Si è rivelato un pesante schiaffo quello disposto dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1019 del 18 aprile 2018 nei confronti dell’A.S.P. n. 1 di Agrigento.

La Corte di Appello ha infatti accolto un ricorso promosso dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Chiara Modica Donà dalle Rose, per conto di un Centro di Fisiochinesiterapia, che tra maggio 2001 ed il luglio 2002 aveva svolto prestazioni fisiochinesiterapiche nella c.d. forma indiretta, in favore di numerosi pazienti residenti e/o domiciliati presso i comuni di Siculiana, Realmonte, Cattolica Eraclea e Cianciana.


In quegli anni, infatti, molti centri che erogavano prestazioni di assistenza specialistica, nell’attesa che venisse completato l’iter per il convenzionamento con il servizio sanitario regionale non potevano ottenere direttamente i fondi da parte della Regione.

Tuttavia, poiché in molti casi i singoli pazienti avevano comunque diritto a prestazioni di assistenza specialistica interamente a carico del servizio sanitario, si era sviluppato il sistema di autorizzare i centri di assistenza specialistica ad erogare le prestazioni che venivano fatturate in favore dei clienti, i quali a loro volta autorizzavano i singoli centri ad incassare in loro nome e per loro conto le somme dovute per le singole prestazioni.

Il sistema dell’indiretta, richiedeva che nei comuni in cui insistevano i centri che erogavano in tale forma l’assistenza specialistica, non vi fossero strutture pubbliche o strutture private accreditate che già erogassero identiche prestazioni.

Ad un certo punto, al fine di contenere la spese sanitaria, l’allora Direttore Generale dell’A.U.S.L., con le due direttive prot. n. 27908 del 04.10.2001 e prot. n. 36431 del 21.12.2001, aveva decretato di non ammettere a rimborso le prestazioni rese in forma indiretta in favore di quei pazienti che si recavano in comuni differenti da quelli di residenza per vedersi erogare le prestazioni di assistenza specialistica in forma indiretta.

I Centri di Assistenza specialistica hanno tentato per numerosi anni di far ravvedere L’ASP di Agrigento, e ciò diffidandola più volte al pagamento delle somme dovute.

Nel 2014, il centro non ritenendo più sopportabile la situazione, si rivolgeva agli Avv.ti Giovanni Puntarello e Chiara Modica, affinché promuovessero un ricorso avverso l’A.S.P. di Agrigento per ottenere la somma contestata oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice Dott. Sara Monteleone, aveva in un primo momento rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile, tuttavia la Corte di Appello di Palermo sez- Lavoro con sentenza n. 1018/2018, ha integralmente accolto l’appello presentato dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Chiara Modica Donà dalle Rose, che hanno dimostrato l’illegittimità del comportamento tenuto dall’A.S.P. di Agrigento.

Bisognerà ora capire se l’allora Direttore Generale sia incorso in responsabilità erariale, poiché le somme originariamente dovute  ricalcolate alla luce degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La notizia risulta particolarmente preoccupante per l’ASP, perché non è l’unico centro a vantare somme residue per le prestazioni erogate in forma indiretta.

L’ASP, è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite per il giudizio di primo grado e quelle per il giudizio di appello.