La sig.ra I.S. aveva richiesto al Comune di Canicattì il rilascio di copia di taluni documenti relativi a controversie ancora in atto, intercorrenti tra la stessa ed il citato Comune.. In particolare, la sig.ra aveva richiesto copia della corrispondenza intercorsa tra il Comune ed il proprio legale, Avv. Girolamo Rubino (che all’ epoca rappresentava in giudizio il Comune di Canicattì), riguardante la strategia difensiva e la condotta processuale da assumere. Trattandosi di materia coperta dal segreto professionale, il Comune di Canicattì rigettava la summenzionata richiesta. Conseguentemente la sig.ra I.S. proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia Palermo contro il Comune di Canicattì e nei confronti dell’ Avv. Girolamo Rubino. Il TAR adito, condividendo le tesi dell’avv. Girolamo Rubino e del Comune di Canicattì, ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo la corrispondenza tra l’ avvocato ed il proprio cliente coperta da segreto professionale e, dunque, sottratta al diritto di accesso.