Il Tar da torto alla Prefettura di Agrigento.Le frequentazioni in un paese sono irrilevanti.G.L. di favara di 59 anni titolare di un’attività di autotrasporto merci per conto terzi era stato destinatario di un provvedimento della prefettura di agrigento in base al quale si ritenevano “emersi elementi che potrebbero determinare il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata nella gestione dell’impresa”. Pertanto l’imprenditore favarese, per effetto della nota prefettizia,subiva la risoluzione di alcuni contratti in corso d’opera. A seguito della presentazione di una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge sulla cd. trasparenza amministrativa l’imprenditore riceveva un parziale diniego avendo la Prefettura di agrigento ritenuto inaccessibili alcuni atti che lo riguardavano. Da qua la determinazione dell’impreditore di proporre un ricorso al tar sicilia , con il patrocinio degli avv.ti girolamo rubino e calogero marino,sia per ottenere un ordine di esibizione di tutti gli atti richiesti, sia per ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’informativa prefettizia negativa. Il tar in prima battuta, accogliendo le richieste istruttorie degli avvocati rubino e marino, ha ordinato alla prefettura di agrigento l’esibizione degli atti richiesti; dal deposito degli atti posti a fondamento dell’informativa prefettizia risultava che l’impreditore era stato segnalato per talune frequentazioni. A questo punto i difensori del ricorrente hanno proposto motivi aggiunti di ricorso sostenendo che la mera frequentazione è irrilevante se non è connessa con le vicende dell’impresa ed escludendo pertanto qualsiasi pericolo di infiltrazione nella gestione dell’impresa del ricorrente. Il Tar Sicilia Palermo, Sez. 1 Presidente ff Nicola Maisano Relatore il consigliere Giovanni Tulumello ,ritenendo fondati i motivi di ricorso formulati dagli avvocati rubino e marino all luce delle risultanze dell’istruttoria disposta ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’informativa prefettizia impugnata. Pertanto l’imprenditore favarese, in esecuzione dell’ordinanza del tar, potrà chidedere la prosecuzione dei rapporti contrattuali risolti per effetto del provvedimento prefettizio.












