Il Comune di Santa Elisabetta, difeso dall’Avv. Elisabetta Fragapane, ha vinto presso il Tribunale del Lavoro di Agrigento la causa instaurata nel 2007 da un proprio dipendente, l’Arch. Calogero Miccichè.

Quest’ultimo lamentava un presunto mobbing, un demansionamento subìto nel 2006, quando gli veniva revocato l’incarico di Responsabile Area Tecnica, precedentemente conferitogli dal Sindaco fiduciariamente.


Chiedeva, pertanto, l’annullamento della delibera di revoca e la condanna del Comune al pagamento delle indennità dovute ed al risarcimento dei danni lamentati, oltre alla reintegra nell’incarico.

Il Giudice ha rigettato in toto il ricorso, con sentenza dell’altro ieri, condannando anche il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Comune, che ne è uscito vittoriosamente su tutti i fronti.

Non è stata, difatti, accolta la domanda di reintegra, poiché secondo le norme che riguardano i dirigenti di Province e Comuni non è configurabile un diritto alla stabilizzazione nella qualifica superiore, specie se assegnata fiduciariamente, quindi di natura provvisoria.

Né il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento dei danni, perché – dopo la revoca dell’incarico – il dipendente tornava a ricoprire le funzioni per lui normalmente previste in Pianta Organica, senza nessuna perdita delle sue normali mansioni, ma anche perché ogni danno lamentato è stato solo genericamente indicato , senza le opportune prove, che la difesa dell’Arch. Miccichè avrebbe dovuto allegare.

Peraltro, ha evidenziato il Giudice in sentenza che non si può assolutamente parlare di “trasferimento ritorsivo”, perché l’incarico veniva revocato dopo che il Sindaco, con diverse Determine, Delibere e Ordini di Servizio, aveva contestato per iscritto ritardi ed inadempimenti nell’espletamento dell’incarico, che mettevano in crisi il rapporto fiduciario instaurato tra il Sindaco ed il Dirigente incaricato.