A norma dell’articolo 41 della Costituzione, l’imprenditore ha la libertà di iniziativa
economica, potendo organizzare liberamente la propria impresa, purché nel rispetto
dell’altrui libertà e dignità umana.
A tale principio si collegano le norme del codice civile che indicano l’imprenditore
come “capo dell’impresa” da cui dipendono gerarchicamente i collaboratori ai quali
ha il potere di dettare disposizioni che i lavoratori sono tenuti ad osservare
scrupolosamente.
Da questi due principi normativi, discende il potere di controllo del datore di
lavoro, che consiste nel controllare che l’attività lavorativa sia eseguita in maniera
conforme alle direttive impartite dallo stesso.
Il potere di controllo, tuttavia deve rispettare dei limiti che sono quelli previsti dallo
Statuto dei Lavoratori (LEGGE 20/05/1970 N°300) e che prevede a favore dei
lavoratori il diritto di riservatezza, libertà di comunicazione e di espressione, dignità
personale.
L’articolo 4 (impianti audiovisivi) del predetto Statuto, al comma 1, disponeva che
“E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
Il comma 2 prevedeva “Che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano
richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma
dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza del lavoratore possono
essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e in
difetto di accordo o in mancanza di rappresentanze, dall’Ispettorato del lavoro”.
Dalla violazione dell’art.4 possono derivare pesanti conseguenze penali (arresto),
civili, sindacali.
L’articolo 23 del DLGS 14/09/2015 N°151 reca modifiche all’articolo 4 dello Statuto
dei Lavoratori come segue:
“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e
per la tutela del patrimonio aziendale (questa è la vera novità) e possono essere
installati previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o
aziendale. In alternativa, in mancanza di accordo possono essere installate previa
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Un ruolo fondamentale avrà l’informativa sulla privacy e il regolamento privacy che
dovrà obbligatoriamente essere adottato. Il lavoratore deve essere cosciente di essere
ripreso e controllato a distanza per scopi legali diversi.
Nel caso in cui, verranno riscontrate delle irregolarità nella procedura di installazione
delle telecamere nei luoghi di lavoro, le immagini catturate dalle telecamere non
potranno essere portate come “prova” poiché installate illecitamente.
Giuseppe Petrotto
Consulente del Lavoro