Il sottoscritto ms. Rosario Miceli nella qualità di Commissario Liquidatore della Società d’Ambito Dedalo Ambiente A03, in liquidazione, nel riscontrare il verbale del Collegio Sindacale del 23.03.2011 scrive la presente allo scopo di evidenziare quanto di seguito meglio specificato.

Premesso che l’art. 2437-bis c.c. dispone che “La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.


Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione. Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale” giova mettere in evidenza che, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel comma 3 del citato articolo, con la nota prot. 715 del 10.03.2011, è stato richiesto a tutti gli Enti soci di far pervenire, con sollecitudine, un estratto dei movimenti finanziari rilevati nei confronti della Società nell’anno 2010 e 2011 e del saldo al 31.12.2010 ed alla data del 06.03.2011, specificando, che tale documentazione si rendeva necessaria, oltre che per i riscontri interni con í dati in possesso della Dedalo, anche al fine di consentire al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione di effettuare i dovuti controlli.

È alquanto evidente che tale richiesta è stata formulata al solo scopo di poter, adeguatamente e giustificatamente, stilare una ponderata situazione di massa attiva e passiva alla data del 31.12.2010 e, pertanto, inverosimile appare l’assunto prospettato dal Collegio circa la personale responsabilità dello scrivente concernente l’operato posto in essere dallo stesso n.q. di Liquidatore il quale, diversamente operando, avrebbe avuto risultati alterati, a riguardo di situazioni dei conti, arbitrari, e soprattutto, non supportati da opportune ed indispensabili giustificazioni contabili!

Mio malgrado, però, sono costretto a:

1. registrare e segnalare che, ad oggi, hanno risposto soltanto i Comuni/soci di ( —) determinando, in siffatto modo, un rallentamento delle operazioni previste dal citato articolo (mancata riunione dell’organo di amministrazione ordinaria, con conseguenti consegne).

2. Conoscere allo stesso modo, con il CdA cessato per effettuare un passaggio delle consegne sulla base di una situazione contabile che non può contare sulla disponibilità della citata risposta.

A ciò si aggiunge l’imprescindibile dovere dell’Amministrazione, prima, e del Liquidatore, ora, di dover assicurare, comunque, il servizio pubblico essenziale. A riguardo gli impegni assunti del sottoscritto, nelle more di completo definizione del passaggio, si evidenzia, che lo stesso Collegio ha appurato che gli impegni assunti dallo scrivente liquidatore sono riferibili a “… uscite coerenti nel fine primario di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale”.

Per quanto attiene al perfezionamento delle procedure, nel ribadire quanto testè detto, si precisa che gli adempimenti di cui al terzo comma dell’art. 2487-bis non sono soggetti a termini perentori.

Ed ancora, circa la deteninnazione del compenso si evidenzia che, in modo conforme a quanto previsto dall’art. 28 dello Statuto societario vigente, tale compito rientra tra le competenze specifiche dell’Assemblea.

Si precisa che per quanto attiene ai “permessi previsti per gli amministratori degli EE.LL.”, lo scrivente non ha usufruito o richiesto di usufruire di detti permessi essendo in attesa di poter fare chiarezza circa la possibilità, nella veste di Commissario Liquidatore, di poter usufruire di detta condizione.

A riguardo del citato “trend negativo” della Società, a riguardo dei pagamenti con lo Stato ed Enti Previdenziali, il Collegio avrebbe dovuto evidenziare le misure da avviare dalla Società per invertire la tendenza a riguardo di

– avvio di procedure di dilazione di pagamento di tasse presso l’agenzia delle Entrate;

– contatti con la stessa volti ad individuare soluzioni di rientro attraverso appositi piani;

– avvio di procedure legali volte al recupero dei crediti vantati nei confronti delle Utenze;

– interventi presso gli organi regionali al fine di ottenere anticipazioni,

– etc.

Ritengo, ancora, opportuno evidenziare, prima ancora di parlare di responsabilità, le difficoltà in cui ha operato il Consiglio di Amministrazione, ovviamente ben noto al collegio, il quale, non è stato messo nella condizione di adempiere al mandato di gestione conferito dall’Assemblea che, si ricorda, è costituita dagli stessi , Soggetti, che si trovano in debito con la Società.

Quest’ultimi, si ricorda, sono in forza di legge, obbligati ad assicurare la copertura integrale del costo del servizio. In ordine alle preoccupazioni manifestate dal Collegio Sindacale si rappresenta che già a far data dal 07.03.2011, lo scrivente ha pieno titolo per operare nella funzione di liquidatore.

Infine si precisa che :

– le azioni esecutive già in essere o che potrebbero arrivare, dovranno, visto lo stato di liquidazione della società, sottostare al principio dellapar condicio creditorum;

– di avere già attivato le procedure richieste dall’art. 2487-bis c.c.

– di avere più volte informato, i Sindaci anche in occasione della ulteriore conferenza tenutasi il 05 u.s., sulle conseguenze negative e sui risvolti sanzionatori (di natura pecuniaria e penale) derivanti dai mancati pagamenti nei confronti dell’Erario, degli Istituti Previdenziali e di Previdenza complementare.