzione fissa mensile e questo avviene su precisa disposizione ministeriale. Un lavoro a progetto impone l’obbligo di tenuta della partita IVA, in quanto soggetto esterno all’amministrazione, e ciò non è previsto per i co.co.co. di cui al D.M. 66/2001.
Un lavoratore a progetto esterno all’amministrazione non è soggetto ad obblighi di richiesta di permessi di uscita anticipata o per impegni personali, e non è soggetto a recuperi perché non è vincolato all’azione amministrativa ma allo svolgimento di uno specifico progetto.
Facciomo presente a Voi tutti che il richiamato art. 2 comma 2 lett. a) del bando prevede i seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nelle scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per il quale si concorre;
- b) (2.2) per essere ammessi al concorso il personale ATA deve altresì possedere un’anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale si concorre …. il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero…”
Signori Presidenti lo stesso Ministero dell’Istruzione riconosce il servizio prestato con contratto atipico ad altre categorie “docenti e precari ATA”. Perché questo non avviene anche con i co.co.co. D.M. 66/2001?
Il bando che è legge non dice che i co.co.co. D.M.66/2001 sono esclusi o sono esclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma afferma che sono ammessi al concorso coloro che hanno prestato il proprio servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato, e il contratto co.co.co. è un contratto a tempo determinato con funzioni e mansioni ATA che il personale co.co.co. allo stesso modo svolge.
Quanto deve durare ancora questa assurda discriminazione e quanto deve durare ancora la sordità, la cecità della politica di fronte ai problemi che investono 900 famiglie? Quanto deve durare ancora questo abuso? Dopo 27 anni ci si aspetta la stabilità.
Signori Presidenti Vi invito ad accogliere la presente come una pubblica petizione, in quanto è espressione di una comune necessità, voglia Ella coinvolgere il Parlamento ed interessare il Governo alle necessità con la presente esposte. I LAVORATORI COCOCO ATA DM 66/2001 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO



















