Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della start-up innovativa. Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). la start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa; Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative. La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
• la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
• deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
• il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
• non deve distribuire o aver distribuito utili;
• deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale.
Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.
La start-up innovativa, è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche’ dal pagamento del diritto annuale.
Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).
Per quanto riguarda l’accesso al credito, le start-up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.
Vengono incluse anche le imprese start-up innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Calogero Gallo
Dottore Commercialista