Riceviamo e pubblichiamo, ancora una volta, una segnalazione riguardante un distacco illegittimo dell’energia elettrica da parte di “Enel Energia, mercato libero”.

Esasperata dalla situazione creata dall’Enel, una signora di Canicatti’ ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. La signora, residente a Canicattì, aveva ripetutamente lamentato ad Enel Energia, mercato libero l’erronea fatturazione dei consumi ed inoltre, in data 16 luglio, aveva richiesto una verifica di lettura del contatore  protocollata correttamente dall’operatore telefonico ma mai effettuata dall’azienda.


Dopo le segnalazioni, non solo ha continuato a ricevere fatture con cifre anomale per un’utenza domestica ma , nonostante le contestazioni inviate via Fax, ha  ricevuto una riduzione  dell’energia elettrica con disagi enolrmi per lei e la sua famiglia costretta a rimanere senza riscaldamento e senza i servizi principali.

Nonostante i ripetuti contatti telefonici , Enel Energia,  con una lettera  inviata i primi di febbraio, ha continuato imperterrita a minacciare la sospensione e la risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica e a diffidare la cliente a procedere al pagamento delle  somme.

La signora, nonostante le cifre assurde per una utenza domestica,  ha dovuto pagare quanto richiesto per evitare che lei e la sua famiglia, dove vive anche una bambina di 4 anni,  rimanessero senza energia elettrica proprio in questo periodo in cui le condizioni meteo sono molto sfavorevoli.

Ciò che fa rabbia è anche l’incompetenza di molti operatori telefonici che lavorano per l’azienda che forniscono informazioni assolutamente errate e discordanti tra loro. L’utente ha deciso di presentare un esposto alla Procura della repubblica di Agrigento per sospensione illegittima di pubblico servizio,

Secondo la legge vigente, le società energetiche non possono minacciare la sospensione della fornitura di gas ed elettricità per pretendere pagamenti se è pendente un reclamo del consumatore. Cosa che invece, nel caso specifico, ha fatto Enel Enegia.

Se un consumatore contesta per iscritto una fattura elettrica o per il gas l’azienda deve sospendere i termini di scadenza del pagamento fino a definizione del reclamo, poi se la fattura è corretta si paga o si attende la nuova fattura rettificata! Il fornitore non può minacciare di sospendere la fornitura! Se lo fa va denunciato all’Antitrust!

Lo stabilisce il Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittima ogni minaccia da parte del gestore di sospendere la fornitura di energia elettrica, a fronte del rifiuto del consumatore/cliente di pagare fatture che lo stesso aveva previamente contestato, perché errate, esorbitanti, in ogni caso superiori al consumo.

L’impresa ha in altre parole sempre l’obbligo di adottare un canone di diligenza professionale che tenga conto sia delle regole del Codice del Consumo (art. 18) che dei principi generali di correttezza e di buona fede previsti dal Codice Civile.
“Detto semplicemente, minacciare il distacco della fornitura per pretendere il pagamento di una fattura oggetto di verifica è scorretto!”

L’utente infatti, si è rivolta alle associazioni di consumatori ed  ha denunciato l’accaduto all’Autorità di Vigilanza, richiedendo l’intervento sulla vicenda anche delle Autorità locali.

Questa estate, la stessa situazione si è verificata , sempre a Canicattì, ai danni di un centro Fitness che si è  visto sospendere l’energia a causa di una fattura che era oggetto di contestazione. Anche inq uel caso, Enel energia ha staccato la corrente causando disagi enormi all’attività lavorativa in questione.

Nel caso di specie, questo standard di diligenza risulta essere stato violato perché l’Enel, pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore sull’entità degli addebiti, non ha ritenuto, nelle more della verifica tecnica, di sospendere la procedure esecutive per la riscossione, che espone l’utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura.

Come ha correttamente rilevato il giudice, la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma di “coercizione” o di “indebito condizionamento”, configurato dagli artt. 24 e 25 del codice del consumo, in quanto idonea, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore.

L’Unione Nazionale Consumatori , invita i cittadini a segnalare casi del genere all’associazione e nel caso in cui venissero denunciati fenomeni del genere, ovvero distacchi di fornitura di energia elettrica e gas, in presenza di contestazioni di fatture o richiesta di verifiche, non solo chiederà i danni per l’illecito comportamento della società, ma inviterà i cittadini-consumatori a boicottare la società, invitandoli a cambiare gestore.