A partire dal 1° gennaio 2017 entra in vigore il nuovo regime forfettario i cui principali cambiamenti conseguono alla nuova Legge di Stabilità. In estrema sintesi, possono accedere al nuovo regime forfettario i soggetti esercenti attività di impresa, artistica o professionale a condizione che rispettino i seguenti requisiti:
•ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO (es. € 30.000,00 per i professionisti) che contraddistingue l’attività esercitata
•spese per lavoro accessorio, dipendente, a progetto non superiori ad euro 5.000,00 lordi;
•spese per acquisto di beni ammortizzabili non superiori a 20.000,00 euro.
Inoltre, potranno accedere al nuovo regime anche i soggetti che risultino lavoratori dipendenti di altra attività.
Il nuovo regime forfetario in questione è soggetto ad imposta sostitutiva applicata ad un coefficiente di redditività:
•5% per i primi 5 anni di attività se si tratta di nuove iniziative imprenditoriali e non prosecuzioni di attività;
•15% negli altri casi;
•esonero liquidazione e versamento IVA;
•esonero dichiarazione IVA;
•esonero spesometro;
•esonero registrazione corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse;
•esonero studi di settore;
•esonero IRAP;
•obbligo di imposta di bolla di 2 euro su fatture emesse con importo superiore a 77.47 euro.
•contributivi previdenziali:confermata l’agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali di una riduzione del 35% del minimale contributivo Inps relativo alla gestione artigiani e commercianti, da richiedere tramite apposita domanda.
Ai fini dell’adozione del nuovo regime forfettario 2017 l’età è irrilevante e non è previsto alcun limite di durata, può quindi essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Calogero Gallo
Dottore Commercialista