acqua_rubinettoGirgenti Acque risponde alle ordinanze di alcuni sindaci della provincia con le quali si fa divieto al gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Ottimale  della Provincia di Agrigento, “di interrompere l’erogazione idrica nei casi di morosità.

Con le ordinanze in questione non si tutelano i bisognosi, ma i morosi, cioè quelli che NON vogliono pagare le bollette, in quanto quelli che sono in difficoltà economica vengono tutelati da Girgenti Acque con la concessione di lunghe dilazioni e comodi piani di rientro.


La sospensione dell’erogazione avviene soltanto nei casi in cui l’utente si rifiuta categoricamente di pagare le bollette anche a rate.

Le ordinanze in questione hanno una valenza esclusivamente demagogica, e sono state emesse con la consapevolezza che saranno annullate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, che si è già espresso in maniera in inequivoca per casi simili  annullando ordinanze con lo stesso oggetto emesse da sindaci di comuni di altre provincie della Sicilia.

D’altra parte, i sindaci si assumono competenze non proprie, in quanto con la legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare con l’articolo 21, comma 19, sono state trasferite all’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) le competenze e le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici.

In ambito locale è il Consorzio dell’ATO Idrico di Agrigento l’ente deputato al controllo, il quale in altre occasioni ha già diffidato sindaci asserendo l’incompetenza dei Comuni nella gestione e nel controllo del servizio idrico integrato.

Tanto premesso, la procedura di sospensione dell’erogazione per morosità è prevista nell’ordinamento giuridico italiano dal D.P.C.M. 29/04/1999 (Gestione del rapporto contrattuale – Scheda n. 3) che rappresenta “la carta dei diritti dell’utente del servizio idrico”, ed è contenuta nell’art. 2.6.6. del regolamento utenza vigente, approvato con deliberazione n°4 del 30/11/2011 dall’assemblea dei rappresentanti dell’ATO AG9.
Per quanto riguarda la prassi della scrivente, la sospensione dell’erogazione viene eseguita nel pieno rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Regolamento (previo invio di raccomandata A.R. almeno 20 giorni prima) ed è preceduta da un ulteriore avviso consegnato all’utente brevi manu dal nostro operatore attraverso il metodo del “porta a porta”. Tale accorgimento viene usato dalla Girgenti Acque anche se non previsto dal Regolamento utenza ed allunga ulteriormente i termini previsti dallo stesso, offrendo la possibilità all’utente di regolarizzare la propria posizione contabile anche tramite comodi piani di rientro concordati. Dalla nostra esperienza emerge che i veri morosi non sono gli indigenti o le persone in difficoltà economica. Tutti, infatti, vengono messi dalla Girgenti Acque nelle condizioni di effettuare i pagamenti con dilazioni anche molto lunghe e con rate di importo molto piccolo.

La sospensione dell’erogazione idrica è il principale deterrente per il recupero dei crediti.

La Girgenti Acque s.p.a. ha il dovere attuare la procedura di sospensione idrica nell’ambito dell’attività di contrasto alla morosità per garantire l’equilibrio economico e finanziario aziendale e nel rispetto della generalità  degli utenti virtuosi che pagano regolarmente le bollette.

Inoltre, la scrivente per la gestione del servizio idrico integrato ha assunto obbligazioni contrattuali (per energia elettrica, acqua all’ingrosso, salari, stipendi e altri servizi) che non può disattendere e, pertanto, non può esimersi dal recupero del credito vantato, né tantomeno giustificare il ritardo nei pagamenti concordati, o il mancato adempimento nei confronti dei propri fornitori per l’inadempienza dei propri utenti. Ovviamente senza acqua, energia elettrica e lavoro il servizio non potrebbe essere espletato.

Astenersi dall’esecuzione della procedura di sospensione idrica per morosità, da un lato, avrebbe ripercussioni economiche e finanziarie sul bilancio aziendale e conseguentemente sulla tariffa del servizio idrico integrato gravando sulla generalità degli utenti, dall’altro, lederebbe il principio di non discriminazione degli utenti paradossalmente privilegiando quelli morosi a scapito di quelli virtuosi.

Il prelievo abusivo di acqua è un furto ai danni della collettività, in quanto grava sulla tariffa a discapito degli utenti che pagano regolarmente la bolletta.

Chi non paga le bollette dell’acqua e/o usufruisce abusivamente del servizio danneggia principalmente l’intera collettività, perché fa pagare l’acqua ed i servizi di cui gode agli utenti regolari che pagano la bolletta.

Ed è proprio per garantire gli utenti virtuosi che Girgenti Acque SpA ha potenziato la campagna antimorosi e antiabusivismo, intensificando i controlli sulle utenze, in modo da individuare i furbi e gli abusivi.

Il principio che si intende affermare è quello di “pagare tutti per pagare meno”.

Girgenti Acque, pertanto, ha già impugnato presso il TAR Sicilia le ordinanze chiedendone l’annullamento, ritenendole illegittime ed arbitrarie e che  provocano ingiusti e rilevanti danni economici e finanziari al gestore del servizio idrico integrato con conseguenti ed inevitabili ripercussioni sulla generalità degli utenti.

Sarà cura della Girgenti Acque S.p.A. intraprendere ogni ulteriore azione per far individuare le responsabilità  personali dei danni finanziari e patrimoniali causati all’azienda dalle ordinanze in questione.

Girgenti Acque