Con l’approvazione della riforma dell’OCM vitivinicola la Comunità Europea ha istituito un regime di estirpazione, che dà la possibilità ai produttori di estirpare i propri vigneti in cambio di un risarcimento in denaro.
Molti produttori, anzichè aspetatre il rilancio dell’uva locale, preferiscono incassare il contributo previsto per ch estirpa le produzioni di uva. Attualmente l’uva Italia viene venduta a 50 centesimi al Kg un prezzo che non basta per la crescita economica, bisognerebbe aumentare questa cifra di almeno 15 centesimi per garantire ai produttori un rientro economico.
La viticultura, attività principale della zona, si è sviluppata notevolmente e da circa mezzo secolo il verde dei vigneti di Canicattì prevale sul giallo delle stoppie.
Da quasi un decennio, alle vigne si affiancano pescheti ed uliveti che, godendo del clima mite e asciutto e della fertilità naturale del suolo, danno prodotti apprezzati e ricercati ovunque.
Il canicattinese, dedito alla cura del vino, ha saputo fare di quest’attività un’arte ma adesso in molti stanno pensando a soluzini alternative. Non va dimenticato che negli anni 80 quando c’è stato il boom dell’uva Italia, Canicattì era considerata alla stregua di città economicamente molto forti come ad esempio Catania.
Oggi visto il periodo di crisi che sta copnedo anche il settore agricolo si aprono nuove prospettive grazie alle novità riguardanti l’estirpazione. L’importo dei risarcimenti è calcolato in base alla resa storica. Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre di ciascuna campagna.
La riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola approvata dalla Comunità Europea negli scorsi mesi prevede l’istituzione di un regime di estirpazione, che dà la possibilità ai produttori che ritengono che le condizioni in certe zone non permettono una produzione redditizia di estirpare i propri vigneti in cambio di un risarcimento in denaro.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il Decreto 18 luglio 2008 ha emanato le disposizioni per rendere applicabile il regime a livello nazionale.In sintesi il regime prevede quanto segue: Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uva da vino possono beneficiare del premio all’estirpazione (i viticoltori non proprietari della superficie vitata devono allegare alla domanda il consenso all’estirpazione sottoscritto dal proprietario).
I viticoltori interessati al contributo devono avere aggiornato il proprio fascicolo aziendale ed avere i vigneti inseriti nel potenziale vitivinicolo regionale; Le superfici per cui viene chiesto il premio devono avere un’estensione di almeno 1000 metri quadri ad eccezione della regione Abruzzo, Aosta, Basilicata, Liguria, Lombardia, Molise, PA Bolzano, Umbria (0,3 ettari).
Tali superfici non devono essere state impiantate in violazione delle normative comunitarie o nazionali vigenti, non devono avere beneficiato di sostegni per interventi di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti l’estirpazione e neppure di sostegni comunitari nell’ambito di alte organizzazioni comuni di mercato nel corso delle 5 campagne viticole precedenti.
La presentazione della domanda di premio è incompatibile con una precedente domanda di estirpazione con concessione di diritto di reimpianto riguardante le stesse superfici.
L’importo del premio è correlato alla resa storica, che viene stabilita sulla base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino delle cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004 e la campagna 2007/2008, con esclusione di quelle con la resa più elevata e la resa più bassa. I livelli di premio in funzione della resa storica sono riportati nell’allegato n. XV del Regolamento CE n. 555/2008.
Ad esempio, per una resa di vino a ettaro compresa tra i 50 e i 90 ettolitri è previsto un risarcimento di 7.560 euro per ettaro, mentre per una resa superiore ai 160 ettolitri per ettaro sale a 14.760 euro per ettaro;
Nell’anno successivo all’estirpazione vengono assegnati ai viticoltori, ai sensi del regime di pagamento unico, titoli pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto il premio di estirpazione, ed essi sono soggetti per tre anni al rispetto dei criteri previsti dalla condizionalità. Il mancato rispetto delle norme sulla condizionalità può portare anche al rimborso dell’intero premio percepito.
Il valore unitario di tali diritti all’aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all’aiuto della regione considerata. Tuttavia, il valore unitario non supera in nessun caso 350 euro per ettaro. Le domande vengono finanziate sulla base di una graduatoria nazionale elaborata applicando i seguenti criteri:
– 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la superficie vitata;
– 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni;
– 2 punti ai viticoltori con età compresa tra 55 e 60 anni.
Nel caso di società si fa riferimento all’età del rappresentante legale.
A parità di punteggio viene favorito il richiedente più anziano.
Le domande per beneficiare del premio per l’estirpazione devono essere presentate presso L’Organismo Pagato AGEA per le superfici ubicate nelle Regioni di propria competenza.
Entro e non oltre il 31 maggio i viticoltori dovranno effettuare l’estirpazione dei vigneti, consistente nell’eliminazione completa di tutti i ceppi, e riceveranno i premi previsti entro il 31 ottobre di ciascun anno.
I viticoltori che rientrano in graduatoria sono autorizzati ad estirpare i vigneti e sono tenuti a completare l’estirpo dei vigneti entro e non oltre il 31 maggio 2009, come previsto all’art. 5, paragrafo 3, del DM n. 176 del 23 luglio 2008.