Il consigliere comunale Antonio Tiranno ha presentato un’interrogazione relativa all’attuazione della legge 150/2000 riguardante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.
Considerato che le attuali norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, stabiliscono che: ” per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperiezna, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione” , il consigliere Tiranno chiede all’amministrazione Corbo come mai, ad oggi, nel comune di Canicattì non esiste un ufficio stampa con personale regolarmente iscritto all’ordine dei giornalisti.
La legge 150/2000 , al punto 1 è chiarissima: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni pubbliche”
Le Strutture (figure professionali) (Art. 6)
Dal punto di vista dei soggetti il testo legislativo istituisce formalmente 3 differenti strutture operative:
–il portavoce
–l’ufficio stampa
–l’ufficio relazioni con il pubblico (URP)
L’Ufficio Stampa deve essere costituito da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti ed ha il compito di curare i rapporti fra l’istituzione ed i mezzi di informazione di massa. L’Ufficio stampa è diretto da un coordinatore (capo-ufficio stampa) ed è l’addetto a curare i collegamenti con gli organi d’informazione attenendosi ai principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni d’interesse per l’amministrazione. Coordinatori e componenti dell’Ufficio stampa non possono però esercitare, per tutta la durata dei propri incarichi, attività professionali radiotelevisive, stampa o giornalismo (non può fare il giornalista al di fuori dell’Ufficio stampa, così è più facile) .
















