Assessorato-regionale-dellistruzione-e-della-formazione-professionale-396x215Per essere iscritti all’albo dei formatori professionali bisognava essere assunti in un ente al 31 dicembre 2008. E’ un requisito fondamentale del provvedimento emanato dall’allora assessore alla Formazione del governo Crocetta, Nelli Scilabra.

Ma quel requisito è arbitrario e dunque nullo perché la circolare Scilabra non può superare la legge regionale che regolamenta la materia. E’ quanto ha stabilito il Tar Palermo che ha accolto il ricorso presentato da un operatore catanese più volte assunto dall’ente di formazione Anfe e che aveva fatto richiesta di essere iscritto all’albo dei formatori.


La sua richiesta era stata respinta perché, nonostante i tanti contratti avuti con gli enti di formazione, non possedeva il requisito richiesto dalla circolare Scilabra.

L’operatore assistito dall’avvocato Girolamo Rubino ha, così, ottenuto dalla terza sezione del Tar presieduta da Calogero Ferlisi (relatore Aurora Lento), l’annullamento del provvedimento. Ciò perché i requisiti per l’iscrizione si trovano già individuati nella legge regionale 24 del 1976 e la circolare assessoriale non poteva subordinarla a requisiti che nella legge non trovano riscontro.

Adesso il formatore dovrà essere iscritto all’Albo medesimo e potrà partecipare alle diverse selezioni in corso di svolgimento presso il Ciapi di Priolo. Il principio applicato dal Tar è il semplice concetto della gradualità delle fonti normative che qualsiasi studente di giurisprudenza apprende fra le prima nozioni universitarie

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