L’agitazione sindacale arriva in un momento cruciale, con l’inizio dell’estate e un notevole aumento delle destinazioni proposte dalle compagnie aeree, un contesto che ha visto un parallelo incremento dei disservizi e degli scioperi.

L’Enac ha pubblicato l’elenco ufficiale dei voli garantiti, consultabile online, al seguente link, in cui sono indicati i collegamenti che saranno comunque effettuati. Le fasce orarie protette, come di consueto, vanno dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera.


Le compagnie stanno già provvedendo ad avvisare i passeggeri delle cancellazioni previste, offrendo opzioni alternative ove possibile. Ai viaggiatori è consigliato controllare attentamente lo stato del proprio volo attraverso il codice di prenotazione (PNR) sui siti delle compagnie aeree o degli aeroporti, per verificare eventuali modifiche o aggiornamenti.

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto all’assistenza da parte del vettore, che può consistere in una riprotezione su un volo successivo o un rimborso integrale del biglietto. Se tale assistenza non viene fornita è possibile organizzarsi autonomamente, acquistando un nuovo volo anche con un’altra compagnia e conservando tutti gli scontrini e le fatture relative alle spese extra sostenute, come trasferimenti, notti in hotel o pasti.

In questi casi, il Regolamento UE 261/2004, non prevede alcuna compensazione pecuniaria. Infatti, lo sciopero del comparto aereo italiano, è considerato una circostanza eccezionale. Si ha comunque diritto al rimborso delle spese documentate per raggiungere la meta prefissata.

«La stagione estiva è alle porte ed è evidente la crescita che registriamo nelle ultime settimane – dice Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso – . Proporzionalmente, però, sono cresciuti anche i disservizi aerei, così come gli scioperi, dove il passeggero è costretto a subire un ritardo o una cancellazione del volo. Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi all’assistenza della compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta programmata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso spese, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad una claim company come la nostra».

L’amministratore di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza gratuita ai passeggeri, vittime dei disservizi aerei, chiarisce i diritti del viaggiatore in caso di sciopero: «Nei casi di sciopero del comparto aereo, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che oscilla da 250 a 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta, se queste comprovate da scontrini e/o fatture».